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Programma dell’Unione europea per la salute (EU4health) (2021-2027)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2021/522 che istituisce un programma d’azione dell’Unione europea in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health)

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Esso istituisce il programma UE per la salute (EU4health), che analogamente al quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea (Unione) è in vigore dal 2021 al 2027. Esso ne definisce:

  • gli obiettivi generali e specifici;
  • le forme e le norme per il finanziamento dell’Unione.

PUNTI CHIAVE

Il programma conferisce un valore aggiunto all’Unione, creando maggiore efficienza e impatti a valore aggiunto che non potrebbero essere conseguiti tramite le misure adottate unicamente a livello nazionale. Sostiene e integra le politiche nazionali per promuovere e migliorare la salute umana nell’Unione, garantendo la tutela della salute umana in tutte le politiche e attività dell’Unione in linea con l’approccio One Health*.

I quattro obiettivi generali intendono:

  • migliorare e promuovere la salute nell’Unione;
  • proteggere le persone da gravi minacce per la salute di carattere transfrontaliero;
  • migliorare i medicinali, i dispositivi medici e i prodotti di rilevanza per la crisi;
  • rafforzare i sistemi sanitari migliorandone la resilienza e l’efficienza delle risorse.

Tali obiettivi si ampliano in dieci obiettivi specifici:

  • per migliorare e promuovere la salute nell’Unione, il programma sosterrà:
    • la prevenzione delle malattie e la promozione della salute;
    • iniziative sanitarie e la cooperazione a livello internazionale.
  • Per rafforzare gli Stati membri dell’Unione e le capacità dell’Unione di contrastare minacce per la salute di carattere transfrontaliero, il programma sosterrà:
    • la prevenzione, la preparazione e la risposta alle minacce per la salute di carattere transfrontaliero;
    • l’integrazione delle scorte nazionali di prodotti essenziali di rilevanza per la crisi;
    • l’istituzione di una riserva di personale medico, sanitario e di assistenza.
  • Per contribuire a rispondere alla domanda crescente di servizi sanitari e di una protezione della salute pubblica più equa mediante:
    • il sostegno a una maggiore disponibilità, accessibilità e convenienza dei prodotti medicinali, dei dispositivi medici e dei prodotti pertinenti per le crisi.
  • Per migliorare la resilienza e l’efficienza delle risorse dei sistemi sanitari, il programma UE per la salute (EU4health) favorirà azioni che contribuiscano:
    • al rafforzamento dei dati sanitari, degli strumenti e dei servizi digitali e della trasformazione digitale del settore della sanità;
    • al miglioramento dell’accesso all’assistenza sanitaria;
    • all’elaborazione e all’attuazione della legislazione sanitaria dell’Unione e di un processo decisionale empirico;
    • all’integrazione delle attività tra i sistemi sanitari degli Stati membri.

L’allegato I del regolamento stila un elenco delle numerose diverse attività ammissibili al finanziamento da parte dell’Unione nell’ambito di ciascuno dei dieci obiettivi specifici. I destinatari sono tenuti a riconoscere e a garantire la visibilità del finanziamento ricevuto dall’Unione.

In caso di una grave minaccia transfrontaliera per la salute o di un’emergenza relativa alla salute pubblica, la Commissione europea può:

  • appaltare congiuntamente con gli Stati membri quando acquisiscono, affittano o noleggiano integralmente gli articoli appaltati;
  • dare corso all’appalto per conto degli Stati membri sulla base di un accordo;
  • appaltare in veste di grossista, comprando, immagazzinando e rivendendo o donando forniture e servizi, a beneficio degli Stati membri o delle organizzazioni partner selezionate.

Il bilancio per il programma settennale ammonta a 2 446 000 000 euro (ai prezzi attuali), a cui si aggiungono ulteriori 2 900 000 000 euro (ai prezzi del 2018) dal quadro finanziario pluriennale. Il totale di 5,3 miliardi di euro di fondi è ripartito secondo i seguenti criteri:

  • la promozione della salute e la prevenzione delle malattie ricevono un minimo del 20 %;
  • gli appalti per l’integrazione delle scorte nazionali di prodotti essenziali per le crisi ricevono un massimo pari al 12,5 %;
  • gli impegni e le iniziative sanitarie a livello mondiale ricevono un massimo pari al 12,5 %;
  • le spese amministrative ricevono un massimo pari all’8 %.

