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Document 02019R0631-20240101
Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 setting CO2 emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles, and repealing Regulations (EC) No 443/2009 and (EU) No 510/2011 (recast) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Il testo consolidato potrebbe non includere le seguenti modifiche:
Atto modificativo | Tipo di modifica | Suddivisione interessata | Data di entrata in vigore |
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32025R0371 | modificato da | allegato I parte A punto 6.2.1 testo | 01/01/2025 |
32025R0371 | modificato da | allegato I parte B punto 6.2.1 testo | 01/01/2025 |
02019R0631 — IT — 01.01.2024 — 009.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) 2019/631 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/22 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2019 |
L 8 |
2 |
14.1.2020 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1590 DELLA COMMISSIONE del 19 agosto 2020 |
L 360 |
8 |
30.10.2020 |
|
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2173 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 2020 |
L 433 |
1 |
22.12.2020 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1961 DELLA COMMISSIONE del 5 agosto 2021 |
L 400 |
14 |
12.11.2021 |
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REGOLAMENTO (UE) 2023/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 aprile 2023 |
L 110 |
5 |
25.4.2023 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1634 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2023 |
L 203 |
1 |
16.8.2023 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2502 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 2023 |
L |
1 |
13.11.2023 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/631 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 aprile 2019
che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto e finalità
A decorrere dal 1o gennaio 2025 si applicano i seguenti obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE:
per le emissioni medie del parco di autovetture nuove, un obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE pari a una riduzione del 15 % dell'obiettivo nel 2021, determinato conformemente al punto 6.1.1 dell'allegato I, parte A;
per le emissioni medie del parco di veicoli commerciali leggeri nuovi, un obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE pari a una riduzione del 15 % dell'obiettivo nel 2021, determinato conformemente al punto 6.1.1 dell'allegato I, parte B;
A decorrere dal 1o gennaio 2030 si applicano i seguenti obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE:
per le emissioni medie del parco di autovetture nuove, un obiettivo per l'intero parco dell'UE pari a una riduzione del ►M5 55 % ◄ dell'obiettivo nel 2021, determinato conformemente al punto 6.1.2 dell'allegato I, parte A;
per le emissioni medie del parco di veicoli commerciali leggeri nuovi, un obiettivo per l'intero parco dell'UE pari a una riduzione del ►M5 50 % ◄ dell'obiettivo nel 2021, determinato conformemente al punto 6.1.2 dell'allegato I, parte B;
A decorrere dal 1° gennaio 2035 si applicano gli obiettivi seguenti per l'intero parco veicoli dell'UE:
per le emissioni medie del parco di autovetture nuove, un obiettivo per l'intero parco dell'UE pari a una riduzione del 100 % dell'obiettivo nel 2021, determinato conformemente al punto 6.1.3 dell'allegato I, parte A;
per le emissioni medie del parco di veicoli commerciali leggeri nuovi, un obiettivo per l'intero parco dell'UE pari a una riduzione del 100 % dell'obiettivo nel 2021, determinato conformemente al punto 6.1.3 dell'allegato I, parte B.
▼M5 —————
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica ai seguenti veicoli a motore:
categoria M1 come definiti ►M5 all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2018/858 ◄ («autovetture») che siano immatricolati per la prima volta nell'Unione e che non siano stati precedentemente immatricolati al di fuori del territorio dell'Unione («autovetture nuove»);
categoria N1 come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/858 e che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007 («veicoli commerciali leggeri»), che siano immatricolati per la prima volta nell'Unione e che non siano stati precedentemente immatricolati al di fuori del territorio dell'Unione («veicoli commerciali leggeri nuovi»); a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai fini del presente regolamento e fatti salvi il regolamento (UE) 2018/858 e il regolamento (CE) n. 715/2007, i veicoli a zero emissioni di categoria N, aventi una massa di riferimento superiore a 2 610 kg o 2 840 kg, a seconda del caso, sono considerati veicoli commerciali leggeri che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento se la massa di riferimento in eccesso è dovuta unicamente alla massa del sistema di stoccaggio dell'energia.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) 2018/858. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
«emissioni specifniche medie di CO2»: per il costruttore, la media delle emissioni specifiche di CO2 di tutte le autovetture nuove o di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi che produce;
▼M5 —————
«emissioni specifiche di CO2» le emissioni di CO2 di un'autovettura o di un veicolo commerciale leggero misurate a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 e dei relativi regolamenti di esecuzione e indicate come emissioni massiche di CO2 (ciclo misto) nel certificato di conformità del veicolo. Per le autovetture o veicoli commerciali leggeri che non sono omologate a norma del regolamento (CE) n. 715/2007, «emissioni specifiche di CO2» le emissioni di CO2 misurate, a norma del regolamento (CE) n. 715/2007, in particolare secondo la stessa procedura di misurazione, come specificato nel regolamento (CE) n. 692/2008 fino al 31 dicembre 2020, e dal 1o gennaio 2021, nel regolamento (UE) 2017/1151, o secondo le procedure adottate dalla Commissione per stabilire le emissioni di CO2 per tali veicoli;
▼M5 —————
«obiettivo specifico per le emissioni»: per il costruttore, l'obiettivo annuo, determinato ai sensi dell'allegato I o, qualora il costruttore benefici di una deroga ai sensi dell'articolo 10, l'obiettivo specifico per le emissioni stabilito in forza della deroga;
«obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE»: le emissioni medie di CO2 di tutte le autovetture nuove o di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi da conseguire in un determinato periodo;
«massa di prova» o «TM» (test mass): la massa di prova di un'autovettura o veicolo commerciale leggero, come indicato nel certificato di conformità e definito al punto 3.2.25 dell'allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151;
«veicolo a zero e a basse emissioni»: un'autovettura o un veicolo commerciale leggero nuovo con emissioni di gas di scarico da zero fino a 50 g di CO2/km, come stabilito ai sensi del regolamento (UE) 2017/1151.
▼M5 —————
Ai fini del presente regolamento, per «gruppo di costruttori collegati» si intende un costruttore e le sue imprese collegate. Con riguardo ai costruttori, «per imprese collegate» si intendono:
le imprese nelle quali il costruttore detiene, direttamente o indirettamente:
il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto; o
il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; o
il diritto di gestire gli affari dell'impresa;
le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti del costruttore i diritti o i poteri di cui alla lettera a);
le imprese nelle quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri di cui alla lettera a);
le imprese nelle quali il costruttore insieme con una o più delle imprese di cui alla lettera a), b) o c), o due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a);
le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente dal costruttore o da una o più imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze.
Articolo 4
Obiettivi specifici per le emissioni
Il costruttore provvede affinché le emissioni specifiche medie di CO2 non superino i seguenti obiettivi specifici per le emissioni:
per l'anno civile 2020, l'obiettivo specifico per le emissioni determinato a norma dell'allegato I, parte A, punti 1 e 2, nel caso delle autovetture, o dell'allegato I, parte B, punti 1 e 2, nel caso dei veicoli commerciali leggeri, o, quando un costruttore ottiene una deroga ai sensi dell'articolo 10, in conformità di tale deroga;
per ogni anno civile successivo dal 2021 fino al 2024, gli obiettivi specifici per le emissioni determinati a norma dell'allegato I, parte A o B, punti 3 e 4 a seconda dei casi, o, quando un costruttore ottiene una deroga ai sensi dell'articolo 10, a norma di detta deroga e dell'allegato I, parte A o B, punto 5;
per ciascun anno civile, a decorrere dal 2025, gli obiettivi specifici per le emissioni determinati in conformità dell'allegato I, parte A o B, punto 6.3, o, quando un costruttore ottiene una deroga ai sensi dell'articolo 10, a norma di detta deroga.
Ai fini del primo comma, lettera c), qualora gli obiettivi specifici per le emissioni determinati in conformità dell'allegato I, parte A o B, punto 6.3, risultino negativi, l'obiettivo specifico per le emissioni è fissato a 0 g/km.
Per determinare le emissioni specifiche medie di CO2 di ogni costruttore, si tiene conto delle seguenti percentuali di autovetture nuove del costruttore immatricolate durante l'anno in questione:
Articolo 5
Supercrediti
Nel computo delle emissioni medie di CO2, ogni nuova autovettura con emissioni specifiche di CO2 inferiori a 50 g CO2/km conterà come:
per l'anno in cui è immatricolata nel periodo compreso tra il 2020 e il 2022, fatto salvo un limite massimo di 7,5 g CO2/km su quel periodo per ciascun costruttore, calcolato a norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153.
