This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22019A0807(01)
Agreement between the European Union and the Hashemite Kingdom of Jordan establishing a framework for the participation of the Hashemite Kingdom of Jordan in European Union crisis management operations
Accordo tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania che istituisce un quadro per la partecipazione del Regno hascemita di Giordania alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi
Accordo tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania che istituisce un quadro per la partecipazione del Regno hascemita di Giordania alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi
ST/5511/2019/INIT
GU L 207 del 7.8.2019, p. 3–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
7.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/3 |
TRADUZIONE
ACCORDO
tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania che istituisce un quadro per la partecipazione del Regno hascemita di Giordania alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi
L'UNIONE EUROPEA («Unione» o «UE»),
da una parte, e
IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA,
dall'altra,
di seguito denominate congiuntamente «le Parti»,
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
(1) |
Nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune, l'Unione europea può decidere di intraprendere operazioni di gestione delle crisi che possono comprendere i compiti di cui all'articolo 42, paragrafo 1, e all'articolo 43, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, come deciso dal Consiglio. |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Decisioni relative alla partecipazione
1. In seguito alla decisione dell'Unione di invitare il Regno hascemita di Giordania a partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, il Regno hascemita di Giordania, in attuazione del presente accordo, comunica all'Unione europea la decisione della sua autorità competente relativa alla sua partecipazione, compreso il contributo proposto.
2. La valutazione da parte dell'Unione del contributo proposto dal Regno hascemita di Giordania è condotta in consultazione con quest'ultimo.
3. L'Unione fornisce al Regno hascemita di Giordania una prima indicazione del probabile contributo ai costi comuni dell'operazione il più presto possibile al fine di assistere il Regno hascemita di Giordania nella formulazione della sua offerta.
4. L'Unione comunica per iscritto al Regno hascemita di Giordania l'esito di tale valutazione e la sua decisione sul contributo che esso propone di apportare, al fine di assicurare la partecipazione del Regno hascemita di Giordania conformemente alle disposizioni del presente accordo.
5. L'offerta del Regno hascemita di Giordania a norma del paragrafo 1 e la sua accettazione da parte dell'UE a norma del paragrafo 4 costituiscono la base per l'applicazione del presente accordo a ciascuna specifica operazione di gestione delle crisi.
6. Il Regno hascemita di Giordania può, di propria iniziativa o su richiesta dell'Unione e previe consultazioni tra le parti, ritirarsi in tutto o in parte, in qualsiasi momento, dalla partecipazione a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.
Articolo 2
Quadro
1. Il Regno hascemita di Giordania si associa alla pertinente decisione del Consiglio con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide che l'Unione condurrà un'operazione di gestione di una crisi, nonché a qualsiasi altra decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide di prorogare un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, a norma del disposto del presente accordo e di disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.
2. Il contributo del Regno hascemita di Giordania a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione.
Articolo 3
Status del personale e delle forze del Regno hascemita di Giordania
1. Lo status del personale distaccato a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi e/o delle forze messe a disposizione di un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi da parte del Regno hascemita di Giordania è disciplinato dal pertinente accordo sullo status delle forze/della missione, se concluso, o da qualsiasi altro accordo tra l'Unione e lo/gli Stato/i in cui l'operazione è condotta. Il Regno hascemita di Giordania ne è informato.
2. Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello/degli Stato/i in cui si svolge l'operazione dell'UE di gestione della crisi è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e le autorità competenti del Regno hascemita di Giordania.
3. Fatto salvo l'accordo sullo status delle forze/della missione di cui al paragrafo 1, il Regno hascemita di Giordania esercita la giurisdizione sul suo personale partecipante a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi. Qualora le forze del Regno hascemita di Giordania operino a bordo di una nave o di un aeromobile di uno Stato membro dell'Unione europea, tale Stato membro può esercitare la giurisdizione nel rispetto degli accordi vigenti e/o futuri e conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari nonché al diritto internazionale.
