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Document 22002A0427(01)

Accordo recante il mandato del gruppo di studio internazionale sulla iuta, 2001

GU L 112 del 27.4.2002, p. 35–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/04/2010

Related Council decision

22002A0427(01)

Accordo recante il mandato del gruppo di studio internazionale sulla iuta, 2001

Gazzetta ufficiale n. L 112 del 27/04/2002 pag. 0035 - 0044


TRADUZIONE

Accordo recante il mandato del gruppo di studio internazionale sulla iuta, 2001

PREAMBOLO

Le parti contraenti del presente accordo,

riconoscendo l'importanza della iuta e dei prodotti derivati per le economie di numerosi paesi,

considerando che una stretta cooperazione internazionale per la ricerca di soluzioni ai problemi incontrati da questo prodotto promuoverà lo sviluppo economico dei paesi esportatori e rafforzerà la cooperazione tra paesi esportatori e importatori;

considerando inoltre il contributo dato dagli accordi internazionali sulla iuta e prodotti derivati del 1982 e 1989 alla cooperazione tra paesi esportatori e importatori e ritenendo auspicabile migliorare l'efficacia di tale cooperazione in futuro;

consapevoli della necessità di promuovere e intraprendere progetti e attività intesi ad incrementare le entrate derivanti dalle vendite di iuta nei paesi in via di sviluppo produttori, contribuendo in tal modo a ridurre la povertà in questi paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Istituzione

1. È istituito il Gruppo di studio internazionale sulla iuta, in seguito denominato "il Gruppo", con il compito di gestire le disposizioni e sorvegliare il funzionamento del presente mandato. Dall'entrata in vigore del presente mandato, il Gruppo è considerato, ai fini giuridici, amministrativi, finanziari e operativi, il successore dell'Organizzazione internazionale della iuta, istituita con l'Accordo internazionale sulla iuta e prodotti derivati del 1982 e confermata con l'Accordo internazionale sulla iuta e prodotti derivati del 1989.

Definizioni

2. Ai fini del presente mandato si adottano le seguenti definizioni:

a) "iuta": iuta greggia, kenaf e altre fibre affini, tra cui Urena lobata, Abutilon Avicennae e Cephalonema Polyandrum;

b) "prodotti derivati dalla iuta": i prodotti costituiti interamente o quasi interamente da iuta, oppure prodotti nei quali la iuta rappresenta la parte sostanziale in termini di peso;

c) "membro": uno Stato, la Comunità europea o qualsiasi organizzazione intergovernativa, come definiti al paragrafo 5, che abbia notificato la sua accettazione o applicazione provvisoria del presente accordo a norma del paragrafo 23;

d) "membro associato": qualsiasi organizzazione o entità di cui al paragrafo 6;

e) "votazione speciale": votazione nella quale si richiedono almeno due terzi dei voti espressi dai membri presenti e votanti, purché tali voti siano espressi dalla maggioranza numerica dei membri presenti e votanti;

f) "votazione a maggioranza semplice": una votazione nella quale si richiede oltre la metà dei voti totali dei membri presenti e votanti, purché tali voti siano espressi dalla maggioranza numerica dei membri presenti e votanti;

g) "esercizio finanziario": il periodo dal 1o luglio al 30 giugno compreso;

h) "annata della iuta": campagna internazionale della iuta che va dal 1o luglio al 30 giugno compreso;

i) "mandato": il presente accordo che definisce il mandato del Gruppo di studio internazionale sulla iuta 2001.

Obiettivi

3. Gli obiettivi del Gruppo sono i seguenti:

a) offrire un quadro favorevole alla cooperazione internazionale, alle consultazioni e alla definizione di politiche tra i membri per tutti gli aspetti pertinenti dell'economia mondiale della iuta;

b) promuovere l'espansione del commercio internazionale di iuta e prodotti derivati, mantenendo i mercati esistenti e sviluppandone di nuovi e introducendo nuovi prodotti derivati dalla iuta e sviluppando nuovi impieghi finali;

c) offrire una sede che consenta la partecipazione attiva degli operatori privati allo sviluppo del settore della iuta;

