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Document 02019R1240-20190725
Consolidated text: Regolamento (UE) 2019/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla creazione di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione (rifusione)
Regolamento (UE) 2019/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla creazione di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione (rifusione)
In force
)
02019R1240 — IT — 25.07.2019 — 000.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
►C1 REGOLAMENTO (UE) 2019/1240 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 relativo alla creazione di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione ◄ (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 88) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2019/1240 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2019
relativo alla creazione di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione
(rifusione)
Articolo 1
Ambito di applicazione
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) |
«funzionario di collegamento incaricato dell’immigrazione» : un funzionario di collegamento designato e impiegato all’estero dalle autorità competenti di uno Stato membro, dalla Commissione o da un’agenzia dell’Unione, conformemente alla rispettiva base giuridica, per occuparsi di questioni in materia di immigrazione, anche qualora ciò costituisca solo una parte delle sue mansioni; |
2) |
«impiegato all’estero» : impiegato in un paese terzo, per un periodo di tempo ragionevole stabilito dall’autorità competente, presso una delle seguenti entità:
a)
missione diplomatica di uno Stato membro;
b)
autorità competenti di un paese terzo;
c)
organizzazione internazionale;
d)
missione diplomatica dell’Unione; |
3) |
«dati personali» : i dati personali ai sensi dell’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679; |
4) |
«rimpatrio» : il rimpatrio ai sensi dell’articolo 3, punto 3), della direttiva 2008/115/CE. |
Articolo 3
Compiti dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione
I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione raccolgono informazioni destinate all’uso a livello operativo, a livello strategico o a entrambi i livelli. Le informazioni raccolte ai sensi del presente paragrafo sono raccolte in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, e non contengono dati personali fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2. Tali informazioni riguardano in particolare le seguenti questioni:
la gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne al fine di gestire efficacemente la migrazione;
flussi migratori provenienti dal paese terzo o in transito sul suo territorio, compresa, ove possibile e pertinente, la composizione dei flussi migratori e la destinazione prevista dei migranti;
rotte utilizzate dai flussi migratori provenienti dal paese terzo o in transito sul suo territorio per raggiungere i territori degli Stati membri;
esistenza, attività e modus operandi di organizzazioni criminali dedite al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani lungo le rotte migratorie;
incidenti e avvenimenti che potenzialmente costituiscono o causano nuovi sviluppi per quanto attiene ai flussi migratori;
metodi usati per la contraffazione o la falsificazione di documenti d’identità e documenti di viaggio;
modalità e mezzi per prestare assistenza alle autorità nei paesi terzi ai fini della prevenzione dei flussi di immigrazione illegale provenienti da tali paesi o in transito sul loro territorio;
misure antecedenti alla partenza disponibili per gli immigrati nei paesi di origine o nei paesi terzi di accoglienza a sostegno di un’efficace integrazione in seguito all’arrivo legale negli Stati membri;
modalità e mezzi per facilitare il rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione;
l’accesso effettivo alla protezione posta in essere dal paese terzo, anche a favore delle persone vulnerabili;
strategie e canali di immigrazione legale esistenti e possibili in futuro tra l’Unione e i paesi terzi, tenendo conto delle competenze e delle esigenze del mercato del lavoro negli Stati membri, nonché del reinsediamento e di altri strumenti di protezione;
capacità, competenze, strategie politiche, legislazione e prassi giuridiche di paesi terzi e di portatori di interesse, comprese, ove possibile e pertinente, informazioni sui centri di accoglienza e di trattenimento e sulle loro condizioni, attinenti alle questioni di cui alle lettere da a) a k).