Articolo 6
Raggruppamento
L'accordo per la costituzione di un raggruppamento può riguardare uno o più anni civili, a condizione che la durata complessiva di ciascun accordo non sia superiore a cinque anni civili, e deve essere concluso entro il 31 dicembre del primo anno civile per il quale è previsto il raggruppamento delle emissioni. I costruttori che costituiscono un raggruppamento trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:
i costruttori che faranno parte del raggruppamento;
il costruttore designato quale responsabile del raggruppamento, che fungerà da referente per il raggruppamento e avrà il compito di versare le eventuali indennità dovute dal raggruppamento, a norma dell'articolo 8, per le emissioni in eccesso;
la documentazione attestante che il responsabile del raggruppamento sarà in grado di assolvere gli obblighi di cui alla lettera b);
la categoria di veicoli immatricolati come M1 o N1, per i quali non si applica il raggruppamento.
I costruttori possono concludere accordi per la costituzione di raggruppamenti purché tali accordi rispettino gli articoli 101 e 102 TFUE e consentano la partecipazione in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, e a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale, a qualsiasi costruttore che chieda di diventare membro del raggruppamento. Ferma restando l'applicabilità generale a tali raggruppamenti delle regole dell'Unione in materia di concorrenza, tutti i membri del raggruppamento assicurano in particolare che nell'ambito dell'accordo non vi sia condivisione di dati né scambio di informazioni, ad eccezione delle seguenti informazioni:
emissioni medie specifiche di CO2;
obiettivo specifico per le emissioni;
numero totale di veicoli immatricolati.
Articolo 7
Monitoraggio e comunicazione delle emissioni medie
La Commissione mantiene un registro centralizzato dei dati trasmessi dagli Stati membri in base al presente articolo ed entro il 30 giugno di ogni anno calcola in via provvisoria per ogni costruttore quanto segue:
le emissioni specifiche medie di CO2 prodotte nel precedente anno civile;
l'obiettivo specifico per le emissioni dell'anno civile precedente;
la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 dell'anno civile precedente e l'obiettivo specifico per le emissioni per quello stesso anno.
La Commissione comunica ad ogni costruttore il calcolo provvisorio che lo riguarda. Tra i dati comunicati figurano i dati per ogni Stato membro riguardanti il numero di autovetture nuove e di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati e le relative emissioni specifiche di CO2.
Il registro è pubblico.
La Commissione esamina le notifiche dei costruttori ed entro il 31 ottobre conferma oppure modifica i calcoli provvisori di cui al paragrafo 4.
Le autorità competenti designate garantiscono la correttezza e la completezza dei dati trasmessi alla Commissione e forniscono un punto di contatto incaricato di rispondere rapidamente alle richieste formulate dalla Commissione al fine di correggere errori e omissioni nelle serie dei dati trasmessi.
La Commissione tiene conto di tali scostamenti ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore.
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate sulle procedure per segnalare tali scostamenti e per tenerne conto ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
▼M5 —————
Articolo 7 bis
Emissioni di CO2 prodotte durante il ciclo di vita
Articolo 8
Indennità per le emissioni in eccesso
L'indennità di cui al paragrafo 1 è calcolata secondo la seguente formula:
Ai fini del presente articolo si intende per:
— |
«emissioni in eccesso» : il numero positivo di grammi per chilometro corrispondente allo scarto tra le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore e l'obiettivo specifico per le emissioni per l'anno civile o parte di esso cui si applicano gli obblighi di cui all'articolo 4, arrotondato al terzo decimale più vicino, tenendo conto delle riduzioni delle emissioni di CO2 determinate da tecnologie innovative approvate a norma dell'articolo 11, e |
— |
«numero di veicoli di nuova immatricolazione» : il numero di nuove autovetture o di veicoli commerciali leggeri nuovi conteggiati separatamente che il costruttore produce e che sono stati immatricolati in quel periodo in base ai criteri di introduzione progressiva di cui all'articolo 4, paragrafo 3. |
Articolo 9
Pubblicazione dei risultati raggiunti dai costruttori
Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Commissione pubblica mediante atti di esecuzione un elenco nel quale sono indicati:
per ogni costruttore, l'obiettivo specifico per le emissioni per l'anno civile precedente;
per ogni costruttore, le emissioni specifiche medie di CO2 prodotte nel precedente anno civile;
per ogni costruttore, la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 dell'anno civile precedente e l'obiettivo specifico per le emissioni per quello stesso anno;
le emissioni specifiche medie di CO2 per tutte le autovetture nuove e per tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione nell'anno civile precedente;
la massa media in ordine di marcia per tutte le autovetture nuove e per tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione nell'anno civile precedente fino al 31 dicembre 2020;
la massa media di prova per tutte le autovetture nuove e per tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione nell'anno civile precedente.
L'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per la pubblicazione entro il 31 ottobre 2022, indica altresì quanto segue:
gli obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE per il 2025 e per il 2030 di cui rispettivamente all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, calcolati dalla Commissione in conformità dell'allegato I, parti A e B, punti 6.1.1 e 6.1.2;
i valori per a2021, a2025 e a2030 calcolati dalla Commissione in conformità dell'allegato I, parti A e B, punto 6.2.
Articolo 10
Deroghe per determinati costruttori
Un costruttore di un numero di autovetture nuove o di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione inferiore, rispettivamente, a 10 000 e a 22 000 unità per anno civile può presentare una domanda di deroga rispetto all'obiettivo specifico per le emissioni calcolato in base all'allegato I se:
non è parte di un gruppo di costruttori collegati; o
fa parte di un gruppo di costruttori collegati che è responsabile in totale di un numero di autovetture nuove o di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione inferiore, rispettivamente, a 10 000 e a 22 000 unità per anno civile; o
è parte di un gruppo di costruttori collegati, ma gestisce i propri impianti di produzione e il centro di progettazione.
►M5 La deroga chiesta a norma del paragrafo 1 può essere concessa per gli obiettivi specifici per le emissioni applicabili fino all'anno civile 2035 compreso. ◄ La domanda è presentata alla Commissione e riporta:
il nome del costruttore e l'indicazione della persona che lo rappresenta;
la documentazione attestante che il costruttore risponde ai requisiti necessari per beneficiare della deroga di cui al paragrafo 1;
informazioni sulle autovetture o sui veicoli commerciali leggeri nuovi costruiti, comprese la loro massa di prova e le loro emissioni specifiche di CO2; e
un obiettivo specifico per le emissioni coerente con il potenziale di riduzione del costruttore, compreso il potenziale economico e tecnologico di riduzione delle emissioni specifiche di CO2 e che tenga conto delle caratteristiche del mercato per il tipo di autovettura o di veicolo commerciale leggero prodotti.
La domanda è presentata entro il 31 ottobre del primo anno di applicazione della deroga.
Tale domanda può essere presentata da un costruttore in relazione a sé stesso o in relazione a se stesso insieme a qualsiasi sua impresa collegata. La domanda è presentata alla Commissione e riporta:
tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), comprese, se del caso, informazioni su eventuali imprese collegate;
per le domande di cui all'allegato I, parte A, punti da 1 a 4, un obiettivo costituito da una riduzione del 45 % sulle emissioni specifiche medie di CO2 nel 2007 o, se una singola domanda è presentata con riguardo a un certo numero di imprese collegate, una riduzione del 45 % sulle emissioni specifiche medie di CO2 di tali imprese nel 2007;
per le domande di cui all'allegato I, parte A, punto 6.3, del presente regolamento, un obiettivo applicabile negli anni civili dal 2025 al 2028, che corrisponde alla riduzione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del presente regolamento, rispetto all'obiettivo calcolato a norma della lettera b) del presente paragrafo, tenuto conto delle emissioni di CO2 misurate conformemente al regolamento (UE) 2017/1151.
Qualora, per l'anno 2007, non esistano le informazioni relative alle emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore, la Commissione stabilisce un obiettivo di riduzione equivalente basato sulle migliori tecnologie di riduzione delle emissioni di CO2 disponibili impiegate nelle autovetture di massa comparabile e tenendo conto delle caratteristiche del mercato per il tipo di auto prodotte. Tale obiettivo deve essere utilizzato dal richiedente ai fini del secondo comma, lettera b).
