1.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 210/39


RIIGIABI — ITAALIA

Riigiabi nr C 16/2006 (ex NN34/2006) — Nuova Mineraria Silius

Kutse märkuste esitamiseks Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 88 lõige 2 kohaselt

(2006/C 210/06)

(EMPs kohaldatav tekst)

Käesoleva kokkuvõtte järel autentses keeles 26. aprillil 2006. aastal esitatud kirjas teatas komisjon Itaaliale oma otsusest algatada EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikega 2 ettenähtud menetlus seoses eespool nimetatud toetusega.

Huvitatud isikud võivad esitada oma märkused meetmete kohta, mille suhtes komisjon kavatseb algatada ametliku uurimise, ühe kuu jooksul alates käesoleva kokkuvõtte ja sellele lisatud kirja avaldamisest, järgmisel aadressil:

Euroopa Ühenduste Komisjon

Directorate-General for Competition

State Aid Greffe

Rue de la Loi/Wetstraat, 200

B-1049 Brussels

Faks: (32-2) 296 12 42

Märkused edastatakse Itaaliale. Märkusi teinud huvitatud isik võib esitada kirjaliku palve oma nime mitte avalikustada, märkides ära põhjuse.

KOKKUVÕTTE TEKST

MENETLUS

Komisjoni teavitati kavandatavast rahalisest abist Nuova Mineraria Siliusele kirjaga, mis on dateeritud 30. novembriga 2005. 21. detsembril 2005 nõudis komisjon täiendavat teavet, Itaalia vastas 7. veebruaril 2006. aastal registreeritud kirjaga.

KIRJELDUS

Abisaaja oleks Nuova Mineraria Silius S.p.A. (edaspidi “NMS”), keskmise suurusega ettevõte, mille ainuomanik on Sardiinia autonoomne piirkond (Regione Autonoma Sardegna, “RAS”). NMS kaevandab fluoriidimaardlat Siliuse piirkonnas Sardiinias. Firma 2004. aasta käive (viimased kättesaadavad andmed) oli 4,96 miljonit EUR, firmas töötas 163 inimest.

Arvestades firma ebaõnnestunud erastamiskatset, on Itaalia teavitanud komisjoni ettepanekust teha firmasse 24 miljoni EUR suurune kapitalisüst, mis võimaldaks investeeringuid sama summa ulatuses. Paistab, et NMS on saanud lisaks teavitatud meetmele viimaste aastate jooksul pidevaid rahaülekandeid ainuaktsionärilt RASilt pidevate kahjumite katteks. Alates 2001. aastast kokku 55,97 miljonit EUR. Lisaks on Itaalia ametiasutused kinnitanud, et NMS on saanud abi ka avalikult sektorilt seaduste 488/92 (7,66 miljonit EUR) ja 752/82 (1,869 miljonit EUR) kohaselt.

Hinnang

Praeguses etapis on komisjon seisukohal, et vaidlusalused meetmed kujutavad endast riigiabi. Konkreetselt ei tundu eespool mainitud investeerimisprojekt ja kahjumite katmine olevat kooskõlas tavapärastes turutingimustes tegutseva eraõigusliku võlausaldaja põhimõttega. Kuigi ettevõte võiks saada abi vastavalt ühenduse suunistele raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi kohta, praeguses etapis arvab komisjon, et suunistes sätestatud kokkusobiva abi kriteeriumid ei ole täidetud..

KOKKUVÕTE

Ülaltoodud kahtlusi silmas pidades on komisjon otsustanud algatada EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikes 2 sätestatud menetluse.

KIRJA TEKST

“La Commissione ha l'onore di informare il governo italiano che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito alla misura in oggetto, ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

PROCEDURA

1)

Il progetto di aiuto finanziario a favore di Nuova Mineraria Silius è stato notificato alla Commissione con lettera del 30 novembre 2005. La Commissione ha inviato una richiesta di informazioni complementari il 21 dicembre 2005, cui l'Italia ha risposto con lettera raccomandata del 7 febbraio 2006.

DESCRIZIONE DEL BENEFICIARIO E DELLE MISURE DI AIUTO

2)

Il beneficiario dell'aiuto finanziario sarebbe Nuova Mineraria Silius SpA (“NMS”), società di medie dimensioni interamente partecipata dalla Regione autonoma della Sardegna (“RAS”) (1). NMS gestisce un deposito di fluorite (2) nel comune di Silius (Sardegna). Nel 2004 (ultimo anno disponibile) la società ha realizzato un fatturato di 4,96 milioni di EUR con un organico di 163 unità.

