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L'articolo 151 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) enuncia gli obiettivi della politica sociale dell'Unione europea (UE): la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, la parità di trattamento dei lavoratori, un'adeguata protezione sociale rispetto alle esigenze, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane che consenta di raggiungere un elevato e durevole livello di occupazione e la lotta contro l'emarginazione.
Inoltre, l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE) conferisce un valore vincolante ai diritti sociali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Una clausola sociale è stata introdotta dall'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La definizione e l'attuazione delle politiche e delle azioni dell'Unione deve pertanto considerare le esigenze sociali seguenti:
La politica sociale è in primo luogo di competenza dei paesi dell'UE. Tuttavia, alcuni aspetti sono una competenza condivisa con l'UE.
Il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare misure di incoraggiamento volte a sostenere e integrare l'azione dei paesi dell'UE in taluni settori quali la lotta contro l'esclusione sociale. Essi possono anche adottare requisiti minimi mediante direttive, ovvero leggi che consentono ai paesi dell'UE di adottare disposizioni più severe. Tali direttive riguardano soltanto:
L'attuazione di tali misure può essere garantita dalle parti sociali.
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