Il programma può fornire finanziamenti in qualsiasi delle forme stabilite nel regolamento finanziario [regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 — si veda la sintesi], in particolare sotto forma di sovvenzioni, premi e appalti. Le sovvenzioni non devono superare il 60 % dei costi ammissibili di un progetto; tuttavia, possono arrivare all’80 % qualora si rilevi un’«utilità eccezionale», come definito nell’articolo 8 del regolamento. Le sovvenzioni possono finanziare il 100 % dei costi ammissibili per progetti delle reti di riferimento europee o altre reti transnazionali definite nel diritto dell’Unione e, in determinate condizioni, per progetti dell’Organizzazione mondiale della sanità.

I paesi terzi possono partecipare al programma in presenza di determinate condizioni e solo se sono associati al programma. I paesi terzi associati al programma e le persone giuridiche stabilite in un paese terzo associato al programma sono ammissibili a tutte le opportunità di finanziamento nell’ambito del programma UE per la salute. Ad agosto 2022, Islanda, Norvegia e Ucraina si sono associate al programma UE per la salute.

Le norme di governance prevedono un gruppo direttivo UE per la salute consultivo composto da rappresentanti della Commissione e rappresentanti nazionali. Tale gruppo:

  • garantisce la coerenza e la complementarità tra politiche sanitarie nazionali e tra il programma e altre misure dell’Unione;
  • segue l’attuazione del programma, proponendo eventuali adeguamenti necessari;
  • si riunisce almeno tre volte all’anno affinché gli Stati membri possano scambiarsi opinioni.

La Commissione è assistita dal comitato del programma UE per la salute, che esprime un parere prima dell’adozione del programma di lavoro annuale da parte della Commissione. Nel caso in cui il comitato non esprima alcun parere o esprima un parere negativo, la Commissione non potrà adottare il programma di lavoro.

La Commissione:

  • consulta il gruppo direttivo durante la preparazione dei programmi di lavoro annuali e informa il Parlamento europeo prima dell’ultima riunione del gruppo direttivo sull’esito delle riunioni;
  • consulta le parti interessate pertinenti, comprese la società civile e le organizzazioni dei pazienti riguardo alle priorità e all’orientamento strategico del programma di lavoro annuale, nonché in merito alle esigenze da affrontare e ai risultati conseguiti;
  • attua il programma UE per la salute tramite programmi di lavoro annuali, che adotta dopo avere ricevuto un parere positivo dagli Stati membri nel comitato del programma;
  • presenterà una valutazione intermedia del programma non oltre il 31 dicembre 2024 e una valutazione finale non oltre la fine del 2031 al Parlamento europeo, al Consiglio dell’Unione europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato europeo delle regioni;
  • conduce campagne di informazione e comunicazione sul programma;
  • ha il potere di adottare atti di esecuzione e delegati.

L’allegato II definisce i 23 indicatori impiegati per la valutazione dello stato di avanzamento del programma.

Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 del 1o gennaio 2021 tramite norme transitorie per concorrere alla transizione al programma UE per la salute.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o gennaio 2021.

CONTESTO

  • Il programma UE per la salute rappresenta la risposta dell’Unione alla pandemia di COVID-19, che ha avuto forti ripercussioni su pazienti, personale medico e sanitario e sui sistemi sanitari in Europa.
  • Tuttavia, si spinge oltre la risposta alla crisi al fine di rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari prestando particolare attenzione alle questioni sanitarie di lungo termine.
  • Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Approccio One Health. Approccio che riconosce che la salute umana è strettamente connessa alla salute animale e all’ambiente.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d’azione dell’Unione in materia di salute («programma EU4Health») per il periodo 2021-2027 e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

Le successive modifiche alla direttiva 2011/24/UE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 10.08.2022

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