4. Il Regno hascemita di Giordania è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale ed è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
5. Le parti convengono di rinunciare a richieste di indennizzo nei confronti l'una dell'altra, diverse da quelle risultanti dall'applicazione di un contratto, per i danni, la perdita o la distruzione di mezzi di loro proprietà o da esse gestiti, o per le lesioni o il decesso di membri del personale di ciascuna parte, derivanti dallo svolgimento delle funzioni ufficiali loro assegnate nel quadro delle attività previste dal presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso.
6. Il Regno hascemita di Giordania si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo nei confronti di uno Stato membro partecipante a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa il Regno hascemita di Giordania e a farlo all'atto della firma del presente accordo.
7. L'Unione si impegna ad assicurare che i suoi Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per qualsiasi futura partecipazione del Regno hascemita di Giordania a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi e a farlo all'atto della firma del presente accordo.
Articolo 4
Informazioni classificate
1. Il Regno hascemita di Giordania adotta misure adeguate per garantire che le informazioni classificate UE siano protette conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio per la protezione delle informazioni classificate UE, contenute nella decisione 2013/488/UE (1) del Consiglio, e conformemente agli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell'operazione dell'UE per le operazioni militari dell'UE di gestione delle crisi, o il comandante delle operazioni civili dell'UE riguardo a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi.
2. Qualora le parti concludano un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, tale accordo si applica nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.
SEZIONE II
DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI CIVILI DELL'UE DI GESTIONE DELLE CRISI
Articolo 5
Personale distaccato a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi
1. Il Regno hascemita di Giordania:
a) |
garantisce che il personale da esso distaccato a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi effettui la propria missione conformemente:
|
b) |
informa il comandante dell'operazione civile a tempo debito di qualsiasi modifica del contributo fornito all'operazione civile dell'UE di gestione della crisi. |
2. Il personale distaccato dal Regno hascemita di Giordania a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi è sottoposto a un esame medico, a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni dalla propria autorità competente e fornisce una copia di tale certificazione.
3. Il personale distaccato dal Regno hascemita di Giordania conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi, osservando al contempo gli standard di condotta più elevati previsti dalle politiche applicabili alle operazioni civili dell'UE di gestione delle crisi.
Articolo 6
Catena di comando
1. Tutto il personale che partecipa a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.
2. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al comandante dell'operazione civile dell'Unione.
3. Il comandante dell'operazione civile assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi a livello strategico.
4. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi a livello di teatro operativo e ne assume la gestione quotidiana.
5. Il Regno hascemita di Giordania ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
6. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare del personale dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.
7. Un punto di contatto del contingente nazionale («NPC») è nominato dal Regno hascemita di Giordania per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione. L'NPC riferisce al capomissione su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente del Regno hascemita di Giordania.
8. La decisione di terminare l'operazione è presa dall'Unione previa consultazione del Regno hascemita di Giordania, se contribuisce ancora all'operazione civile dell'UE di gestione della crisi alla data di conclusione dell'operazione.
Articolo 7
Aspetti finanziari
1. Fatto salvo l'articolo 8, il Regno hascemita di Giordania sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi, tranne i costi d'esercizio, in base al bilancio operativo dell'operazione. A tal fine, il Regno hascemita di Giordania può ricevere un sostegno bilaterale per la sua partecipazione a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi da parte di uno Stato membro dell'UE o di un terzo.
2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l'operazione, le questioni inerenti a eventuali responsabilità e indennizzi da parte del Regno hascemita di Giordania sono regolate alle condizioni di cui all'accordo applicabile sullo status della missione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o a disposizioni alternative applicabili.
Articolo 8
Contributo al bilancio operativo
1. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo e nonostante l'articolo 1, paragrafo 5, il Regno hascemita di Giordania contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi in questione.