3)

NMS è stata creata nel 1992 da RAS e da Minmet Financing Company. RAS ne ha successivamente assegnato la proprietà (il 97,5 % nel 1996 e attualmente il 100 %) all'“Ente Minerario Sardo” (“EMSA”). Nel 1998 EMSA è stato posto in liquidazione. Il commissario liquidatore aveva ricevuto il mandato di privatizzare le attività nella misura del possibile e, altrimenti, di procedere alla loro chiusura. Tuttavia, quando i tentativi esperiti per privatizzare NMS sono falliti ed EMSA ha cessato le attività (giugno 2002), NMS non è stata liquidata.

4)

In seguito alla mancata privatizzazione, l'Italia ha ora notificato alla Commissione un progetto di nuovi conferimenti di capitale a favore della società per un importo di circa 24 milioni di EUR. Il nuovo capitale dovrebbe permettere la realizzazione di investimenti consistenti nella preparazione dello sfruttamento di nuovi giacimenti più profondi, che si prevede aumentino il contenuto di fluorite dei minerali estratti e la produzione globale della miniera.

5)

L'Italia sostiene che la misura proposta non comporta aiuti di Stato e che quindi la notifica è effettuata unicamente per ragioni di certezza giuridica, dato che:

1)

non vi è alcuna incidenza sugli scambi intracomunitari, in quanto la fornitura comunitaria di fluorite copre appena il 30 % della domanda. Il progetto avrebbe quindi come unico probabile risultato la limitazione delle importazioni da paesi terzi e il contenimento degli aumenti di prezzo;

2)

RAS si comporta alla stregua di un investitore operante in economia di mercato dal momento che: i) le esportazioni di fluorite dalla Cina, che rappresentano circa il 50 % della produzione mondiale, attualmente diminuiscono a causa dell'accresciuto consumo interno e ciò, verosimilmente, avrà un impatto positivo sui prezzi della fluorite; ii) la società ha preparato un nuovo piano industriale per i prossimi 8 anni, che prevede il pieno recupero degli investimenti e la realizzazione di utili a partire dal quarto anno perfino nelle attuali condizioni di mercato; iii) l'azionista, nell'assicurare la continuazione produttiva, evita di disperdere gli investimenti precedentemente effettuati realizzati nella società e, verosimilmente, un certo numero di vertenze legali con i clienti.

Alternativamente, qualora la Commissione dovesse ravvisare la presenza di elementi di aiuto di Stato nella misura proposta, l'Italia sostiene che l'elemento di aiuto dovrebbe limitarsi all'importo eccedentario degli utili rivenienti dal progetto d'investimento. Secondo i calcoli dell'Italia, tale eccedenza non dovrebbe essere superiore al 26 % dell'investimento che rientra nella soglia degli aiuti regionali autorizzata nella regione (3).

6)

In aggiunta alla misura notificata, le informazioni fornite dalle autorità italiane mostrano che NMS ha beneficiato negli ultimi anni di continui trasferimenti di fondi pubblici effettuati dal suo unico azionista RAS (4) al fine di coprire perdite costanti nell'ambito della gestione preliquidatoria. Tali trasferimenti, a partire dal 2001, sono ammontati a circa 55,97 milioni di EUR (ossia circa 11 milioni di EUR all'anno; la Commissione non dispone in questa fase di informazioni sufficienti riguardanti altri trasferimenti anteriori al 2001). I trasferimenti figurano nel bilancio della società come “RAS c/copertura perdite future” e “EMSA c/copertura perdite future”.

7)

Inoltre, le autorità italiane hanno anche confermato che NMS ha beneficiato dei seguenti sostegni pubblici:

in seguito all'adozione del decreto ministeriale del 9 maggio 2002, alla società è stato concesso un contributo di 7,66 milioni di EUR ex legge n. 488/92 (5), a fronte di investimenti riconosciuti ammissibili di 14,31 milioni di EUR,

con decreto ministeriale del 28 dicembre 2000 (6), alla società è stato concesso un contributo di 1,869 milioni di EUR in virtù dell'articolo 9 della legge n. 752/82, al fine di finanziare il 60 % delle attività di ricerca per i giacimenti più profondi della miniera. Tuttavia, secondo le autorità italiane, tali fondi non sono ancora stati versati.

VALUTAZIONE DELLA MISURA

1.   Esistenza di aiuto di Stato

8)

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Il progetto di investimento e la copertura delle spese

9)

La Commissione osserva che le misure di cui ai punti 4 e 5 comportano l'assegnazione di risorse statali. Giacché l'aiuto pubblico è destinato ad una società individuale, è soddisfatto il criterio della selettività. Inoltre, dato che NMS è attiva nel mercato della fluorite, settore in cui esistono scambi tra Stati membri, è inoltre soddisfatto il criterio dell'incidenza dell'aiuto sugli scambi intracomunitari. In particolare, la tesi svolta dalle autorità italiane, secondo cui non vi sarebbe alcuna incidenza sul commercio intracomunitario, deve essere respinta, in quanto secondo costante giurisprudenza, allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto (7).