La Commissione concede una deroga al costruttore nel caso in cui risulti dimostrato che sono stati rispettati i criteri per la deroga di cui al presente paragrafo.
Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per modificare l'allegato I, parte A, al fine di stabilire le formule per calcolare gli obiettivi in deroga di cui al paragrafo 4, lettera c), secondo comma, del presente articolo.
Articolo 11
Ecoinnovazioni
Queste tecnologie devono essere prese in considerazione solo se la metodologia con cui sono valutate è in grado di fornire risultati verificabili, ripetibili e comparabili.
Il contributo totale di tali tecnologie alla riduzione delle emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore può giungere ad un massimo di:
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di modificare il presente regolamento adeguando al ribasso i valori del limite massimo di cui al terzo comma del presente paragrafo, con effetto a partire dal 2025, per tenere conto degli sviluppi tecnologici, garantendo nel contempo una proporzione equilibrata del livello di tale limite massimo rispetto alle emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori.
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni dettagliate per una procedura volta ad approvare le tecnologie innovative o i pacchetti tecnologici innovativi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2. Tali disposizioni dettagliate si basano sui seguenti criteri per le tecnologie innovative:
il fornitore o il costruttore deve essere responsabile per i risparmi di CO2 realizzati attraverso l'uso di tecnologie innovative;
le tecnologie innovative devono fornire un contributo comprovato alla riduzione di CO2;
le tecnologie innovative non devono essere interessate dal normale ciclo di prova relativo alla misurazione del CO2;
le tecnologie innovative non devono:
essere interessate dalle disposizioni obbligatorie dovute ad ulteriori misure complementari nel rispetto di 10 g CO2/km di cui all'articolo 1, paragrafo 3; o
essere obbligatorie in virtù di altre disposizioni del diritto dell'Unione.
Con effetto dal 1o gennaio 2025, il criterio di cui al primo comma, lettera d), punto i), non si applica nei confronti dei miglioramenti di efficienza dei sistemi di condizionamento d'aria.
Articolo 12
Valori reali delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante o di energia
Inoltre, la Commissione raccoglie periodicamente dati sul consumo di carburante o di energia e le emissioni di CO2 reali delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri utilizzando dispositivi di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia, a partire dalle autovetture nuove e dai veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2021.
La Commissione provvede affinché il pubblico sia informato dell'evoluzione di tale rappresentatività reale nel tempo.
Ai fini di quanto indicato al paragrafo 1, a decorrere dal 1o gennaio 2021 la Commissione provvede affinché i seguenti parametri relativi al consumo di carburante o di energia e alle emissioni di CO2 reali delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri siano messi a disposizione della Commissione a intervalli regolari, da parte dei costruttori, delle autorità nazionali o tramite il trasferimento diretto dai veicoli, a seconda del caso, dei seguenti dati:
numero di identificazione del veicolo;
carburante e/o energia elettrica consumati;
distanza totale percorsa;
per i veicoli ibridi elettrici a carica esterna, il carburante e l'energia elettrica consumati e la distanza percorsa distribuita per le differenti modalità di guida;
altri parametri necessari a garantire il rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 1.
La Commissione tratta i dati pervenuti ai sensi del primo comma per creare una serie di dati aggregati e resi anonimi, anche a livello di costruttore, ai fini del paragrafo 1. I numeri di identificazione dei veicoli sono utilizzati unicamente per le finalità del trattamento dei dati e non sono conservati più a lungo di quanto necessario per dette finalità.
La Commissione monitora e riferisce annualmente in che modo il divario di cui al primo comma si evolve nel periodo a decorrere dal 2021 e, non appena siano disponibili dati sufficienti, comunque entro il 31 dicembre 2026, pubblica una relazione recante una metodologia che prevede un meccanismo di adeguamento delle emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore a partire dal 2030 utilizzando i dati reali raccolti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/392, e che valuta la fattibilità di tale meccanismo.
La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio tale relazione, incluse, se del caso, proposte in materia di misure di follow-up, tra cui proposte legislative per porre in essere tale meccanismo.
Articolo 13
Verifica delle emissioni di CO2 dei veicoli in servizio
Le autorità di omologazione verificano inoltre la presenza di eventuali strategie a bordo o relative ai veicoli inclusi nel campione atte a migliorare artificialmente le prestazioni del veicolo nelle prove eseguite ai fini dell'omologazione, utilizzando, tra l'altro, i dati provenienti dai dispositivi di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia.
Alla Commissione è conferito il potere, prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo, di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 17 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i principi guida e i criteri per definire le procedure di cui al primo comma del presente paragrafo.
Articolo 14
Adeguamento dei valori M0 e TM0
I valori M0 e TM0 di cui all'allegato I, parti A e B, sono adattati come segue:
entro il 31 ottobre 2020 il valore M0 di cui all'allegato I, parte A, punto 4, è adattato alla massa media in ordine di marcia di tutte le autovetture nuove immatricolate nel 2017, 2018 e 2019. Tale nuovo valore M0 è applicato dal 1o gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024;
entro il 31 ottobre 2022, il valore M0 di cui all'allegato I, parte B, punto 4, è adattato alla massa media in ordine di marcia di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2019, 2020 e 2021. Tale nuovo valore M0 si applica nel 2024;
entro il 31 ottobre 2022 il valore indicativo TM0 per il 2025 è determinato come la rispettiva massa media di prova di tutte le nuove autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2021;
entro il 31 ottobre 2024, e successivamente ogni due anni, il valore TM0 nell'allegato I, parti A e B, punto 6.2, è adattato alla rispettiva massa media di prova di tutte le autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel corso dei due precedenti anni civili, a partire dal 2022 e 2023. Il nuovo valore TM0 si applica a decorrere dal 1o gennaio dell'anno di calendario successivo alla data dell'adattamento.
Articolo 14 bis
Relazione sullo stato di avanzamento
Nella relazione la Commissione tiene conto di tutti i fattori che contribuiscono a un progresso efficiente in termini di costi verso la neutralità climatica entro il 2050, tra cui:
i progressi nella diffusione di veicoli a zero e a basse emissioni, in particolare nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, e le misure a livello di Unione, di Stati membri e locali volte ad agevolare la transizione degli Stati membri verso veicoli leggeri a emissioni zero;
i progressi con riguardo all'efficienza energetica e all'accessibilità economica dei veicoli a zero e a basse emissioni;
l'impatto sui consumatori, in particolare sulle famiglie a basso e medio reddito, ivi compreso sui prezzi dell'energia elettrica;
l'analisi del mercato dell'usato;
il potenziale contributo in termini di risparmio di CO2 apportato da ulteriori misure volte a ridurre l'età media e quindi le emissioni del parco veicoli leggeri, come le misure intese a sostenere l'eliminazione graduale dei veicoli più vecchi in modo socialmente equo e rispettoso dell'ambiente;
l'impatto sull'occupazione nel settore automobilistico, in particolare sulle micro, piccole e medie imprese (PMI), e l'efficacia delle misure a sostegno della riqualificazione e del miglioramento del livello delle competenze della forza lavoro;
l'efficacia delle misure finanziarie esistenti e la necessità di ulteriori azioni, comprese misure finanziarie adeguate, a livello di Unione, di Stati membri o locale, per garantire una transizione giusta e attenuare eventuali impatti socioeconomici negativi, in particolare nelle regioni e nelle comunità più colpite;
i progressi nel dialogo sociale nonché gli aspetti intesi ad agevolare ulteriormente una transizione economicamente sostenibile ed equa dal punto di vista sociale verso una mobilità a zero emissioni nel trasporto su strada;
i progressi nella realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private di ricarica e rifornimento, compresi i progressi ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e della rifusione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );
il potenziale contributo delle tecnologie innovative e dei combustibili alternativi sostenibili, compresi i combustibili sintetici, al conseguimento di una mobilità climaticamente neutra;
le emissioni durante il ciclo di vita delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi immessi sul mercato, quali comunicati a norma dell'articolo 7 bis;
l'impatto del presente regolamento sul conseguimento degli obiettivi degli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/842 e della rifusione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ).
Articolo 15
Riesame e presentazione di relazioni
La revisione è corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento.
▼M5 —————
Il riesame è accompagnato, se del caso, da una proposta legislativa.
