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Document 52002XC0320(01)

State aid — Italy — Aid C 9/2002 (ex N 846/2001) — Environmental aid in favour of Duferdofin SpA — ECSC steel — Invitation to submit comments pursuant to Article 6(5) of Commission Decision No 2496/96/ECSC (Text with EEA relevance)

OJ C 71, 20.3.2002, p. 2–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC0320(01)

State aid — Italy — Aid C 9/2002 (ex N 846/2001) — Environmental aid in favour of Duferdofin SpA — ECSC steel — Invitation to submit comments pursuant to Article 6(5) of Commission Decision No 2496/96/ECSC (Text with EEA relevance)

Official Journal C 071 , 20/03/2002 P. 0002 - 0005


State aid - Italy

Aid C 9/2002 (ex N 846/2001) - Environmental aid in favour of Duferdofin SpA - ECSC steel

Invitation to submit comments pursuant to Article 6(5) of Commission Decision No 2496/96/ECSC

(2002/C 71/02)

(Text with EEA relevance)

By means of the letter dated 13 February 2002, reproduced in the authentic language on the pages following this summary, the Commission notified Italy of its decision to initiate the procedure laid down in Article 6(5) of Commission Decision No 2496/96/ECSC concerning the abovementioned aid.

Interested parties may submit their comments on the aid in respect of which the Commission is initiating the procedure within one month of the date of publication of this summary and the following letter, to: European Commission Directorate-General for Competition

Directorate H

State Aid Registry

B - 1049 Brussels Fax (32-2) 296 12 42.

These comments will be communicated to Italy. Confidential treatment of the identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.

SUMMARY

Description of the aid

By letter dated 20 December 2001, registered on 21 December 2001, Italy notified the Commission of their intention to grant aid towards investments to be carried out by Duferdofin SpA (a steel producer belonging to the Duferco group).

The aid is granted by the Ministry of Industry and Trade under Law No 488/92 for aid in depressed areas. The aid was approved on 9 April 2001 subject to the authorisation of the European Commission. It will be granted in three equal yearly instalments.

The aid amounts to EUR 1631812,71. The considered global eligible cost amounts to EUR 5450686,07, which means that the proposed aid represents an average of 29,9 %.

The investment concerns the construction of a covered warehouse for storage, handling and despatching of steel beams as well as the installation of the equipment for the movement of beams. It consists of the following items: project studies (EUR 163200,38), preparation of surface (EUR 332598,24), building (EUR 3531532,25), general equipment (EUR 226724,57), acoustic insulation (EUR 206582,75), prolongation of the roller table (EUR 299545), overhead travelling cranes (EUR 328983,5), and transferring machines (EUR 361519,82).

According to the notification, the investments refer to interventions made in compliance with national laws on noise emissions. They would allow for a reduction in noise levels (which after the investment would reach 30 dB), in air pollution (because the current means of moving the beams are fuel propelled and they would be replaced by the electricity powered overhead travelling cranes) and in dust emissions (because the handling of beams can disperse the dust on them). They will also allow for an improvement in safety conditions at work.

According to the notification, the costs savings generated by the investments in the form of reduction of the wearing away of carts and of the consumption of tyres and fuel amount to about EUR 50000 per year. Further non-quantified savings concern the reduction in the quantity of downgraded beams since they will no longer be exposed to the weather conditions.

Assessment

Duferdofin SpA produces steel beams which are products included in Annex I to the ECSC Treaty. Therefore, it is an undertaking within the meaning of Article 80 of that Treaty to which Decision No 2496/96/ECSC (hereinafter the Steel Aid Code) applies.

The Steel Aid Code provides in its Article 3 for the possibility of steel companies to receive aid for environmental investments. The conditions for such aid to be considered compatible with the common market are set in the Annex to the Steel Aid Code and in the Community guidelines on State aid for environmental protection as set out in the Official Journal of the European Communities C 72 of 10 March 1994 (hereinafter referred to as "the 1994 environmental guidelines").

In the present case, the Commission notes that the replacement of an open space area with this new covered installation as well as the replacement and extension of the existing handling equipment are normal investments carried out by steel producers in the course of their normal business activities. Investments of this type are likely to entail significant advantages in terms of business rationalisation and safety and working conditions. From this point of view, Duferdofin's decision to carry out such investments appears to have been dictated more for these purposes than for environmental protection purposes and the environmental effects appear to be only a marginal consequence of the investment. In this sense, it should be recalled that, in principle a decision to undertake new investment which would have been necessary in any event on economic grounds or due to the age of existing plant or equipment is not eligible for aid. Similarly, investments made for the improvement of the working conditions and of security at work, however meritorious they are, are not eligible for aid under the 1994 environmental guidelines or the Steel Aid Code.