10)

In merito alla tesi, secondo la quale RAS si comporterebbe alla stregua di un investitore operante in economia di mercato, la Commissione osserva che visti i risultati ottenuti negli ultimi anni e l'andamento dei suoi dati finanziari (8), NMS deve essere considerata come “un'impresa in difficoltà” ai sensi della sezione 2.1 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà (9).

11)

In quest'ottica e tenuto conto del costante fabbisogno di fondi della società per ripianare le perdite subite in questi ultimi anni, senza alcun segno di miglioramento della situazione finanziaria, sembra quanto meno improbabile che un investitore operante in economia di mercato sarebbe disposto ad impegnare fondi ammontanti a 24 milioni di EUR in un progetto che, finora, non è risultato redditizio. Tale conclusione è inoltre corroborata dal fatto che tutti i tentativi esperiti per privatizzare la società, a partire dal 1998 fino al 2002, sono falliti.

12)

Inoltre, finora la RAS non ha mostrato alcun interesse a ponderare i costi che dovrebbe sostenere in caso di liquidazione di NMS rispetto ai costi connessi alla prosecuzione delle attività dell'impresa. Al contrario, la liquidazione è stata espressamente evitata nel giugno 2002, quando era evidente che i tentativi di privatizzazione erano falliti.

13)

Inoltre, dalla notifica si evince che, in larga misura la RAS sostiene NMS in base a considerazioni di ordine sociale, giacché si tratta di una delle poche imprese industriali che sopravvivono nella regione. Tuttavia, argomenti del genere non sono rilevanti per un investitore operante in economia di mercato.

14)

In considerazione di quanto sopra, la Commissione conclude che i nuovi investimenti in questione, unitamente a tutti i precedenti contributi dell'azionista a copertura di perdite (inclusi eventuali trasferimenti effettuati a tal fine prima del 2001), costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, per un importo totale — per quanto è noto finora — di circa 80 milioni di EUR. Quest'ultimo aiuto (a copertura di perdite) è illegittimo, in quanto è stato concesso in virtù dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Quanto alla misura notificata, le autorità italiane hanno confermato che parte dei fondi sono già stati concessi al beneficiario “al fine di realizzare alcune opere urgenti e indifferibili”. Pertanto, anche questa parte dell'aiuto di importo non noto in questa fase, è stata concessa illegalmente.

Fondi accordati in base alle leggi nn. 4888/92 e 752/82

15)

Quanto alle misure citate al punto 6 precedente, in questa fase non si contesta che costituiscano aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Tuttavia, l'Italia ha dichiarato che finora non è stato erogato alcun aiuto in virtù della legge n. 752/82.

2.   Deroghe in virtù dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE

16)

L'obiettivo primario delle misure di cui ai punti 4 e 5 sembra consistere nell'aiutare una società in difficoltà. In siffatti casi, si può applicare unicamente la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in base alla quale possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, purché siano soddisfatte le condizioni richieste.

17)

Gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione a favore di imprese in difficoltà attualmente sono disciplinati dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (“i nuovi orientamenti” oppure “gli orientamenti”), che sostituiscono il testo precedente adottato nel 1999 (10) (“gli orientamenti del 1999”).

18)

Le disposizioni transitorie dei nuovi orientamenti prevedono che i nuovi orientamenti si applicheranno alla valutazione di qualsiasi aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione che sia stato concesso senza l'autorizzazione della Commissione (aiuto illegittimo), qualora l'aiuto o una parte di esso sia stato concesso dopo il 1o ottobre 2004, giorno della pubblicazione dei nuovi orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (punto 104, primo capoverso). Di conseguenza, nel caso di specie, si applicano i nuovi orientamenti dato che le misure proposte sono state notificate nel 2005 e visto che un aiuto pubblico di almeno 11 milioni di EUR è stato concesso dopo l'entrata in vigore dei nuovi orientamenti.

19)

Quanto agli aiuti concessi in base alla legge n. 488/92 ed eventualmente in base alla legge n. 752/82, in questa fase sembra che anche la loro compatibilità debba essere valutata alla luce degli orientamenti dato che, secondo il punto 20 degli stessi, la Commissione ritiene che gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà possano contribuire allo sviluppo di attività economiche, senza alterare le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse, solo quando siano rispettate le condizioni fissate negli orientamenti. In particolare, le imprese in difficoltà sono espressamente escluse dal campo di applicazione della legge n. 488/92. Pertanto, non è certo che NMS potesse beneficiare di aiuto regionale in virtù della legge n. 488/92, in quanto sembra che la società fosse già in difficoltà all'epoca in cui è stato accordato l'aiuto (maggio 2002) (11).