d) affrontare i problemi della riduzione della povertà, dell'occupazione e dello sviluppo delle risorse umane, in particolare femminili, nel settore della iuta;

e) favorire il miglioramento delle condizioni strutturali nel settore della iuta aumentando la produttività e la qualità e promuovendo l'applicazione di nuovi processi e tecnologie;

f) suscitare e accrescere la consapevolezza dei vantaggi associati all'impiego della iuta in quanto fibra naturale rispettosa dell'ambiente, rinnovabile e biodegradabile;

g) migliorare l'informazione sul mercato per assicurare una maggiore trasparenza del mercato internazionale della iuta in collaborazione con altre organizzazioni, tra cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

Funzioni

4. Per perseguire i suoi obiettivi il Gruppo svolge le seguenti funzioni:

a) elaborare un'adeguata strategia per il miglioramento dell'economia mondiale della iuta, rivolgendo particolare attenzione alla promozione generica della iuta e dei prodotti derivati;

b) tenere consultazioni e scambi d'informazioni sull'economia internazionale della iuta;

c) stimolare, promuovere, sorvegliare, controllare e fungere da catalizzatore per progetti e attività ad essi attinenti intesi a migliorare le condizioni strutturali dell'economia mondiale della iuta e il benessere economico generale dei lavoratori di questo settore. In casi eccezionali il Gruppo può partecipare all'attuazione di progetti, previa autorizzazione del Consiglio e purché ciò non presupponga costi supplementari a carico del bilancio amministrativo del Gruppo;

d) migliorare e diffondere statistiche e informazioni di mercato sulla iuta e sui prodotti derivati in consultazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e altri organismi appropriati;

e) intraprendere studi sui vari aspetti dell'economia mondiale della iuta e sulle questioni ad essa attinenti;

f) esaminare problemi o difficoltà che possono sorgere nell'economia internazionale della iuta.

Nello svolgere le funzioni sopra indicate, il Gruppo tiene conto delle attività di altre organizzazioni internazionali, tra cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

Membri del Gruppo

5. L'adesione al Gruppo è aperta alla Comunità europea e a tutti gli Stati interessati alla produzione, al consumo o al commercio internazionale di iuta e prodotti derivati e, previo accordo del Consiglio, a qualsiasi organizzazione intergovernativa con responsabilità in materia di negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali, in particolare quelli relativi a prodotti di base.

6. Possono divenire membri associati del Gruppo, previo accordo del Consiglio, le organizzazioni ed entità non abilitate a divenire membri a pieno titolo ai sensi del paragrafo 5. Il Consiglio stabilisce le regole relative all'ammissibilità, ai diritti e agli obblighi di tali membri associati.

Composizione e poteri del Consiglio

7. a) La massima autorità del Gruppo istituito con il presente mandato è conferita al Consiglio composto da tutti i membri. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno.

b) Il Consiglio esercita tutti i poteri e adotta o provvede all'adozione di tutte le misure necessarie all'esecuzione e alla garanzia dell'applicazione delle disposizioni del presente mandato.

c) Il Consiglio emana, con votazione speciale, i regolamenti ritenuti necessari allo svolgimento delle funzioni del Gruppo, fatte salve le disposizioni del presente mandato, alle quali detti regolamenti devono conformarsi. Tra i regolamenti vi sono: i) il regolamento interno; ii) il regolamento finanziario e quello relativo ai progetti; iii) lo statuto del personale e iv) lo statuto del fondo di previdenza del personale.

d) Il Consiglio non ha i poteri e non è ritenuto autorizzato dai suoi membri a contrarre obblighi di qualunque genere al di fuori dell'ambito di applicazione del presente mandato o dei regolamenti di cui alla precedente lettera c).

e) Per conseguire gli obiettivi indicati al paragrafo 3 il Consiglio adotta un programma di lavoro che è riesaminato periodicamente.

Sede

8. La sede del Gruppo si trova a Dacca, in Bangladesh, salvo decisione contraria del Consiglio, adottata con votazione speciale. Dopo l'entrata in vigore del presente mandato il Consiglio conclude appena possibile un accordo con il governo dello Stato ospitante in merito alla sede del Gruppo.

