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La protezione civile è la protezione delle persone, dell’ambiente e delle proprietà da tutti i tipi di catastrofi naturali e provocate dall’uomo. Oltre allo spiegamento di forze e attrezzature in risposta a un’emergenza, riguarda inoltre la pianificazione e la preparazione per tali eventi, che comprendono lo svolgimento di valutazioni dei rischi e la definizione di piani e procedure di protezione e salvataggio.
L’azione dell’Unione europea (UE) nel settore della protezione civile è definita dall’articolo 196 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e mira a:
La protezione civile a livello dell’Unione europea è disciplinata dal diritto derivato, si veda la decisione n. 1313/2013/UE, che istituisce il meccanismo unionale di protezione civile (UCPM). La base giuridica è stata recentemente modificata due volte al fine di rafforzare la capacità collettiva dell’Unione europea di prevenire, prepararsi e rispondere alle catastrofi, e ultimamente per rispondere più rapidamente ed efficacemente a crisi future con implicazioni transfrontaliere, come la crisi causata da COVID-19 ( Decisione (UE) 2019/420 e Regolamento (UE) 2021/836). La politica principale della recente revisione dell’UCPM è l’istituzione di rescEU. RescEU è una riserva di capacità di risposta europee aggiuntive che possono essere utilizzate come assistenza quando gli Stati membri vengono sopraffatti da una catastrofe.
Sebbene la cooperazione nella protezione civile dell’Unione europea rientri nelle politiche e azioni interne dell’UE, essa contiene una componente esterna molto importante: l’UCPM può essere attivato anche in caso di catastrofi che colpiscono paesi terzi.
Oltre agli Stati membri, l’UCPM è aperto alla partecipazione di paesi terzi: paesi dell’Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati e altri paesi europei. A oggi, l’UCPM conta 6 Stati partecipanti: Islanda, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia.
Ai sensi dell’articolo 222 del TFUE (clausola di solidarietà), se uno Stato membro dell’UE è oggetto di un attacco terroristico o vittima di una catastrofe naturale o provocata dall’uomo e se le rispettive autorità richiedono aiuto, l’Unione deve venire in suo aiuto mobilitando tutti gli strumenti a propria disposizione. Il coordinamento viene assicurato dal Consiglio dell’Unione europea.
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