I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione possono fornire assistenza, tenendo conto delle loro competenze e formazione, per:
accertare l’identità e la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi e facilitare il loro rimpatrio in conformità della direttiva 2008/115/CE, nonché contribuire al loro reinserimento ove opportuno e possibile;
confermare l’identità delle persone che necessitano di protezione internazionale al fine di facilitarne il reinsediamento nell’Unione, anche fornendo loro, se possibile, informazioni e sostegno adeguati prima della partenza;
confermare l’identità e facilitare l’attuazione delle misure dell’Unione e nazionali per l’ammissione degli immigrati legali;
condividere le informazioni ottenute nell’esercizio delle loro funzioni nell’ambito delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione e con le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità preposte all’applicazione della legge, al fine di prevenire e individuare l’immigrazione illegale e al fine della lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.
Articolo 4
Comunicazione dell’impiego di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione
Le relazioni sulle attività di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), comprendono una ricognizione dell’impiego dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione.
Articolo 5
Creazione di reti locali o regionali di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione
I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati nello stesso paese o nella stessa regione costituiscono tra loro reti locali o regionali di cooperazione e cooperano, se e quando opportuno, con i funzionari di collegamento impiegati da paesi diversi dagli Stati membri. Nell’ambito di tali reti, i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, in particolare:
si incontrano periodicamente e ogniqualvolta necessario;
scambiano informazioni ed esperienza pratica, in particolare in occasione di riunioni e tramite la piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea di cui all’articolo 9;
scambiano informazioni, ove opportuno, sulle esperienze in materia di accesso alla protezione internazionale;
laddove opportuno, coordinano le posizioni da adottare nei contatti con i vettori commerciali;
partecipano, se del caso, a corsi specializzati di formazione congiunti, anche in materia di diritti fondamentali, tratta di esseri umani, traffico di migranti, frodi documentali o accesso alla protezione internazionale in paesi terzi;
organizzano, se del caso, sessioni d’informazione e corsi di formazione per i membri del corpo diplomatico e consolare delle missioni degli Stati membri nel paese terzo;
adottano approcci comuni per quanto riguarda i metodi di raccolta e trasmissione di informazioni strategicamente pertinenti, incluse le analisi di rischio;
stabiliscono, se del caso, contatti periodici con reti analoghe nel paese terzo e nei paesi terzi limitrofi.
Articolo 6
Impiego congiunto di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione
Articolo 7
Comitato direttivo
Quando adotta decisioni su questioni riguardanti i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati da paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, il comitato direttivo tiene debitamente conto delle opinioni espresse dai rappresentanti di tali paesi.
Un rappresentante della Commissione funge da presidente del comitato direttivo. Il presidente:
assicura la continuità e organizza i lavori del comitato direttivo, compresi il sostegno alla preparazione del programma di lavoro biennale e della relazione biennale sulle attività;
presta consulenza al comitato direttivo per assicurare che le attività collettive concordate siano coerenti e coordinate con gli strumenti e le strutture pertinenti dell’Unione e riflettano le priorità dell’Unione nel settore della migrazione;
convoca le riunioni del comitato direttivo.
Per conseguire gli obiettivi del comitato direttivo, il presidente è assistito da un segretariato.
Articolo 8
Compiti del comitato direttivo
In considerazione delle priorità dell’Unione nel settore dell’immigrazione e nell’ambito dei compiti dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, come definiti nel presente regolamento, e in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, il comitato direttivo svolge le seguenti attività, basandosi su una panoramica completa della situazione e sulle analisi fornite dalle pertinenti agenzie dell’Unione:
stabilire le priorità e pianificare le attività mediante l’adozione di un programma di lavoro biennale che indichi le risorse necessarie per sostenere tale lavoro;
riesaminare periodicamente l’attuazione delle proprie attività al fine di proporre modifiche da apportare al programma di lavoro biennale se del caso e riguardo alla nomina dei facilitatori di rete e ai progressi realizzati dalle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione nella loro cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi;
adottare la relazione biennale sulle attività, inclusa la ricognizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, preparata dal presidente del comitato direttivo;
aggiornare l’elenco degli impieghi di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione prima di ciascuna riunione del comitato direttivo;
individuare le lacune negli impieghi e delineare possibilità per l’impiego di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione.
Il comitato direttivo trasmette i documenti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a) e c), al Parlamento europeo.