On the other hand, the notification does not contain any clear indication of the purpose of the investment: whether to comply with new norms or whether to improve on existing norms. There is no information either as to the existing levels of pollutants at the plant before the investment, as to the levels imposed by current mandatory norms (except for noise emissions) and as to the levels that will be reached after the investment (except for noise emissions). The Commission cannot therefore assess whether the contribution to an improvement in environmental protection is significant enough for the investment to be considered eligible for aid in case of aid to improve on norms. The notification does not contain either a demonstration by the investor that a clear decision was taken to opt for higher standards which necessitated additional investment as required by the Steel Aid Code.

Moreover, according to the 1994 environmental guidelines, in the case of replacement plant, the cost of the basic equipment involved merely to replace production capacity without improving environmental performance is not eligible for aid. In this context, the Commission has doubts that most of the costs (project studies, preparation of surface, part of the building costs, general equipment, prolongation of the roller table, overhead travelling cranes and transferring machines) are attributable to environmental protection.

The Commission also has doubts that all the advantages in regard to lower production costs resulting from the investment have been identified. This applies in particular to the likely increase in productivity arising from the new handling facilities. Moreover, the reduction in the quantity of downgraded beams has not been quantified financially. Furthermore, it appears that no deduction has been made as to the advantages in regard to lower production costs resulting from the investment as required by the Steel Aid Code, not even for those that have been quantified.

Finally, as to the payment of the aid in instalments, the Commission has doubts that, in view of Article 1(3) of the Steel Aid Code, any payment can legally take place after 22 July 2002.

In the light of the foregoing considerations, the Commission, at this stage of the procedure, has doubts that the above-mentioned aid complies with the rules laid down in Decision No 2496/96/ECSC.

TEXT OF THE LETTER

"La Commissione informa l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane sull'aiuto in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA della Commissione.

1. PROCEDIMENTO

1. Con lettera del 20 dicembre 2001, registrata il 21 dicembre 2001, l'Italia ha notificato alla Commissione l'intenzione di concedere un aiuto ad investimenti che saranno realizzati da Duferdofin SpA.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

2. Duferdofin SpA è un'impresa che produce acciaio ed appartiene al gruppo Duferco.

3. L'aiuto è erogato dal ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato in base alla legge n. 488/92 relativa alla concessione delle agevolazioni nelle aree depresse. L'aiuto, approvato il 9 aprile 2001 fatta salva l'autorizzazione della Commissione europea, sarà erogato in tre quote annuali identiche.

4. L'aiuto ammonta a 1631812,71 EUR, mentre il costo ammissibile globale preso in considerazione è di 5450686,7 EUR. L'aiuto proposto corrisponde pertanto ad una media del 29,9 %.

5. L'investimento riguarda la realizzazione di un nuovo magazzino coperto per lo stoccaggio, la movimentazione e la spedizione delle travi di acciaio nonché l'installazione di un sistema di movimentazione delle travi. L'investimento comprende: la progettazione di massima ed esecutiva (163200,38 EUR); la bonifica dell'area circostante e la preparazione del suolo (332598,24 EUR), le opere murarie (3531532,25 EUR), l'impianto generale (226724,57 EUR), l'insonorizzazione dell'area dello stabilimento (206582,75 EUR), il prolungamento della via a rulli (299545 EUR), il carroponte per le travi (328983,5 EUR) e i trasferitori passacampata (361519,82 EUR).

6. Dalla notifica risulta che gli investimenti riguardano interventi realizzati in ottemperanza a normative nazionali sulle emissioni sonore. Gli investimenti dovrebbero permettere di ridurre il livello di rumore (che dopo l'investimento sarebbe di 30 dB), l'inquinamento atmosferico (dato che con i mezzi attuali di movimentazione le travi vengono spostate mediante motori a combustione interna che verrebbero sostituiti dall'installazione del carroponte ad alimentazione elettrica) le emissioni di polvere (giacché la movimentazione delle travi può provocare una dispersione delle polveri giacenti sulle stesse) nonché di migliorare le condizioni di sicurezza del ciclo di lavoro.

7. In base alla notifica i risparmi sui costi generati dagli investimenti sotto forma di riduzione dell'usura dei carrelli e del consumo di gomme e combustibili ammontano a circa 50000 EUR all'anno. Altri risparmi non quantificati potranno essere ottenuti con il mancato declassamento delle travi non più esposte agli eventi atmosferici.

3. VALUTAZIONE

8. La società Duferdofin SpA produce travi di acciaio, ossia prodotti inclusi nell'allegato I al trattato CECA. Si tratta pertanto di un'impresa ai sensi dell'articolo 80 di detto trattato, alla quale si applica la decisione n. 2496/96/CECA della Commissione (in appresso 'il codice degli aiuti alla siderurgia').

