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La politica comune della pesca (PCP) è un insieme di norme per la preservazione delle risorse biologiche marine e per la gestione e il controllo del settore della pesca all’interno e all’esterno delle acque dell’Unione europea(Unione). L’obiettivo della PCP è di garantire che le attività di pesca e acquacoltura contribuiscano alla sostenibilità ambientale, economica e sociale nel lungo termine. Per raggiungerlo è necessario: assicurare la tracciabilità, la sicurezza e la qualità dei prodotti commercializzati nell’Unione; contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita del settore della pesca, compresa la pesca su piccola scala, e alla stabilità dei mercati; assicurare inoltre la disponibilità delle risorse alimentari a un prezzo ragionevole per il consumatore.
L’ambito di applicazione della PCP comprende la preservazione delle risorse biologiche marine e la gestione delle attività di pesca che le sfruttano. Per quanto riguarda le misure commerciali e finanziarie, la PCP contempla anche le risorse biologiche di acqua dolce e le attività di acquacoltura, nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
La riforma della PCP più recente è datata 2013 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2014. L’attuale PCP si basa su quattro pilastri principali:
gestione della pesca;
politica internazionale;
politica commerciale e di mercato;
finanziamento della politica.
Il quarto elemento della PCP è il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (2021-2027), che aiuta a raggiungere gli obiettivi della PCP attraverso il finanziamento delle azioni ammissibili.
La PCP prevede che i limiti di cattura debbano essere stabiliti in maniera sostenibile e in modo tale da mantenere le scorte di pesca nel lungo termine. La PCP adotta un approccio cauto riconoscendo l’impatto dell’attività umana su tutti i componenti dell’ecosistema. Mira a rendere la flotta peschereccia più selettiva per quanto riguarda la cattura e a dissuadere la pratica dei rigetti a mare evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture accidentali e facendo sì che le catture vengano sbarcate. La PCP ha modificato il modo in cui vengono gestite le politiche in materia di pesca, fornendo a gruppi regionali di Stati membri un maggiore controllo, attraverso l’introduzione della cosiddetta regionalizzazione.
La PCP è sancita negli articoli da 38 a 43 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). In base all’articolo 3 del TFUE, la preservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della PCP è di «competenza esclusiva» dell’Unione, nel senso che solo l’Unione è in grado di legiferare e adottare atti vincolanti. Gli Stati membri possono farlo solo se autorizzati dall’Unione a dare attuazione a tali atti. In base all’articolo 4 del TFUE, quelle parti della PCP che riguardano aspetti diversi dalla preservazione delle risorse biologiche del mare rientrano nella «competenza concorrente», nel senso che l’Unione e i suoi Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti e che i paesi dell’Unione possono esercitare la propria competenza laddove l’Unione non la esercita o ha deciso di non esercitarla.
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