Decisioni e ripartizione dei voti

9. a) Fatte salve eventuali disposizioni contrarie e ferme restando le disposizioni della successiva lettera d), il Consiglio, il Comitato dei progetti di cui al paragrafo 10 ed altri eventuali comitati e organi ausiliari adottano le proprie decisioni, ogniqualvolta possibile, per consenso. Qualora non si raggiunga il consenso, qualsiasi membro può chiedere che la decisione sia adottata con una votazione a maggioranza semplice, a meno che non sia prevista specificamente una votazione speciale.

b) Ciascun membro detiene il numero di voti assegnatigli secondo le disposizioni della successiva lettera c). In sede di votazione la Comunità europea e le organizzazioni intergovernative membri del Gruppo detengono un numero di voti pari al totale dei voti attribuibili ai loro Stati membri.

c) L'insieme dei membri dispone in totale di 2000 voti. Il cinquanta per cento dei voti totali dei membri è ripartito in modo uguale tra tutti i membri, fatte salve le disposizioni della precedente lettera b). Il restante cinquanta per cento è ripartito tra i membri proporzionalmente al loro rispettivo "coefficiente d'importanza in relazione alla iuta" (COJI), definito alla successiva lettera d). Il totale dei voti fondamentali e dei voti connessi al COJI di ciascun membro è opportunamente arrotondato per far sì che non vi siano frazioni di voto e che il totale dei voti non superi il massimo di 2000, fatte salve tuttavia le disposizioni della successiva lettera e).

d) Ai fini del presente mandato, s'intende per "coefficiente d'importanza in relazione alla iuta" (COJI) di ciascun membro la sua quota del valore totale attribuito a tutti i paesi membri secondo la seguente formula:

i) nel caso dei paesi produttori di iuta, la media ponderata del volume del 40 % della loro produzione e la media del volume del 60 % dei loro scambi netti di iuta e prodotti derivati degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche;

ii) nel caso dei paesi non produttori e importatori netti di iuta, la media del volume delle loro importazioni nette di iuta e prodotti derivati negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche.

e) Nessun membro rappresentante un unico paese può avere a disposizione più di 450 voti. Eventuali voti eccedenti tale massimale, derivanti dal metodo prescritto alle lettere c) e d) o previsto alla successiva lettera i), sono ridistribuiti tra tutti gli altri membri in base allo stesso metodo di calcolo indicato in dette lettere.

f) Se per qualche motivo dovessero sorgere difficoltà nella determinazione dei voti con il ricorso al metodo prescritto alle lettere c), d) e e), il Gruppo può, con una votazione speciale, decidere di utilizzare un metodo diverso per la ripartizione dei voti.

g) Per poter iniziare una riunione del Consiglio è richiesta la presenza di membri che detengano in totale 1000 voti. Perché il Consiglio possa adottare una decisione è richiesta la presenza di membri che detengano in totale 1200 voti.

h) Il Consiglio distribuisce i voti per ciascun esercizio finanziario all'inizio dell'ultima sessione dell'esercizio precedente ai sensi delle disposizioni del presente paragrafo. Tale ripartizione resta in vigore per l'intera annata della iuta, salvo nei casi di cui alla successiva lettera i).

i) Qualora la composizione del Gruppo subisca una modifica, oppure qualora i diritti di voto di un membro siano sospesi o limitati a norma delle disposizioni del regolamento interno, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti tra tutti gli altri membri ai sensi delle disposizioni del presente paragrafo. Il Consiglio stabilisce la data alla quale la nuova ripartizione dei voti diviene effettiva.

j) Un membro autorizzato da un altro membro a disporre dei voti detenuti da quest'ultimo a norma del presente paragrafo, esercita il diritto di voto in conformità delle istruzioni del membro che lo ha autorizzato.