9. Ai sensi dell'articolo 3 di detto codice, le imprese siderurgiche possono ricevere aiuti destinati ad investimenti ambientali. I criteri per valutare la compatibilità di detti aiuti con il mercato comune figurano nell'allegato al codice degli aiuti alla siderurgia nonché nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 72 del 10 marzo 1994 (in appresso 'la disciplina ambiente del 1994').

10. In base alla disciplina ambiente del 1994, gli aiuti che apparentemente sono destinati a misure di protezione ambientale ma che, in realtà, sono destinati agli investimenti in generale, sono esclusi dalla disciplina. I costi ammissibili devono strettamente limitarsi ai costi d'investimento aggiuntivi necessari per conseguire gli obiettivi di protezione ambientale(1). Inoltre la disciplina stabilisce che gli aiuti agli investimenti effettuati dalle imprese per adeguare impianti in servizio da almeno due anni a nuove norme obbligatorie possono essere autorizzati fino ad un'intensità massima lorda del 15 % (punto A, primo paragrafo), mentre gli aiuti a favore di investimenti che consentono di raggiungere livelli di protezione dell'ambiente significativamente superiori a quelli previsti dalle norme vigenti possono essere autorizzati a concorrenza di un livello massimo del 30 % lordo, purché tale intensità sia proporzionata al miglioramento dell'ambiente che viene realizzato ed agli investimenti necessari per conseguirlo (punto B, primo paragrafo).

11. In base all'allegato al codice degli aiuti alla siderurgia, la Commissione, se necessario, imporrà condizioni e limiti rigorosi onde evitare aiuti dissimulati per investimenti generali per nuovi stabilimenti o attrezzature. Nel caso di aiuti diretti ad incoraggiare le imprese a migliorare in modo significativo la tutela dell'ambiente, l'investitore dovrà dimostrare di avere chiaramente deciso di scegliere livelli di tutela ambientale superiori implicanti investimenti addizionali, vale a dire che una soluzione a costi inferiori avrebbe permesso di soddisfare le nuove norme ambientali. In ogni caso la maggiorazione dell'aiuto si applicherebbe unicamente all'investimento connesso al maggior grado di tutela ambientale conseguito, previa detrazione di qualsiasi vantaggio che ne derivi in termine di diminuzione dei costi di produzione. La Commissione analizzerà inoltre il contesto economico ed ambientale di una decisione di procedere alla sostituzione di impianti o attrezzature in servizio. In linea di massima, una decisione di procedere a un nuovo investimento, che sarebbe comunque stata presa per ragioni economiche o tenuto conto dell'età dell'impianto o delle attrezzature esistenti, non potrà beneficiare di aiuti (durata di vita residua inferiore al 25 %).

12. Nella fattispecie la Commissione osserva che la sostituzione di un'area di stoccaggio aperta con il nuovo capannone coperto nonché la sostituzione e l'estensione dell'attuale impianto di movimentazione rientrano tra gli investimenti normalmente realizzati da produttori di acciaio nel corso delle loro normali attività commerciali. Gli investimenti di questo tipo verosimilmente presentano notevoli vantaggi in termini di razionalizzazione dell'attività e della sicurezza delle condizioni di lavoro. Sotto questo profilo la decisione di Duferdofin di realizzare simili investimenti sembra essere stata dettata più da tali obiettivi che da finalità di tutela ambientale e gli effetti per l'ambiente sembrano essere soltanto una conseguenza marginale dell'investimento. A questo proposito va ribadito che, in linea di massima, una decisione di procedere ad un nuovo investimento, che sarebbe comunque stata presa per ragioni economiche o tenuto conto dell'età dell'impianto o delle attrezzature esistenti, non può beneficiare di aiuti. Analogamente, gli investimenti realizzati per migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza nell'ambiente di lavoro, per quanto meritori, non sono ammessi ad aiuto in base alla disciplina ambiente del 1994 e al codice degli aiuti alla siderurgia.

13. D'altro lato, la notifica non contiene un'indicazione chiara della finalità dell'investimento, ossia se sia realizzato per l'adeguamento a nuove norme ambientali obbligatorie oppure per il superamento delle norme esistenti. Non contiene neppure alcuna informazione sui livelli attuali di agenti inquinanti nello stabilimento prima dell'investimento né sui livelli imposti dalle attuali norme obbligatorie (eccetto per le emissioni sonore) né, infine, sui livelli che verranno raggiunti una volta realizzato l'investimento (eccetto per le emissioni sonore). La Commissione non può pertanto valutare se il contributo al miglioramento della tutela ambientale sia sufficientemente significativo perché l'investimento possa essere considerato ammissibile ad aiuto, in caso di aiuto al superamento delle norme. La notifica non contiene neppure la dimostrazione attestante che l'investitore ha chiaramente deciso di scegliere livelli di tutela ambientale superiori che hanno comportato investimenti addizionali, come richiesto dal codice degli aiuti alla siderurgia.