In considerazione delle esigenze operative dell’Unione nel settore dell’immigrazione e nell’ambito dei compiti dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, come definiti nel presente regolamento e in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, il comitato direttivo svolge le seguenti attività:
concordare azioni ad hoc delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione;
monitorare la disponibilità di informazioni tra i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione e le agenzie dell’Unione, e formulare raccomandazioni per le azioni eventualmente necessarie;
sostenere lo sviluppo delle competenze dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, anche mediante la definizione di programmi comuni di formazione supplementari e facoltativi, attività di formazione propedeutiche all’impiego, orientamenti sul rispetto dei diritti fondamentali nelle loro attività, con particolare attenzione alle persone vulnerabili, e l’organizzazione di seminari congiunti su temi di cui all’articolo 3, paragrafo 4, tenendo conto degli strumenti di formazione sviluppati dalle pertinenti agenzie dell’Unione o da altre organizzazioni internazionali;
assicurare che le informazioni siano scambiate tramite la piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea di cui all’articolo 9.
Articolo 9
Piattaforma per lo scambio di informazioni
Non è consentito alcuno scambio di informazioni operative di polizia di natura strettamente riservata attraverso la piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea.
Le informazioni che devono essere scambiate mediante la piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea comprendono almeno i seguenti elementi:
le relazioni, i documenti e i prodotti analitici pertinenti concordati dal comitato direttivo a norma dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3;
i programmi di lavoro biennali, le relazioni di attività biennali e il risultato delle attività e dei compiti ad hoc delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione di cui all’articolo 8, paragrafi 2 e 3;
l’elenco aggiornato dei membri del comitato direttivo;
l’elenco aggiornato degli estremi dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati nei paesi terzi, corredato di nominativi, sedi dell’impiego e regione di competenza, numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica;
altri documenti pertinenti relativi alle attività e alle decisioni del comitato direttivo.
Articolo 10
Trattamento di dati personali
I dati personali trattati a norma del paragrafo 2 possono includere:
dati biometrici o dati biografici se necessari per confermare l’identità e la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi ai fini del rimpatrio, compresi tutti i tipi di documenti che possono essere considerati elementi di prova o elementi di prova prima facie della cittadinanza;
elenchi di passeggeri dei voli di rimpatrio e altri mezzi di trasporto verso paesi terzi
dati biometrici o dati biografici per confermare l’identità e la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi ai fini dell’ammissione alla migrazione legale;
dati biometrici o dati biografici per confermare l’identità e la cittadinanza di cittadini dei paesi terzi che necessitano di protezione internazionale ai fini del reinsediamento;
dati biometrici, biografici e dati personali di altra natura necessari per accertare l’identità di una persona e per prevenire e lottare contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, nonché dati personali relativi ai modi operandi delle reti criminali, i mezzi di trasporto utilizzati, il coinvolgimento di intermediari e i flussi finanziari.
I dati di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera e), sono trattati al solo scopo dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 3, paragrafo 6, lettera d).
Articolo 11
Cooperazione consolare
Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni sulla cooperazione consolare locale contenute nel regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).
Articolo 12
Rendicontazione
Articolo 13
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 377/2004 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
ALLEGATO I
Regolamento abrogato e relativa modifica
Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio |
(GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1) |
Regolamento (UE) n. 493/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio |
(GU L 141 del 27.5.2011, pag. 13) |
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 377/2004 |
Presente regolamento |
— |
Articolo 1, paragrafo 1 |
— |
Articolo 2, frase introduttiva |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 2, punto 1) |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 2, punto 1, parte finale |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 2, punto 2) |
Articolo 1, paragrafo 4 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 2, parte introduttiva |
Articolo 3, paragrafo 4, parte introduttiva |
Articolo 2, paragrafo 2, primo trattino |
Articolo 3, paragrafo 4, lettera b) |
Articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino |
Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) |
Article 3, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 6, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 7 |
Articolo 11 |
— |
Allegato I |
— |
Allegato II |
( 1 ) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).