This document is an excerpt from the EUR-Lex website
In un mondo in cui le ripercussioni di conflitti e catastrofi sono in costante espansione, gli aiuti umanitari rappresentano un pilastro cardine dell’azione esterna dell’Unione europea (Unione) e un fattore importante della sua capacità di trasmettere i propri valori a livello internazionale.
L’azione umanitaria dell’Unione si propone di salvare e conservare la vita, prevenire e alleviare le sofferenze umane e salvaguardare l’integrità e la dignità delle popolazioni oltre i confini dell’Unione colpite da catastrofi naturali o da crisi provocate dagli esseri umani.
Le azioni dell’Unione nell’ambito degli aiuti umanitari sono condotte in funzione delle esigenze e nel rispetto del diritto internazionale e dei principi umanitari internazionali (umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza), sanciti nel consenso europeo sull’aiuto umanitario . A marzo 2021, la Commissione europea ha adottato una comunicazione relativa all’azione umanitaria dell’Unione che stabilisce le priorità politiche dell’Unione nell’ambito degli aiuti umanitari.
La direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario (ECHO) della Commissione europea è responsabile dell’attuazione degli aiuti umanitari dell’Unione. Il suo mandato contempla inoltre la riduzione del rischio e la preparazione alle catastrofi.
Gli aiuti finanziati dall’Unione sono erogati in collaborazione con organizzazioni internazionali (quali le agenzie delle Nazioni Unite o i componenti internazionali del movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa), organizzazioni umanitarie non governative o agenzie specializzate degli Stati membri dell’Unione. Gli aiuti coprono settori quali alimentazione e nutrizione, possibilità di ricovero, salute, acqua e servizi igienici.
L’articolo 214 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea costituisce la base giuridica degli aiuti umanitari.
SI VEDA ANCHE