14. Inoltre, secondo la disciplina ambiente del 1994, nel caso della sostituzione di impianti, i costi dell'impianto destinato semplicemente a sostituire capacità di produzione senza alcun miglioramento ai fini della tutela dell'ambiente non possono beneficiare di aiuti. A questo riguardo la Commissione dubita che la maggior parte dei costi (progettazione e studi, preparazione del suolo aziendale, parte delle opere murarie, macchinari, impianto generale, prolungamento via a rulli, carro ponte per le travi e trasferitori passacampata) sia ascrivibile a tutela dell'ambiente.

15. La Commissione inoltre dubita che siano stati individuati tutti i vantaggi in termini di diminuzione dei costi di produzione derivanti dall'investimento. Ciò vale in particolare per il probabile aumento della produttività ottenuto grazie al nuovo sistema di movimentazione delle travi. Non è stato neppure quantificato il risparmio in termini finanziari derivante dal declassamento delle travi. Infine non sembra che sia stata fatta alcuna detrazione dei vantaggi derivanti dall'investimento in termini di diminuzione dei costi di produzione, come specificato dal codice per gli aiuti alla siderurgia, nemmeno per quei vantaggi che sono stati quantificati (cfr. punto 7 supra).

16. Infine, quanto all'erogazione dell'aiuto in quote annuali, la Commissione dubita che tenuto conto dell'articolo 1.3 del codice degli aiuti alla siderurgia, i pagamenti possano legittimamente avere luogo dopo il 22 luglio 2002.

4. CONCLUSIONE

17. Ciò premesso, la Commissione, in questa fase del procedimento, dubita che l'aiuto succitato rispetti le norme di cui alla decisione n. 2496/96/CECA ed ha pertanto deciso di avviare nei suoi confronti il procedimento previsto all'articolo 6, paragrafo 5, della medesima decisione.

18. La Commissione invita quindi l'Italia a trasmetterle le sue osservazioni entro un mese dalla data di ricezione della presente ed a fornirle ogni informazione utile ai fini della valutazione dell'aiuto in base alla disciplina ambiente del 1994 ed al codice degli aiuti alla siderurgia. Deve trattarsi quanto meno delle seguenti informazioni:

- le date previste di inizio e completamento degli investimenti,

- una chiara indicazione della finalità degli investimenti, ossia se sono effettuati per l'adeguamento a nuove norme ambientali obbligatorie o prescrizioni di legge oppure per il superamento delle norme ambientali vigenti,

- copia degli atti che impongono all'impresa nuove norme ambientali obbligatorie oppure obblighi di legge,

- i livelli attuali di agenti inquinanti nello stabilimento prima dell'investimento, i livelli imposti dalle norme obbligatorie e i livelli che saranno raggiunti una volta realizzato l'investimento,

- per gli investimenti destinati ad incoraggiare l'osservanza di criteri più rigorosi, la prova attestante che è stata chiaramente adottata la decisione di scegliere livelli superiori di tutela dell'ambiente che hanno richiesto investimenti addizionali,

- la quantificazione di tutti i risparmi sui costi generati dall'investimento inclusi quelli derivanti da incrementi della produttività e dal mancato declassamento delle travi. Tale informazione dovrebbe riguardare la durata di vita dell'investimento e comprendere il metodo di calcolo,

- la data di acquisto dell'impianto da sostituire e la vita utile residua.

19. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del codice degli aiuti alla siderurgia, le notificazioni dei progetti di aiuti sono trasmesse alla Commissione entro il 31 dicembre 2001. Tale limite dovrebbe permettere alla Commissione di adottare una decisione prima della scadenza del codice degli aiuti alla siderurgia. Pertanto la Commissione avverte l'Italia che adotterà una decisione finale sull'aiuto notificato entro il 22 luglio 2002 sulla base delle informazioni disponibili all'epoca della decisione. Per lo stesso motivo non saranno concesse proroghe del termine di cui al punto 18.

20. La Commissione invita le autorità italiane a inviare senza indugio copia della presente ai beneficiari dell'aiuto.

21. La Commissione fa presente al governo italiano che all'aiuto prospettato può essere data esecuzione solo previa approvazione della Commissione e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite."

(1) Cfr. punto 3.2.1 della disciplina.

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