Articolo 16
Procedura di comitato
Articolo 17
Esercizio della delega
Articolo 18
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 443/2009 e il regolamento (UE) n. 510/2011 sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2020.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato V.
Articolo 19
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
PARTE A.
OBIETTIVI SPECIFICI PER LE EMISSIONI DELLE AUTOVETTURE
1. |
Per l'anno civile 2020 le emissioni specifiche di CO2 per ciascuna autovettura nuova, sono determinate, ai fini dei calcoli di cui al presente punto e al punto 2, con la seguente formula: emissioni specifiche di CO2 = 95 + a · (M - M0) dove:
|
2. |
L'obiettivo specifico per le emissioni di un costruttore nel 2020 è calcolato come la media delle emissioni specifiche di CO2, determinate conformemente al punto 1, di ciascuna autovettura nuova immatricolata nell'anno civile interessato di cui egli è il costruttore. |
3. |
L'obiettivo specifico di riferimento per le emissioni di un costruttore nel 2021 è calcolato come segue:
dove:
|
3 bis |
Per un costruttore per il quale il WLTPCO2 o l’NEDCCO2 è pari a zero, l’obiettivo specifico di riferimento per le emissioni nel 2021 è l’NEDC2020target di cui al punto 3. |
3 ter |
Per un costruttore che immette autovetture sul mercato dell’Unione per la prima volta in uno degli anni civili dal 2021 al 2024, l’obiettivo specifico di riferimento per le emissioni nel 2021 è la media degli obiettivi specifici di riferimento per le emissioni determinati per tutti i costruttori conformemente al punto 3, ponderata in base al numero di autovetture nuove immatricolate per tali costruttori nell’Unione nel 2020. |
3 quater |
In deroga al punto 3 ter, se in uno degli anni civili dal 2021 al 2024 un costruttore immette per la prima volta autovetture sul mercato dell’Unione, ma si tratta di un costruttore nato dalla fusione di due o più costruttori di cui almeno era responsabile per autovetture nuove immatricolate nell’Unione nel 2020, l’obiettivo specifico di riferimento per le emissioni nel 2021 per il nuovo costruttore è uno dei seguenti:
a)
se due o più costruttori partecipanti alla fusione erano responsabili per autovetture nuove immatricolate nell’Unione nel 2020, l’obiettivo specifico di riferimento per le emissioni nel 2021 è pari alla media degli obiettivi specifici di riferimento per le emissioni determinati per tali costruttori conformemente al punto 3, ponderata in base al numero di autovetture nuove immatricolate per tali costruttori nell’Unione nel 2020;
b)
se solo uno dei costruttori partecipanti alla fusione era responsabile per autovetture nuove immatricolate nell’Unione nel 2020, l’obiettivo di riferimento per le emissioni specifiche nel 2021 è determinato conformemente al punto 3 per tale costruttore. |
3 quinquies |
Per un raggruppamento formato conformemente all’articolo 6, l’obiettivo specifico di riferimento per le emissioni WLTP è determinato sulla base dei valori di WLTPCO2, NEDCCO2 e NEDC2020target calcolati per il raggruppamento nel suo insieme. Nel caso di un nuovo raggruppamento costituito tra il 2021 e il 2024 o di un cambiamento dei membri di un raggruppamento già esistente nel 2020, l’obiettivo specifico di riferimento per le emissioni WLTP è calcolato sulla base dei valori di WLTPCO2, NEDCCO2 e NEDC2020target del raggruppamento nel suo insieme. |
4. |
Per gli anni civili dal 2021 al 2024, l'obiettivo specifico per le emissioni di un costruttore è calcolato come segue: Obiettivo specifico per le emissioni = WLTPreference target + a [(Mø – M0) – (Mø2020 – M0,2020)] dove:
|
5. |
Obiettivi in deroga a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, o dell’articolo 10, paragrafo 4
a)
Per il costruttore che beneficia, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, di una deroga all’obiettivo specifico per le emissioni basato sulla procedura NEDC nell’anno civile 2021, o, a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, di una deroga ai suoi obiettivi specifici per le emissioni in uno qualsiasi degli anni civili dal 2021 al 2024, l’obiettivo in deroga basato sulla procedura WLTP per tali anni è calcolato come segue:
dove:
b)
In deroga alla lettera a), qualora a un costruttore sia concessa, a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, una deroga agli obiettivi specifici per le emissioni in uno qualsiasi degli anni civili dal 2021 al 2024, ma questi non ha immatricolato autovetture nuove nell’Unione prima del 2021, l’obiettivo in deroga per uno qualsiasi di tali anni civili è calcolato secondo la formula di cui alla lettera a), cui si applicano le seguenti definizioni:
c)
Per un costruttore cui è stata concessa una deroga a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, per uno qualsiasi degli anni civili dal 2025 al 2028, l’obiettivo specifico per le emissioni (obiettivo in deroga2025-2028) è calcolato come segue: Obiettivo in deroga2025-2028 = Per il costruttore che non è stato responsabile dell’immatricolazione di nuove autovetture nel 2020 o per cui il valore di WLTPCO2 definito al punto 3 o di NEDCCO2 definito al punto 3 è pari a zero, l’obiettivo specifico per le emissioni (obiettivo in deroga2025-2028) è calcolato come segue: Obiettivo in deroga2025-2028 = dove:
|
6. |
A decorrere dal 1o gennaio 2025, gli obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE e l'obiettivo specifico per le emissioni di un costruttore sono calcolati come segue: 6.0. Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE2021 L'obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2021 è la media, ponderata per il numero delle autovetture nuove immatricolate nel 2021, dei valori di riferimento2021 determinati per ciascun costruttore al quale si applica un obiettivo specifico per le emissioni conformemente al punto 4. Il valore di riferimento2021 è determinato, per ciascun costruttore, come segue:
dove:
6.1. ►M5 Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE a partire dal 2025 ◄ 6.1.1. Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE dal 2025 al 2029 Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2025 = Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2021 · (1 – fattore di riduzione2025) dove:
6.1.2. ►M5 Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE dal 2030 al 2034 ◄ Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2030 = Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2021 · (1 – fattore di riduzione2030) dove:
6.1.3. Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE a partire dal 2035 obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2035 = obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2021 (1 – fattore di riduzione2035) dove:
6.2. ►M5 Obiettivi specifici di riferimento per le emissioni ◄ 6.2.1. Obiettivi specifici di riferimento per le emissioni dal 2025 al 2029 L'obiettivo specifico di riferimento per le emissioni = Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2025 + a2025 · (TM – TM0) dove:
dove:
▼M5 —————
|
PARTE B.
