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Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

In virtù dell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea, che stabilisce gli obiettivi dell’Unione europea (Unione), l’Unione offre ai propri cittadini e alle proprie cittadine uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) senza porre frontiere interne. Si tratta di uno spazio in cui è garantita la libera circolazione delle persone, in concomitanza con misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione e la lotta alla criminalità.

Un’intera sezione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ossia il titolo V (articoli 67-89), è dedicata allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione, e comprende le norme generali (articoli 67-76), nonché capitoli specifici riguardanti:

  • le politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione;
  • la cooperazione giudiziaria in materia civile;
  • la cooperazione giudiziaria in materia penale;
  • la cooperazione di polizia.

L’articolo 67 del TFUE stabilisce che l’Unione intende garantire un elevato livello di sicurezza avvalendosi di misure di prevenzione e lotta alla criminalità, al razzismo e alla xenofobia, e di misure di coordinamento e cooperazione tra polizia, autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché mediante il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia penale e, qualora necessario, tramite il ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri dell’Unione.

Poiché molte difficoltà legate alla sicurezza provengono dal di fuori dell’Unione o sono di natura transfrontaliera, i singoli Stati membri non sono sempre ben equipaggiati per affrontarle. L’articolo 68 del TFUE conferisce al Consiglio europeo la responsabilità di definire gli orientamenti strategici per la programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tuttavia, gli Stati membri mantengono la responsabilità relativa al mantenimento dell’ordine pubblico e alla salvaguardia della propria sicurezza interna.

L’articolo 83 del TFUE conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il diritto di elaborare norme minime per la definizione dei reati in sfere di criminalità particolarmente grave con una dimensione transfrontaliera, dovuti alla natura o alle conseguenze di tali reati o a una particolare esigenza di combatterli su basi comuni. I reati in questione sono:

  • terrorismo;
  • tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale di donne e bambini;
  • traffico illecito di stupefacenti e armi;
  • riciclaggio di denaro;
  • corruzione;
  • contraffazione di mezzi di pagamento;
  • criminalità informatica;
  • criminalità organizzata.

La strategia dell’Unione per l’Unione della sicurezza, in vigore per il periodo 2020-2025, affronta tali reati.

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