Comitato dei progetti (COP)

10. a) Il Consiglio istituisce un comitato dei progetti (COP) cui possono partecipare tutti i membri. Il comitato può invitare i membri associati e altre parti interessate a partecipare ai suoi lavori.

b) Il comitato dei progetti fornisce consulenza al Consiglio su tutti gli aspetti relativi ai progetti e alle attività collegate nei termini stabiliti dal Consiglio stesso.

c) In determinate circostanze il Consiglio può delegare al comitato i poteri relativi all'approvazione dei progetti e delle attività collegate. Il Consiglio stabilisce i termini di tale delega di poteri al comitato dei progetti.

Comitato consultivo del settore privato

11. a) Per agevolare l'interazione con il settore privato il Consiglio istituisce un comitato consultivo del settore privato (in seguito denominato il "comitato consultivo"). Tale comitato è un organo consultivo che può formulare raccomandazioni al Consiglio in materie attinenti al presente mandato.

b) Il comitato consultivo è formato da membri associati. Altre entità del settore privato che esprimano un interesse pertinente possono partecipare al comitato su invito.

c) Il comitato consultivo presenta periodicamente relazioni al Consiglio.

d) Il comitato consultivo stabilisce il proprio regolamento interno nel rispetto delle disposizioni del presente mandato.

Altri comitati e organi ausiliari

12. Il Consiglio può istituire altri comitati e organi ausiliari, oltre al comitato dei progetti e al comitato consultivo del settore privato, nei termini e alle condizioni da esso stabiliti.

Segretariato

13. a) Il Gruppo dispone di un segretariato formato da un Segretario generale e dal necessario personale.

b) Il Segretario generale è nominato dal Consiglio con una votazione speciale. Le modalità e le condizioni della nomina del Segretario generale sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni del regolamento interno, salvo per la nomina del primo Segretario generale.

c) Il Segretario generale è il capo del personale amministrativo del Gruppo e risponde a quest'ultimo della gestione e del funzionamento del presente mandato in conformità delle decisioni del Consiglio.

d) Il Segretario generale nomina il personale conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio. Il personale rende conto al Segretario generale.

Consultazioni e cooperazione con terzi

14. a) Il Gruppo può adottare disposizioni per tenere consultazioni e cooperare con le Nazioni Unite, i suoi organi e le sue istituzioni specializzate o, a seconda dei casi, con altre organizzazioni e istituzioni intergovernative.

b) Il Gruppo può inoltre adottare le disposizioni che ritiene appropriate per mantenere contatti con i governi interessati di paesi non membri, con istituzioni non governative nazionali e internazionali, con organizzazioni del settore privato e con istituti di ricerca diversi dai membri associati.

c) Osservatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio o dei suoi organi ausiliari nei termini e alle condizioni stabiliti dal Consiglio o da detti organi.

Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base

15. Il Gruppo può chiedere di essere riconosciuto come un organismo internazionale per i prodotti di base (ICB) ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 9, dell'accordo che istituisce il Fondo comune per i prodotti di base (CFC), ai fini del patrocinio, in conformità delle disposizioni del presente mandato, di progetti relativi alla iuta e ai prodotti derivati suscettibili di essere finanziati dal Fondo. Le decisioni relative al patrocinio di tali progetti sono prese normalmente per consenso o, se non è possibile, con una votazione speciale. Nessun membro può essere ritenuto responsabile, in quanto membro del Consiglio, di eventuali passività derivanti dall'assunzione o dall'erogazione di prestiti da parte di un altro membro o entità in relazione ai progetti. il Segretario generale è autorizzato a concludere accordi con il Fondo in relazione ai progetti approvati.

Status giuridico

16. a) Il Gruppo è dotato di personalità giuridica internazionale. Sul territorio di ciascun membro, e in conformità della legislazione nazionale di tale membro, il Gruppo dispone in particolare della capacità di stipulare contratti, acquisire e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio, nei termini di cui al paragrafo 7, lettera b).

b) Lo status del Gruppo sul territorio del paese ospitante è disciplinato dall'accordo concluso tra il governo di tale paese e il Consiglio, di cui al paragrafo 8.

c) Nella sua qualità di successore giuridico dell'Organizzazione internazionale della iuta il Gruppo assume la responsabilità di tutte le attività e passività dell'ex organizzazione.