OBIETTIVI SPECIFICI PER LE EMISSIONI PER I VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI
1. |
Per l'anno civile 2020, le emissioni specifiche di CO2 di ciascun veicolo commerciale leggero nuovo sono determinate, ai fini dei calcoli di cui al presente punto e al punto 2, con la seguente formula: emissioni specifiche di CO2 = 147 + a · (M – M0) dove:
|
2. |
L'obiettivo specifico per le emissioni di un costruttore nel 2020 è calcolato come la media delle emissioni specifiche di CO2, determinate conformemente al punto 1, di ciascun veicolo commerciale leggero nuovo immatricolato nell'anno civile interessato di cui egli è il costruttore. |
3. |
L'obiettivo specifico di riferimento per le emissioni di un costruttore nel 2021 è calcolato come segue:
dove:
|
3 bis |
Per un costruttore per il quale il WLTPCO2 o l’NEDCCO2 è pari a zero, l’obiettivo specifico di riferimento per le emissioni nel 2021 è l’NEDC2020target di cui al punto 3. |
3 ter |
Per un costruttore che immette veicoli commerciali leggeri sul mercato dell’Unione per la prima volta in uno degli anni civili dal 2021 al 2024, l’obiettivo specifico di riferimento per le emissioni nel 2021 è la media degli obiettivi specifici di riferimento per le emissioni determinati per tutti i costruttori conformemente al punto 3, ponderata in base al numero di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati per tali costruttori nell’Unione nel 2020. |
3 quater |
In deroga al punto 3 ter, se in uno degli anni civili dal 2021 al 2024 un costruttore immette per la prima volta veicoli commerciali leggeri sul mercato dell’Unione, ma si tratta di un costruttore costituito dalla fusione di due o più costruttori di cui almeno uno era responsabile per autovetture nuove immatricolate nell’Unione nel 2020, l’obiettivo specifico di riferimento per le emissioni nel 2021 per il nuovo costruttore è uno dei seguenti:
a)
se due o più costruttori partecipanti alla fusione erano responsabili per veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione nel 2020, l’obiettivo specifico di riferimento per le emissioni nel 2021 è pari alla media degli obiettivi specifici di riferimento per le emissioni determinati per tali costruttori conformemente al punto 3, ponderata in base al numero di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati per tali costruttori nell’Unione nel 2020;
b)
se solo uno dei costruttori partecipanti alla fusione era responsabile per veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione nel 2020, l’obiettivo di riferimento specifico per le emissioni nel 2021 è determinato conformemente al punto 3 per tale costruttore. |
3 quinquies |
Per un raggruppamento costituito conformemente all’articolo 6, l’obiettivo specifico di riferimento per le emissioni WLTP è determinato sulla base dei valori di WLTPCO2, NEDCCO2 e NEDC2020target calcolati per il raggruppamento nel suo insieme. Nel caso di un nuovo raggruppamento costituito tra il 2021 e il 2024 o di un cambiamento dei membri di un raggruppamento già esistente nel 2020, l’obiettivo specifico di riferimento per le emissioni WLTP è calcolato sulla base dei valori di WLTPCO2, NEDCCO2 e NEDC2020target del raggruppamento nel suo insieme. |
4. |
Per gli anni civili dal 2021 al 2024, l'obiettivo specifico per le emissioni di un costruttore è calcolato come segue: Obiettivo specifico per le emissioni = WLTPreference target + a · [(Mø-M0) – (Mø2020 – M0,2020)] dove:
|
5. |
Per il costruttore che beneficia di una deroga all'obiettivo specifico per le emissioni del 2021 basato sulla procedura NEDC, l'obiettivo in deroga basato sulla WLTP è calcolato come segue:
dove:
|
6. |
A decorrere dal 1o gennaio 2025, gli obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE e gli obiettivi specifici per le emissioni di un costruttore sono calcolati come segue: 6.0. Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE2021 L'obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2021 è la media, ponderata per il numero dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2021, dei valori di riferimento2021 determinati per ciascun costruttore al quale si applica un obiettivo specifico per le emissioni conformemente al punto 4. Il valore di riferimento2021 è determinato, per ciascun costruttore, come segue:
dove:
6.1. ►M5 Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE a partire dal 2025 ◄ 6.1.1. Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE dal 2025 al 2029 Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2025 = Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE2021 · (1 – fattore di riduzione2025) dove:
6.1.2. ►M5 Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE dal 2030 al 2034 ◄ Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2030 = Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2021 · (1 – fattore di riduzione2030) dove:
6.1.3. Obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE a partire dal 2035 obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2035 = obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2021 (1 – fattore di riduzione2035) dove:
6.2. Obiettivi specifici di riferimento per le emissioni a partire dal 2025 6.2.1. Obiettivi specifici di riferimento per le emissioni dal 2025 al 2029 L'obiettivo specifico di riferimento per le emissioni = Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2025 + α · (TM – TM0) dove:
dove:
6.2.2. Obiettivi specifici di riferimento per le emissioni dal 2030 al 2034 Obiettivo specifico di riferimento per le emissioni = Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2030 + α · (TM-TM0) dove:
dove:
6.2.3. Obiettivi specifici di riferimento per le emissioni a partire dal 2035 Obiettivo specifico di riferimento per le emissioni = Obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2035 + α · (TM-TM0) dove:
dove:
|
ALLEGATO II
MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI DELLE AUTOVETTURE NUOVE
PARTE A
Rilevamento dei dati sulle autovetture nuove e determinazione delle informazioni sul monitoraggio delle emissioni di CO2
▼M3 —————
1 bis. |
►M6 Gli Stati membri registrano, per ogni anno civile, i seguenti dati dettagliati per ciascuna autovettura nuova immatricolata come veicolo M1 nel loro territorio e li trasmettono alla Commissione conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, nel formato di cui alla parte B, sezione 2 bis: ◄
1)
costruttore;
2)
numero di omologazione e relativa estensione;
3)
tipo, variante e versione;
4)
marca e nome commerciale;
5)
identificatore della famiglia di interpolazione del veicolo;
5 bis)
identificatore della famiglia di resistenza all’avanzamento o identificatore della famiglia di matrici della resistenza all’avanzamento;
6)
numero di identificazione del veicolo;
7)
categoria di veicolo omologato;
8)
categoria di veicolo immatricolato;
9)
data della prima immatricolazione;
9 bis)
carattere corrispondente alle disposizioni usate per l’omologazione;
10)
emissioni specifiche di CO2;
11)
consumo di carburante;
12)
massa in ordine di marcia;
13)
massa di prova;
14)
tipo di carburante e modalità carburante;
15)
consumo di energia elettrica;
16)
autonomia elettrica;
17)
codice o codici di ecoinnovazione;
18)
risparmi di CO2 realizzati grazie alle ecoinnovazioni; ▼M6 —————
20)
cilindrata del motore;
21)
potenza massima netta. ▼M6 ————— |
2. |
I dati dettagliati di cui al punto 1 bis sono ricavati dal certificato di conformità dell’autovettura cui si riferiscono, salvo diversa indicazione nella parte B, sezione 2 bis, del presente allegato. |
2 bis |
Nel caso di veicoli a doppia alimentazione che funzionano a benzina e a gas di petrolio liquefatto (LPG) o a benzina e a gas naturale compresso (GNC), i cui certificati di conformità riportano i valori delle emissioni specifiche di CO2 per entrambi i tipi di carburante, gli Stati membri comunicano il valore dell’LPG e del CNG in funzione dei casi. Nel caso di veicoli policarburante che utilizzano benzina ed etanolo (E85), gli Stati membri comunicano il valore delle emissioni specifiche di CO2 per la benzina. |
3. |
Gli Stati membri stabiliscono, per ogni anno civile:
a)
il numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove oggetto di scheda di omologazione CE;
b)
il numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove omologate individualmente;
c)
il numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove soggette a omologazione nazionale in piccole serie. |
PARTE B
Formato per la comunicazione dei dati
Per ogni anno, gli Stati membri comunicano i dati di cui al presente allegato, parte A, punti 1 e 3, secondo i formati indicati di seguito:
SEZIONE 1
DATI AGGREGATI RISULTANTI DAL MONITORAGGIO
Stato membro (1) |
|
Anno |
|
Numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove oggetto di omologazione CE |
|
Numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove omologate individualmente |
|
Numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove soggette a omologazione nazionale in piccole serie |
|
(1)
Codici ISO 3166 alpha-2 ad eccezione della Grecia e del Regno Unito i cui codici sono, rispettivamente, «EL» e «UK». |