20)

Per la stessa ragione, l'altra tesi svolta dalle autorità italiane secondo cui l'aiuto, ammesso che vi sia stato, deve essere considerato inferiore alla soglia stabilita per gli aiuti regionali in Sardegna, è da respingersi.

21)

In tali circostanze, è possibile che NMS sia ammissibile ad aiuti alla ristrutturazione. Tuttavia, in questa fase, la Commissione ritiene che non siano soddisfatti i criteri richiesti per la compatibilità dell'aiuto. In particolare:

i successivi aiuti versati a copertura di perdite hanno artificiosamente mantenuto in attività un'impresa che altrimenti sarebbe stata posta in liquidazione; apparentemente, non è stata effettuata alcuna ristrutturazione; le misure devono quindi essere considerate come aiuto al funzionamento,

né il ripianamento delle perdite in passato né la misura notificata possono essere considerati aiuti al salvataggio, in quanto hanno riguardato un periodo di vari anni, erano (o saranno) accordati sotto una forma non ammissibile e non è previsto entro un periodo di sei mesi alcun rimborso/piano di ristrutturazione/liquidazione della società,

il piano industriale presentato alla Commissione si limita unicamente ad un'analisi delle prospettive di redditività del nuovo progetto d'investimento senza indicare misure di ristrutturazione né condizioni circa la concessione dell'aiuto pubblico,

in assenza di un piano di ristrutturazione, la Commissione non può valutare se l'aiuto proposto sia atto a ripristinare la redditività nel lungo periodo, se si limiti al minimo necessario e se siano evitate indebite distorsioni di concorrenza [in particolare visto il continuo ripianamento di debiti osservato negli ultimi anni, che potrebbe sollevare difficoltà in base alla giurisprudenza Deggendorf (12)].

22)

Ciò premesso e secondo le informazioni disponibili in questa fase, la Commissione dubita che le misure contestate, comprendenti sia la misura notificata che tutti gli aiuti illegittimi concessi in passato come indicato ai punti 6 e 7, siano compatibili con il mercato comune a titolo di aiuto alla ristrutturazione. Né sembra ad esse applicabile alcuna deroga del trattato CE.

DECISIONE

23)

In base alle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, ed invita l'Italia, entro un mese dalla ricezione della presente lettera, ad inviarle qualsiasi documento, informazione e dati necessari per valutare la compatibilità dell'aiuto. Essa invita altresì l'Italia a trasmettere senza indugio copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto.

24)

La Commissione desidera richiamare all'attenzione del governo italiano che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale dal beneficiario.

25)

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera ed una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA, firmatari dell'accordo SEE, attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.”


(1)  Conformemente alla raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(2)  La fluorite è utilizzata nella sintesi di molecole organiche per la produzione di materiali plastici, tra cui teflon, resine, aerosol e lubrificanti.

(3)  

NB: Il comune di Silius è situato nella regione NUTS3 di Cagliari (Sardegna) ed è ammesso ad aiuti per l'intero periodo 2000-2006, in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), con un'intensità di aiuto del 35 % ESN. Per le PMI vi è una maggiorazione del 15 % ESL.

(4)  Incluso fondi conferiti fino al 2003 attraverso la holding pubblica sarda EMSA.

(5)  La legge n. 488/92 concerne un regime di aiuti regionali approvato dalla Commissione con decisione del 10.7.2000 nel caso N 715/99. Il regime scade il 31.12.2006.

(6)  Prorogato ulteriormente dal decreto del 20.12.2002, con scadenza nel dicembre 2004. Il bilancio della società per il 2004 mostra 1,41 milioni di EUR a tale fine. Indica altresì che era prevista la richiesta di una nuova proroga oltre il 2004.

(7)  Causa 730/79 Philip Morris/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671, punto 11, e causa C-156/98 Germania/Commissione, Racc. 2000, pag. I-6857, punto 33.

(8)  In particolare, il bilancio annuo del 2004 indica perdite ammontanti a 10,46 milioni di EUR, che corrispondono al 101 % del capitale sottoscritto all'epoca (10,33 milioni di EUR). Le perdite nel 2003 erano ammontate a 9,61 milioni di EUR. Inoltre, anche il fatturato indica una tendenza decrescente, passando da 7,31 milioni di EUR nel 2003 a 4,96 milioni di EUR nel 2004.

(9)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(10)  GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(11)  Secondo il punto 56 degli orientamenti, il fatto che la società si trovi in una zona assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), è importante soltanto per quanto riguarda l'attuazione delle misure compensative e l'entità del contributo del beneficiario.

(12)  Causa C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf/Commissione e altri, Racc. 1997, pag. I-2549.


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