2. Tale contributo al bilancio operativo è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l'importo inferiore:
a) |
la quota dell'importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) del Regno hascemita di Giordania e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell'operazione; o |
b) |
la quota dell'importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale del Regno hascemita di Giordania che partecipano all'operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione. |
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il Regno hascemita di Giordania non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell'Unione europea.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, l'Unione esonera in linea di principio il Regno hascemita di Giordania dai contributi finanziari per una specifica operazione civile dell'UE di gestione di una crisi se:
a) |
l'Unione decide che il Regno hascemita di Giordania fornisce un contributo importante che è essenziale per tale operazione; o |
b) |
il Regno hascemita di Giordania ha un RNL pro capite che non supera quello di alcuno Stato membro dell'Unione. |
5. Fatto salvo il paragrafo 1, le intese relative al pagamento dei contributi del Regno hascemita di Giordania al bilancio operativo di un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi sono firmate dalle autorità competenti delle parti e comprendono, tra l'altro, disposizioni riguardanti:
a) |
l'importo del contributo finanziario in questione; |
b) |
le modalità di pagamento del contributo finanziario; e |
c) |
la procedura di audit. |
SEZIONE III
DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI MILITARI DELL'UE DI GESTIONE DELLE CRISI
Articolo 9
Partecipazione a un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi
1. Il Regno hascemita di Giordania garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano a un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi effettuino la propria missione conformemente:
a) |
alla pertinente decisione del Consiglio e alle sue successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1; |
b) |
al piano operativo; |
c) |
alle disposizioni di attuazione eventualmente applicabili; e |
d) |
alle politiche eventualmente applicabili alle operazioni militari dell'UE di gestione delle crisi. |
2. Il Regno hascemita di Giordania informa a tempo debito il comandante dell'operazione dell'UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all'operazione.
3. Il personale distaccato dal Regno hascemita di Giordania conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione militare dell'UE di gestione delle crisi, osservando al contempo gli standard di condotta più elevati previsti dalle politiche applicabili alle operazioni militari dell'UE di gestione delle crisi.
Articolo 10
Catena di comando
1. L'insieme delle forze e del personale che partecipano a un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.
2. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell'operazione dell'UE che può delegare i suoi poteri.
3. Il Regno hascemita di Giordania ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
4. Il comandante dell'operazione dell'UE può richiedere in qualsiasi momento, previa consultazione del Regno hascemita di Giordania, il ritiro del contributo del Regno hascemita di Giordania.
5. Un alto rappresentante militare («SMR») è nominato dal Regno hascemita di Giordania per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente del Regno hascemita di Giordania.
Articolo 11
Aspetti finanziari
1. Fatto salvo l'articolo 12 del presente accordo, il Regno hascemita di Giordania sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e alla decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio (2). A tal fine, il Regno hascemita di Giordania può ricevere un sostegno bilaterale per la sua partecipazione a un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi da parte di uno Stato membro dell'UE o di un terzo.
2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l'operazione, le questioni inerenti a eventuali responsabilità e indennizzi da parte del Regno hascemita di Giordania sono regolate alle condizioni di cui all'accordo applicabile sullo status delle forze di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o disposizioni alternative applicabili.
Articolo 12
Contributo ai costi comuni
1. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo e nonostante l'articolo 1, paragrafo 5, il Regno hascemita di Giordania contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell'operazione militare dell'UE di gestione della crisi in questione.