▼M3 —————
SEZIONE 2 BIS
Dati dettagliati risultanti dal monitoraggio – per ciascun veicolo
►M6 Riferimento alla parte A, punto 1 bis ◄ |
Dati dettagliati per ciascun veicolo immatricolato |
Fonti di dati Certificato di conformità (allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione (*1)) salvo indicazione contraria |
|
1) |
Nome del costruttore secondo la denominazione standard UE (1) |
Nome attribuito dalla Commissione |
|
Nome del costruttore (2) |
0.5 o, nel caso di più nomi di un costruttore, il nome registrato alla voce 0.5.1 |
||
2) |
Numero di omologazione e relativa estensione |
0.11 |
|
3) |
Tipo |
0.2 |
|
Variante |
|||
Versione |
|||
4) |
Marca e nome commerciale |
0.1 e 0.2.1 |
|
5) |
Identificatore della famiglia di interpolazione del veicolo |
0.2.3.1 |
|
5 bis) |
Identificatore della famiglia di resistenza all’avanzamento o identificatore della famiglia di matrici della resistenza all’avanzamento |
0.2.3.4 0.2.3.5 |
|
6) |
Numero di identificazione del veicolo |
0.10 |
|
7) |
Categoria di veicolo omologato |
0.4 |
|
8) |
Categoria di veicolo immatricolato |
Certificato di immatricolazione |
|
9) |
Data di prima immatricolazione: |
Certificato di immatricolazione |
|
9 bis) |
Carattere corrispondente alle disposizioni usate per l’omologazione |
47 |
|
10) |
Emissioni specifiche di CO2 (g/km) |
49.4 ciclo misto, o se del caso, ciclo combinato |
|
11) |
Consumo di carburante (l/100 km o m3/100 km o kg/100 km) |
49.4 ciclo misto, o se del caso, ciclo combinato |
|
12) |
Massa in ordine di marcia (kg) |
13 |
|
13) |
Massa di prova (kg) |
47.1.1 |
|
14) |
Tipo di carburante |
26 |
|
Modalità carburante |
26.1 23 (nel caso di veicoli elettrici a batteria) 23.1 (nel caso di veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna) |
||
15) |
Consumo di energia elettrica (Wh/km) |
PEV: 49.5.1 OVC-HEV: 49.5.2 |
|
16) |
Autonomia elettrica (km) |
PEV: 49.5.1 OVC-HEV: 49.5.2 |
|
17) |
Codice o codici di ecoinnovazione |
49.3.1 |
|
18) |
Risparmi realizzati grazie alle ecoinnovazioni (g CO2/km) |
49.3.2.2 |
|
▼M6 ————— |
|||
Carreggiata dell’asse sterzante (asse 1) (mm)(3) |
30 |
||
Carreggiata dell’altro asse (asse 2) (mm)(3) |
30 |
||
20) |
Cilindrata (cm3) |
25 |
|
21) |
Potenza netta massima (kW) |
27.1 e 27.3 |
|
▼M6 ————— |
|||
(*1)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione, del 15 aprile 2020, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli (GU L 163 del 26.5.2020) Note: 1) Elenco pubblicato dalla Commissione su CIRCABC. 2) Nel caso di omologazione nazionale in piccole serie (national small series - NSS) o di omologazione individuale (individual approval - IVA), il nome del costruttore è indicato nella colonna «Nome del costruttore nel registro dello Stato membro», mentre nella colonna denominata «Nome del costruttore secondo la denominazione standard UE» è riportata una delle seguenti diciture: «AA-NSS» o «AA-IVA», a seconda dei casi. 3) Se un veicolo è dotato di assali di larghezze diverse, si comunica la larghezza massima dell’asse. ▼M6 ————— |
ALLEGATO III
MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI DEI VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI NUOVI
A. Rilevamento dei dati sui veicoli commerciali leggeri nuovi e determinazione delle informazioni sul monitoraggio delle emissioni di CO2
1. Dati dettagliati
▼M3 —————
1.1 bis. Comunicazione da parte degli Stati membri dei dati dei veicoli immatricolati come veicoli di categoria N1
Gli Stati membri registrano, per ogni anno civile, i seguenti dati dettagliati per ciascun veicolo commerciale leggero nuovo, completo o completato, immatricolato come veicolo N1 nel loro territorio e li trasmettono alla Commissione conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, nel formato di cui alla parte C, sezione 2 bis:
1) |
costruttore (nel caso di veicoli completati: il costruttore del veicolo di base); |
(2) |
numero di omologazione e relativa estensione; |
(3) |
tipo, variante e versione; |
(4) |
marca e, se disponibile, denominazione commerciale; |
(5) |
identificatore della famiglia di interpolazione del veicolo; |
(5 bis) |
identificatore della famiglia di resistenza all’avanzamento o identificatore della famiglia di matrici della resistenza all’avanzamento; |
(6) |
numero di identificazione del veicolo; |
(7) |
categoria di veicolo omologato; |
7 bis) |
veicolo completo o completato; |
(8) |
categoria di veicolo immatricolato; |
(9) |
data della prima immatricolazione; |
(9 bis) |
carattere corrispondente alle disposizioni usate per l’omologazione; |
(10) |
emissioni specifiche di CO2; |
(11) |
consumo di carburante; |
12) |
massa in ordine di marcia del veicolo completo o completato; |
12 bis) |
nel caso di veicoli completati, massa in ordine di marcia del veicolo di base; |
(13) |
massa di prova; |
(14) |
tipo di carburante e modalità carburante; |
(15) |
consumo di energia elettrica; |
(16) |
autonomia elettrica; |
(17) |
codice o codici di ecoinnovazione; |
(18) |
risparmi di CO2 realizzati grazie alle ecoinnovazioni; |
▼M6 —————
(20) |
cilindrata del motore; |
(21) |
potenza massima netta; |
(22) |
massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile. |
▼M6 —————
1.2. |
Veicoli completati immatricolati come veicoli di categoria N1 ▼M6 ————— ▼M3 ————— ▼M6 ————— 1.2.2. Comunicazione dei dati da parte dei costruttori Per ogni veicolo nuovo completato comunicato dagli Stati membri in conformità al punto 1.1 bis, il costruttore del veicolo di base comunica alla Commissione i dati di cui alle lettere a) e b) del presente punto per ciascun veicolo di base con lo stesso numero di identificazione del veicolo completato. I dati sono trasmessi entro tre mesi da quando al costruttore sono comunicati i dati provvisori a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma.
a)
se il veicolo completato è basato su un veicolo di base incompleto:
i)
numero di identificazione del veicolo;
ii)
►M6 identificatore della famiglia di interpolazione del veicolo di cui al punto 6.2.6 del regolamento ONU n. 154; ◄
iii)
emissioni di CO2 di monitoraggio determinate conformemente al punto 1.2.4; ▼M6 —————
vi)
massa di monitoraggio, determinata conformemente all’allegato I, parte B, punto 4.1;
vii)
massa in ordine di marcia del veicolo di base incompleto. ▼M6 —————
b)
se il veicolo completato è basato su un veicolo di base completo:
i)
numero di identificazione del veicolo;
ii)
numero di identificazione della famiglia di veicoli di cui alla lettera a), punto ii), del presente paragrafo;
iii)
emissioni specifiche di CO2 del veicolo di base;
iv)
massa in ordine di marcia del veicolo di base completo. 1.2.3. Calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 e dell’obiettivo per le emissioni specifiche La Commissione utilizza i valori comunicati dal costruttore del veicolo di base in conformità del punto 1.2.2 per calcolare le sue emissioni specifiche medie di CO2 e l’obiettivo per le emissioni specifiche per l’anno civile in cui il veicolo completo considerato è immatricolato, tranne quando sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 1.2.5 perché in tal caso devono essere utilizzati i dati relativi ai veicoli completati. Se i dati di cui al punto 1.2.2 non sono comunicati dal costruttore del veicolo di base, per determinare se il veicolo rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento e calcolare le emissioni specifiche medie di CO2 e l’obiettivo per le emissioni specifiche del costruttore del veicolo di base interessato sono utilizzate le emissioni specifiche di CO2 e la massa in ordine di marcia comunicate dagli Stati membri per il relativo veicolo completato, conformemente al punto 1.1 bis. 1.2.4. Calcolo delle emissioni di CO2 di monitoraggio nel caso di veicoli di base incompleti A partire dall’anno civile 2020, i costruttori calcolano le emissioni di CO2 di monitoraggio per ciascuno dei loro veicoli di base incompleti secondo il metodo dell’interpolazione di cui all’allegato B7, punto 3.2.3.2 o 3.2.4, del regolamento ONU n. 154, utilizzando la stessa metodologia applicata per l’omologazione CE del veicolo di base per quanto riguarda le emissioni, secondo i termini definiti nei punti citati con le seguenti eccezioni:
a)
Massa del singolo veicolo Il termine «TMind » di cui all’allegato B7, punto 3.2.3.2.2.1. o 3.2.4.1.1.1 del regolamento ONU n. 154 è sostituito dalla massa standard del veicolo di base, DMbase. Quando la DMbase è inferiore alla massa di prova del veicolo Low della famiglia di interpolazione (TML), il termine TMind è sostituito da TML. Quando la DMbase è superiore alla massa di prova del veicolo High della famiglia di interpolazione (TMH), il termine TMind è sostituito da TMH. DMbase è calcolata in base alla seguente formula: DMbase = MRObase × B0 + 25 kg + 0,28 × (TPMLM – MRObase × B0 – 25 kg) dove:
b)
Resistenza al rotolamento del singolo veicolo La resistenza al rotolamento del veicolo di base è utilizzata ai fini dell’allegato B7, punti 3.2.3.2.2.2 o 3.2.4.1.1.2, del regolamento ONU n. 154.