Conti finanziari e contributi di bilancio

17. a) Ai fini del presente mandato il Gruppo istituisce due conti:

i) un conto amministrativo e

ii) un conto speciale.

b) Ogni membro versa un contributo sul conto amministrativo, ai sensi delle disposizioni del regolamento interno, nel quadro del bilancio amministrativo annuo che viene approvato dal Consiglio. Il contributo dei membri è direttamente proporzionale ai voti loro assegnati ai sensi del paragrafo 9. Il pagamento del contributo di ciascun membro è effettuato secondo le sue procedure costituzionali.

c) Oltre ai contributi a favore del conto amministrativo il Gruppo può accettare, nel quadro del bilancio amministrativo annuo, contributi sul conto speciale. Il conto speciale è istituito per finanziare i progetti e preprogetti e le attività collegate. Tra le possibili fonti di finanziamento del conto speciale figurano:

i) contributi volontari dei membri, membri associati e altre fonti;

ii) istituti finanziari regionali e internazionali quali: il Fondo comune per i prodotti di base, il programma di sviluppo delle Nazioni Unite, la Banca mondiale, la Banca asiatica di sviluppo, il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, la Banca interamericana di sviluppo e la Banca africana di sviluppo.

Statistiche, studi e informazioni sul mercato

18. a) Il Gruppo analizza ed elabora le informazioni e le statistiche sul commercio della iuta ricevute dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), da altre istituzioni internazionali e nazionali e dal settore privato. Il Gruppo acquisisce e mette a disposizione dei membri, membri associati e altre parti interessate le prospettive e le informazioni relative al mercato, comprese le informazioni sulle scorte e il consumo di settori specifici e industrie utilizzatrici. Il Gruppo incoraggia le istituzioni nazionali dei paesi membri produttori a migliorare la raccolta dei dati nel settore della iuta e a diffondere i risultati tra tutte le parti interessate. Nel far ciò sarà compiuto ogni possibile sforzo per ridurre al minimo le duplicazioni.

b) Il Gruppo intraprende gli studi relativi all'economia internazionale della iuta decisi dal Consiglio.

c) Il Gruppo si adopera a far sì che le informazioni da esso divulgate non pregiudichino il carattere riservato delle operazioni di governi o persone o imprese che producono, lavorano, commercializzano o consumano iuta.

Valutazione e relazioni annuali

19. a) Il Gruppo procede ogni anno ad una valutazione della situazione della iuta sul mercato mondiale e degli aspetti ad essa collegati, alla luce delle informazioni fornite dai membri, completate dai dati provenienti da tutte le altre fonti pertinenti, tra cui le relazioni di valutazione periodiche dei donatori. La valutazione annuale comprende un esame della capacità di produzione prevista per gli anni successivi e una previsione di produzione, consumo e vendite per l'anno civile successivo, al fine di aiutare i membri ad effettuare le loro valutazioni individuali dell'andamento dell'economia internazionale della iuta.

b) Il Gruppo prepara una relazione sui risultati della valutazione annuale e la distribuisce ai membri. Se il Gruppo lo ritiene opportuno, la relazione, come pure altri rapporti e studi distribuiti ai membri, possono essere trasmessi ad altre parti interessate conformemente al regolamento interno.

c) Il Gruppo procede periodicamente, almeno ogni due anni, ad una valutazione delle sue attività mettendo a confronto queste ultime con gli obiettivi e le funzioni del Gruppo indicati ai paragrafi 3 e 4 del presente mandato.

Andamento del mercato

20. Previa consultazione dei membri, membri associati e parti interessate, il Gruppo individua le limitazioni imposte e le opportunità offerte dal mercato mondiale della iuta e dei prodotti derivati al fine d'indirizzare opportunamente le attività, in particolare d'incrementare la domanda e sviluppare il mercato della iuta e dei prodotti derivati e di diffondere e sfruttare sul piano commerciale le tecnologie emergenti.

Obblighi dei membri

21. I membri fanno tutto quanto è in loro potere per cooperare e promuovere il raggiungimento degli obiettivi del Gruppo, in particolare fornendo i dati di cui al paragrafo 19, lettera a).