2. Tale contributo ai costi comuni è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l'importo inferiore:
a) |
la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra l'RNL del Regno hascemita di Giordania e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell'operazione; o |
b) |
la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale del Regno hascemita di Giordania che partecipano all'operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione. |
Ove si utilizzi la formula di cui alla lettera b) e il Regno hascemita di Giordania fornisca personale soltanto al comando dell'operazione o della forza, il rapporto utilizzato è tra il suo personale e il totale del personale messo a disposizione dai rispettivi comandi. Altrimenti il rapporto è tra l'insieme del personale fornito dal Regno hascemita di Giordania e il totale del personale partecipante all'operazione.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, l'Unione esonera in linea di principio il Regno hascemita di Giordania dai contributi finanziari per una specifica operazione militare dell'UE di gestione di una crisi se:
a) |
l'Unione decide che il Regno hascemita di Giordania fornisce un contributo importante che è essenziale per tale operazione; o |
b) |
il Regno hascemita di Giordania ha un RNL pro capite che non supera quello di alcuno Stato membro dell'Unione. |
4. Fatto salvo il paragrafo 1, le intese relative al pagamento dei contributi del Regno hascemita di Giordania ai costi comuni sono concluse tra le autorità competenti delle parti e comprendono, tra l'altro, disposizioni riguardanti:
a) |
l'importo del contributo finanziario in questione; |
b) |
le modalità di pagamento del contributo finanziario; e |
c) |
la procedura di audit. |
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
Disposizioni di attuazione dell'accordo
Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo 12, paragrafo 4, eventuali intese tecniche e amministrative necessarie ai fini dell'attuazione del presente accordo sono concluse tra le autorità competenti delle parti.
Articolo 14
Autorità competenti
Ai fini del presente accordo, le autorità competenti del Regno hascemita di Giordania sono le forze armate giordane, salvo diversamente comunicato all'Unione europea.
Articolo 15
Inadempienze
Qualora una delle parti non adempia agli obblighi di cui al presente accordo, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con preavviso scritto di un mese.
Articolo 16
Composizione delle controversie
Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.
Articolo 17
Entrata in vigore, durata e denuncia
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate la conclusione delle procedure giuridiche interne necessarie all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Il presente accordo è riesaminato entro il 1o agosto 2021 e successivamente almeno ogni tre anni.
3. Il presente accordo può essere modificato sulla base di un accordo scritto concluso tra le parti. Le modifiche entrano in vigore secondo la procedura di cui al paragrafo 1.
4. Il presente accordo può essere denunciato da una delle parti con notifica scritta di denuncia all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto la notifica.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati dalle rispettive parti hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2019, in duplice esemplare in lingua inglese e in lingua araba, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.
Per l'Unione europea
Per il Regno hascemita di Giordania
(1) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU UE L 274 del 15.10.2013, pag. 1)
(2) Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) (GU UE L 84 del 28.3.2015, pag. 39)
DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UE CHE APPLICANO UNA DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UE RELATIVA A UN'OPERAZIONE DELL'UE DI GESTIONE DI UNA CRISI CUI PARTECIPA IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA RIGUARDANTE LA RINUNCIA ALLE RICHIESTE DI INDENNIZZO
«Gli Stati membri dell'UE che applicano una decisione del Consiglio dell'UE relativa a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa il Regno hascemita di Giordania cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti del Regno hascemita di Giordania per le lesioni, il decesso dei membri del loro personale, o per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione delle crisi, qualora tali lesioni, decesso, danni o perdita:
— |
siano stati causati da membri del personale, messo a disposizione dal Regno hascemita di Giordania per un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, nell'esecuzione delle loro funzioni nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o |
— |
risultino dall'uso di mezzi appartenenti al Regno hascemita di Giordania, purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso del personale messo a disposizione dal Regno hascemita di Giordania per l'operazione dell'UE di gestione di una crisi nell'utilizzare detti mezzi.». |
DICHIARAZIONE DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA RIGUARDANTE LA RINUNCIA ALLE RICHIESTE DI INDENNIZZO NEI CONFRONTI DI QUALSIASI STATO CHE PARTECIPA ALLE OPERAZIONI DELL'UE DI GESTIONE DELLE CRISI
«Il Regno hascemita di Giordania, avendo accettato di partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi Stato che partecipa all'operazione dell'UE di gestione della crisi per le lesioni, il decesso dei membri del suo personale, o per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora tali lesioni, decesso, danni o perdita:
— |
siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione delle loro funzioni nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o |
— |
risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all'operazione dell'UE di gestione della crisi purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi nell'utilizzare detti mezzi.». |