c)
Influsso sull’aerodinamica del singolo veicolo Nel caso di un veicolo di base incompleto appartenente a una famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento, i costruttori determinano il termine «Af,ind » di cui all’allegato B7, punto 3.2.4.1.1.3, del regolamento ONU n. 154, conformemente a una delle opzioni seguenti:
i)
la zona anteriore del veicolo rappresentativo della famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento, in m2;
ii)
il valore medio della zona anteriore del veicolo High e del veicolo Low della famiglia di interpolazione, in m2;
iii)
la zona anteriore del veicolo High della famiglia di interpolazione, se non viene utilizzato il metodo dell’interpolazione, in m2. Nel caso di un veicolo di base incompleto non appartenente a una famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento, il valore di «f2,ind » di cui all’allegato B7, punto 3.2.3.2.2.4, del regolamento ONU n. 154, corrisponde a una delle opzioni seguenti:
i)
il valore medio tra i termini «f2,L» e «f2,H» di cui a tale punto;
ii)
il termine «f2,H» di cui a tale punto. 1.2.5. Rappresentatività del valore delle emissioni di CO2 di monitoraggio Ogni anno la Commissione valuta la rappresentatività della media delle emissioni di CO2 di monitoraggio comunicate dai costruttori di veicoli di base rispetto alla media delle emissioni specifiche di CO2 dei veicoli completati immatricolati nell’anno civile considerato. La Commissione informa i costruttori di veicoli di base dello scostamento rilevato tra tali valori. Se nel corso di due anni civili consecutivi si riscontra uno scostamento pari o superiore al 4 %, la Commissione utilizza la media delle emissioni specifiche di CO2 dei veicoli completati nell’anno civile successivo al fine di calcolare le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore del veicolo di base o del raggruppamento in tale anno. |
2. |
I dati dettagliati di cui al punto 1.1 bis sono ricavati dal certificato di conformità del veicolo commerciale leggero cui si riferiscono, salvo diversa indicazione nella parte C, sezione 2 bis. |
2 bis |
Nel caso di veicoli a doppia alimentazione che funzionano a benzina e a gas di petrolio liquefatto (LPG) o a benzina e a gas naturale compresso (GNC), i cui certificati di conformità riportano i valori delle emissioni specifiche di CO2 per entrambi i tipi di carburante, gli Stati membri comunicano il valore dell’LPG e del CNG in funzione dei casi. |
Nel caso di veicoli policarburante che utilizzano benzina ed etanolo (E85), gli Stati membri comunicano il valore delle emissioni specifiche di CO2 per la benzina.
3. |
Gli Stati membri stabiliscono, per ogni anno civile:
a)
il numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi oggetto di omologazione CE;
b)
il numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi oggetto di omologazione in più fasi, se disponibile;
c)
il numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi oggetto di omologazione individuale;
d)
il numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi soggetti a omologazione nazionale di piccole serie. |
▼M6 —————
C. Formati per la comunicazione di dati
Per ogni anno, gli Stati membri comunicano i dati di cui al presente allegato, parte A, punti 1 e 3, secondo il formato indicato di seguito:
Sezione 1
Dati aggregati risultanti dal monitoraggio
Stato membro (1) |
|
Anno |
|
Numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi oggetto di omologazione CE |
|
Numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi omologati individualmente |
|
Numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi soggetti a omologazione nazionale di piccole serie |
|
Numero totale di nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi oggetto di omologazione in più fasi (se disponibile) |
|
(1)
Codici ISO 3166 alpha-2 ad eccezione della Grecia e del Regno Unito i cui codici sono, rispettivamente, «EL» e «UK». |
▼M3 —————
Sezione 2 bis
Dati dettagliati risultanti dal monitoraggio – per ciascun veicolo
►M6 Riferimento alla parte A, punto 1.1 bis ◄ |
Dati dettagliati per ciascun veicolo immatricolato |
Fonti di dati Certificato di conformità (allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione) salvo indicazione contraria |
|
1) |
Nome del costruttore (secondo la denominazione standard UE) (1) |
Nome attribuito dalla Commissione |
|
Nome del costruttore (2) |
0.5 o, nel caso di veicoli soggetti ad omologazione in più fasi, 0.5.1 (nome del costruttore del veicolo di base) |
||
2) |
Numero di omologazione e relativa estensione |
0.11 |
|
3) |
Tipo |
0.2 |
|
Variante |
|||
Versione |
|||
4) |
Marca e nome commerciale |
0.1 e 0.2.1 |
|
5) |
Identificatore della famiglia di interpolazione del veicolo |
0.2.3.1 |
|
5 bis) |
Identificatore della famiglia di resistenza all’avanzamento o identificatore della famiglia di matrici della resistenza all’avanzamento |
0.2.3.4 0.2.3.5 |
|
6) |
Numero di identificazione del veicolo |
0.10 |
|
7) |
Categoria di veicolo omologato |
0.4 |
|
7 bis) |
veicolo completo o completato |
0.4 |
|
8) |
Categoria di veicolo immatricolato |
Certificato di immatricolazione |
|
9) |
Data di prima immatricolazione: |
Certificato di immatricolazione |
|
9 bis) |
Carattere corrispondente alle disposizioni usate per l’omologazione |
47 |
|
10) |
Emissioni specifiche di CO2 (g/km) |
49.4 ciclo misto, o se del caso, ciclo combinato |
|
11) |
Consumo di carburante (l/100 km o m3/100 km o kg/100 km) |
49.4 ciclo misto, o se del caso, ciclo combinato |
|
12) |
Massa in ordine di marcia del veicolo completo o completato |
13 |
|
12 bis) |
Massa in ordine di marcia del veicolo di base (nel caso di un veicolo completato) |
14 |
|
13) |
Massa di prova (veicoli completi e completati) (kg) |
47.1.1 |
|
14) |
Tipo di carburante |
26 |
|
Modalità carburante |
26.1 23 (nel caso di veicoli elettrici a batteria) 23.1 (nel caso di veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna); |
||
15) |
Consumo di energia elettrica (Wh/km) |
PEV: 49.5.1 OVC-HEV: 49.5.2 |
|
16) |
Autonomia elettrica (km) |
PEV: 49.5.1 OVC-HEV: 49.5.2 |
|
17) |
Codice o codici di ecoinnovazione |
49.3.1 |
|
18) |
Risparmi realizzati grazie alle ecoinnovazioni (g CO2/km) |
49.3.2.2 |
|
▼M6 ————— |
|||
20) |
Cilindrata (cm3) |
25 |
|
21) |
Potenza netta massima (kW) |
27.1 e 27.3 |
|
22) |
Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico (TPMLM) |
16.1 |
|
▼M6 ————— |
|||
Note: 1) Elenco pubblicato dalla Commissione su CIRCABC. 2) Nel caso di omologazione nazionale in piccole serie (national small series - NSS) o di omologazione individuale (individual approval - IVA), il nome del costruttore è indicato nella colonna «Nome del costruttore nel registro dello Stato membro», mentre nella colonna denominata «Nome del costruttore secondo la denominazione standard UE» è riportata una delle seguenti diciture: «AA-NSS» o «AA-IVA», a seconda dei casi. 3) Se un veicolo è dotato di assali di larghezze diverse, si comunica la larghezza massima dell’asse. ▼M6 ————— |
ALLEGATO IV
REGOLAMENTI ABROGATI ED ELENCO DELLE RISPETTIVE MODIFICHE
Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio |
(GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1). |
Regolamento (UE) n. 397/2013 della Commissione |
(GU L 120 dell'1.5.2013, pag. 4). |
Regolamento (UE) n. 333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio |
(GU L 103 del 5.4.2014, pag. 15). |
Regolamento delegato (UE) 2015/6 della Commissione |
(GU L 3 del 7.1.2015, pag. 1). |
Regolamento delegato (UE) 2017/1502 della Commissione |
(GU L 221 del 26.8.2017, pag. 4). |
Regolamento delegato (UE) 2018/649 della Commissione |
(GU L 108 del 27.4.2018, pag. 14). |
Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio |
(GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1). |
Regolamento delegato (UE) n. 205/2012 della Commissione |
(GU L 72 del 10.3.2012, pag. 2). |
Regolamento (UE) n. 253/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio |
(GU L 84 del 20.3.2014, pag. 38). |
Regolamento delegato (UE) n. 404/2014 della Commissione |
(GU L 121 del 24.4.2014, pag. 1). |
Regolamento delegato (UE) 2017/748 della Commissione |
(GU L 113 del 29.4.2017, pag. 9). |
Regolamento delegato (UE) 2017/1499 della Commissione |
(GU L 219 del 25.8.2017, pag. 1). |
ALLEGATO V
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE) n. 443/2009 |
Regolamento (UE) n. 510/2011 |
Presente regolamento |
Articolo 1, primo comma |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, secondo comma |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, terzo comma |
— |
Articolo 1, paragrafo 3 |
— |
— |
Articolo 1, paragrafo 4 |
— |
— |
Articolo 1, paragrafo 5 |
— |
— |
Articolo 1, paragrafo 6 |
— |
— |
Articolo 1, paragrafo 7 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) |
— |