Riserve

22. Non sono ammesse riserve su alcuna delle disposizioni del presente mandato.

Entrata in vigore

23. a) Il presente mandato entra vigore alla data alla quale gli Stati, la Comunità europea e le altre organizzazioni intergovernative di cui al paragrafo 5 rappresentanti complessivamente il 60 % del commercio (importazioni ed esportazioni) di iuta e prodotti derivati e figuranti nell'allegato A del mandato ne avranno notificato l'applicazione provvisoria o l'accettazione definitiva al Segretario generale delle Nazioni Unite (in seguito denominato "il depositario"), a norma della successiva lettera b).

b) Uno Stato, la Comunità europea o un'organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 5 che desideri aderire al Gruppo notifica al depositario l'accettazione definitiva del presente mandato o la sua applicazione provvisoria in attesa della conclusione delle sue procedure interne. Uno Stato, la Comunità europea o un'organizzazione intergovernativa che abbia notificato l'applicazione provvisoria del presente mandato si adopera per completare il più rapidamente possibile le sue procedure interne e notifica al depositario l'accettazione definitiva del mandato.

c) Qualora al 31 dicembre 2001 non siano stati soddisfatti i requisiti per l'entrata in vigore del presente mandato, il Segretario generale della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo invita gli Stati, la Comunità europea e le organizzazioni intergovernative che hanno notificato l'accettazione o l'applicazione provvisoria del mandato a decidere se rendere effettivo o meno il presente mandato.

d) All'entrata in vigore del presente mandato il Segretario generale della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo convoca quanto prima una riunione inaugurale del Consiglio. La convocazione è notificata ai membri, se possibile, almeno con un mese di anticipo.

Modifiche

24. Il presente mandato può essere modificato solo con il consenso del Consiglio. Il Segretario generale notifica al depositario le modifiche adottate ai sensi del presente paragrafo. Una modifica entra in vigore 90 giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica di accettazione da parte dei membri che detengano complessivamente almeno il 60 % dei voti.

Durata, proroga e rinegoziazione

25. a) Il Gruppo è istituito per un periodo di otto anni; il Consiglio può tuttavia decidere di prorogare o rinegoziare il mandato ai sensi delle successive lettere b) e c) o di estinguerlo a norma del paragrafo 27.

b) Il Consiglio può decidere, con votazione speciale, di prorogare il presente mandato per un massimo di due periodi di due anni ciascuno.

c) Il Consiglio può decidere, con votazione speciale, di rinegoziare il presente mandato.

Recesso

26. a) Un membro può recedere in qualsiasi momento dal Gruppo notificando per iscritto il proprio recesso al depositario e al Segretario generale del Gruppo.

b) Il recesso lascia impregiudicato qualsiasi obbligo finanziario contratto dal membro che recede e non dà diritto ad alcuna riduzione del contributo relativo all'anno di recesso.

c) Il recesso diviene effettivo 12 mesi dopo che il depositario ha ricevuto la notifica.

d) Il Segretario generale del Gruppo comunica prontamente a tutti i membri ogni notifica ricevuta ai sensi del presente paragrafo.

Estinzione

27. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, con votazione speciale, di porre fine al presente mandato a decorrere da una data da esso stabilita. Il Segretario generale notifica al depositario la decisione adottata ai sensi del presente paragrafo.

Liquidazione

28. Allo spirare del presente mandato, o nel caso di una sua estinzione, il Consiglio resta in carica per il periodo necessario ad effettuare la liquidazione del Gruppo, compresa la liquidazione dei conti, ma che non può superare i 12 mesi.

Fatto a Ginevra il tredici marzo duemilauno, i testi del presente accordo in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo facenti ugualmente fede.

ALLEGATO A

Dati statistici sul commercio mondiale netto (importazioni ed esportazioni) di iuta e prodotti derivati utili ai fini dell'entrata in vigore del presente mandato

Tabella 1: Esportazioni nette di iuta e fibre affini

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 2: Importazioni nette di iuta e fibre affini

>SPAZIO PER TABELLA>

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