Articolo 3, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e d) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera h) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera h) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera j) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera i) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera g) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera i) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera j) |
— |
— |
Articolo 3, paragrafo 1, lettere k), l) e m) |
|
Articolo 3, paragrafo 1, lettera k) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera n) |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 4, primo comma |
Articolo 4, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva e lettere a) e b) |
— |
— |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) |
— |
Articolo 4, secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 4, secondo comma |
Articolo 4, terzo comma |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
— |
Articolo 5 bis |
— |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
— |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 2, lettere a), b) e c) |
Articolo 7, paragrafo 2, lettere a), b) e c) |
Articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b) e c) |
— |
— |
Articolo 6, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 5 |
Articolo 7, paragrafo 5 |
Articolo 6, paragrafo 5 |
Articolo 7, paragrafo 6 |
Articolo 7, paragrafo 6 |
Articolo 6, paragrafo 6 |
Articolo 7, paragrafo 7 |
Articolo 7, paragrafo 7 |
Articolo 6, paragrafo 7 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 4, primo e secondo comma |
Articolo 8, paragrafo 4, primo e secondo comma |
Articolo 7, paragrafo 4, primo e secondo comma |
Articolo 8, paragrafo 4, terzo comma |
Articolo 8, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 7, paragrafo 4, terzo comma |
Articolo 8, paragrafo 5, terzo comma |
Articolo 8, paragrafo 5 |
Articolo 7, paragrafo 5, terzo comma |
Articolo 8, paragrafo 5, terzo comma |
Articolo 8, paragrafo 6 |
Articolo 7, paragrafo 5, secondo comma |
Articolo 8, paragrafo 6 |
Articolo 8, paragrafo 7 |
— |
Articolo 8, paragrafo 7 |
Articolo 8, paragrafo 8 |
Articolo 7, paragrafo 6, primo comma |
— |
— |
Articolo 7, paragrafo 6, secondo comma |
Articolo 8, paragrafo 8 |
— |
— |
Articolo 8, paragrafo 9, primo comma |
Articolo 8, paragrafo 9, primo comma |
Articolo 7, paragrafo 7 |
Articolo 8, paragrafo 9, secondo comma |
Articolo 8, paragrafo 9, secondo comma |
Articolo 7, paragrafo 8 |
— |
— |
Articolo 7, paragrafo 9 |
— |
— |
Articolo 7, paragrafo 10 |
— |
Articolo 8, paragrafo 10 |
Articolo 7, paragrafo 11 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva |
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva |
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, prima parte |
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettera a) |
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettera a) |
— |
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettera b) |
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettera b) |
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, seconda parte |
Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 9, paragrafo 4 |
Articolo 9, paragrafo 4 |
Articolo 8, paragrafo 4 |
Articolo 10, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 10, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 9, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a e) |
Articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a e) |
Articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a e) |
— |
— |
Articolo 9, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
— |
— |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 3, primo comma |
— |
— |
Articolo 10, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 11, paragrafo 4, primo comma |
— |
Articolo 10, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, frase introduttiva |
— |
Articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, frase introduttiva |
Articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, lettera a) |
— |
Articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera a) |
Articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) |
— |
— |
Articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, lettera c) |
— |
Articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) |
— |
— |
Articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera c) |
Articolo 11, paragrafo 4, terzo e quarto comma |
— |
Articolo 10, paragrafo 4, terzo e quarto comma |
Articolo 11, paragrafo 5 |
Articolo 11, paragrafo 4 |
Articolo 10, paragrafo 5 |
Articolo 11, paragrafo 6 |
Articolo 11, paragrafo 5 |
Articolo 10, paragrafo 6 |
Articolo 11, paragrafo 7 |
Articolo 11, paragrafo 6 |
Articolo 10, paragrafo 7 |
Articolo 11, paragrafo 8 |
Articolo 11, paragrafo 7 |
Articolo 10, paragrafo 8 |
Articolo 11, paragrafo 9 |
Articolo 11, paragrafo 8 |
Articolo 10, paragrafo 9 |
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 11, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma |
— |
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 11, paragrafo 1, terzo comma |
— |
— |
Articolo 11, paragrafo 1, quarto comma |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 2, parte introduttiva, lettere a), b) e c), e lettera d), prima parte |
— |
— |
Articolo 11, paragrafo 2, parte introduttiva, lettera d), ultima parte |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 4 |
Articolo 12, paragrafo 4 |
Articolo 11, paragrafo 4 |
— |
— |
Articolo 12 |
— |
— |
Articolo 13 |
Articolo 13, paragrafo 1 |
— |
— |
— |
Articolo 13, paragrafo 1 |
— |
— |
— |
Articolo 14, titolo |
— |
— |
Articolo 14, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva |
Articolo 13, paragrafo 2, primo e secondo comma |
— |
Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) |
— |
Articolo 13, paragrafo 5 |
Articolo 14, paragrafo 1, lettera b) |
|
|
Articolo 14, paragrafo 1, lettere c) e d) |
Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 13, paragrafo 5 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
— |
— |
Articolo 15, paragrafo 1 |
— |
— |
Articolo 15, paragrafo 2 |
— |
— |
Articolo 15, paragrafo 3 |
— |
Articolo 13, paragrafo 2 |
— |
— |
— |
Articolo 15, paragrafo 4, prima parte |
Articolo 13, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 6, primo comma |
Articolo 15, paragrafo 4, seconda parte |
— |
Articolo 13, paragrafo 4 |
— |
Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 13, paragrafo 6, secondo comma |
— |
Articolo 13, paragrafo 5 |
— |
— |
Articolo 13, paragrafo 6 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
— |
— |
— |
Articolo 15, paragrafo 5 |
— |
— |
Articolo 15, paragrafo 6 |
Articolo 13, paragrafo 7, primo comma |
Articolo 13, paragrafo 6, terzo comma |
Articolo 15, paragrafo 7 |
Articolo 13, paragrafo 7, secondo comma |
Articolo 13, paragrafo 6, quarto comma |
Articolo 15, paragrafo 8 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 16, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 14, paragrafo 2 bis |
Articolo 16, paragrafo 3 |
Articolo 14 bis, paragrafo 1 |
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 14 bis, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 14 bis, paragrafo 3 |
Articolo 16 |
Articolo 17, paragrafo 3 |
Articolo 14 bis, paragrafo 4 |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafo 4 |
Articolo 14 bis, paragrafo 5 |
Articolo 17 |
Articolo 17, paragrafo 5 |
Articolo 15 |
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Articolo 18 |
Articolo 16 |
Articolo 18 |
Articolo 19 |
Allegato I |
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Allegato I, parte A, punti da 1 a 5 |
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Allegato I, parte A, punto 6 |
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Allegato I |
Allegato I, parte B, punti da 1 a 5 |
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Allegato I, parte B, punto 6 |
Allegato II, parte A |
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Allegato II, parte A |
Allegato II, parte B |
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Allegato II, parte C |
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Allegato II, parte B |
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Allegato II |
Allegato III |
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Allegato IV |
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Allegato V |
( 1 ) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione, del 4 marzo 2021, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010, (UE) n. 293/2012, (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153 (GU L 77 del 5.3.2021, pag. 8).
( 3 ) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
( 4 ) Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).
( 5 ) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
( 6 ) La quota di veicoli a basse e a zero emissioni nel parco di autovetture nuove di uno Stato membro nel 2017 è calcolato dividendo il numero totale di veicoli a basse e a zero emissioni nuovi immatricolati nel 2017 per il numero totale di autovetture nuove immatricolate nel medesimo anno.