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Document 32013D1220(01)
Commission Decision of 12 December 2013 establishing the European Research Council
Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2013 , che istituisce il Consiglio europeo della ricerca
Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2013 , che istituisce il Consiglio europeo della ricerca
GU C 373 del 20.12.2013, p. 23–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2021; abrogato da 32021D0617(03)
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32007D0134 | ||||
Implicit repeal | 32011D0012 | 01/01/2014 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32021D0617(03) | 12/05/2021 |
20.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 373/23 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2013
che istituisce il Consiglio europeo della ricerca
2013/C 373/09
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che istituisce il programma specifico che attua il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 1 e 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire la continuità con le azioni e le attività svolte nell'ambito della decisione 2006/972/CE del Consiglio (2), è opportuno che il Consiglio europeo della ricerca («CER») istituito conformemente alla decisione 2013/743/UE sostituisca e succeda giuridicamente al CER istituito con la decisione 2007/134/CE della Commissione (3). |
(2) |
L'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2013/743/UE dispone che il CER sia composto da un consiglio scientifico indipendente e da una struttura esecutiva specifica. È opportuno istituire, come struttura esterna, la struttura esecutiva specifica sotto forma di un'agenzia esecutiva da istituirsi con un atto separato conformemente al regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (4). |
(3) |
È necessario che il consiglio scientifico sia composto da scienziati, ingegneri e studiosi di chiara fama. È opportuno che i suoi membri, in totale indipendenza, siano nominati in modo da garantire la continuità del lavoro del consiglio scientifico. |
(4) |
Al fine di garantire un'attuazione tempestiva del programma specifico, il consiglio scientifico del CER istituito dalla decisione 2007/134/CE ha già stabilito le posizioni preliminari in previsione delle misure da adottare conformemente all'articolo 7 della decisione 2013/743/UE. È opportuno che tali posizioni preliminari siano approvate o respinte dal consiglio scientifico istituito dalla presente decisione. |
(5) |
È opportuno stabilire le disposizioni necessarie al funzionamento del consiglio scientifico. |
(6) |
È necessario adottare disposizioni volte a garantire una cooperazione efficace fra il consiglio scientifico e la struttura esecutiva specifica del CER. |
(7) |
È opportuno che il consiglio scientifico abbia accesso ai documenti e ai dati necessari all'espletamento delle sue mansioni in ottemperanza del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(8) |
La decisione 2013/743/UE disciplina la remunerazione dei membri del consiglio scientifico per le mansioni svolte ed è opportuno stabilire regole a tal fine. |
(9) |
È opportuno abrogare la decisione 2007/134/CE, |
DECIDE:
Articolo 1
Istituzione del Consiglio europeo della ricerca
È istituito il Consiglio europeo della ricerca (di seguito «CER») per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Esso sostituisce e succede giuridicamente al Consiglio europeo della ricerca istituito con la decisione 2007/134/CE della Commissione.
Articolo 2
Membri del consiglio scientifico del CER
1. Il consiglio scientifico è composto dal presidente del CER e da ventuno altri membri. Le ventuno persone di cui all'allegato I sono nominate in qualità di membri del consiglio scientifico per la durata del mandato ivi stabilito.
2. I membri assolvono le loro funzioni indipendentemente da ogni influenza esterna e informano tempestivamente la Commissione di ogni conflitto di interesse che potrebbe compromettere la loro oggettività.
3. I membri sono nominati per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta. Per consentire la rotazione progressiva dei membri, un membro può essere nominato per un periodo inferiore al periodo massimo. I membri restano in carica fino alla loro sostituzione o alla scadenza del loro mandato.
4. In circostanze debitamente giustificate, al fine di preservare l'integrità o la continuità del consiglio scientifico, la Commissione può di propria iniziativa porre termine al mandato di un membro.
Articolo 3
Funzionamento del consiglio scientifico
1. Il Consiglio scientifico adotta il suo regolamento interno nonché un codice di condotta sulla riservatezza, sui conflitti d'interesse e sul trattamento dei dati personali conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.
2. Il consiglio scientifico si riunisce in plenaria in funzione delle sue esigenze di lavoro. I verbali delle riunioni plenarie sono pubblicati sul sito web del CER.
3. Ai sensi del regolamento interno del consiglio scientifico il presidente può decidere di tenere riunioni a porte chiuse.
4. Il consiglio scientifico può istituire, nominandovi suoi membri, comitati permanenti, gruppi di lavoro e altre strutture cui è affidato lo svolgimento di suoi compiti specifici.
5. Le posizioni preliminari del consiglio scientifico istituito con la decisione 2007/134/CE in merito alle misure da adottare ai sensi dell'articolo 7 della decisione 2013/743/UE sono approvate o respinte dal consiglio scientifico istituito dalla presente decisione immediatamente dopo il suo insediamento.
Articolo 4
Cooperazione con il Consiglio europeo della ricerca
Il consiglio scientifico e la struttura esecutiva specifica garantiscono la coerenza fra gli aspetti strategici e operativi di tutte le attività del CER. Per garantire una cooperazione efficace il presidente del CER, i vicepresidenti del consiglio scientifico e il direttore della struttura esecutiva specifica organizzano periodicamente riunioni di coordinamento.
Articolo 5
Accesso a documenti e dati
1. La Commissione e la struttura esecutiva specifica forniscono al consiglio scientifico i documenti, i dati e l'assistenza necessari per i suoi lavori, consentendogli di operare in condizioni di autonomia e di indipendenza, conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.
2. I membri del consiglio scientifico utilizzano i documenti e i dati messi a loro disposizione a norma del paragrafo 1 soltanto per gli scopi e i compiti per cui sono forniti e sono vincolati da un obbligo di riservatezza.
3. Il consiglio scientifico adotta le disposizioni organizzative e tecniche necessarie per garantire la sicurezza e la riservatezza dei documenti e dei dati, al fine di impedire eventuali rivelazioni o accessi non autorizzati, la distruzione accidentale o illecita, la perdita o l'alterazione di dati e documenti.
4. I membri del consiglio scientifico assicurano nei modi opportuni la legittimità, l'adeguatezza, la pertinenza, la precisione, la necessità e la limitazione temporale dei dati personali raccolti, trattati e conservati.
5. Qualora l'accesso ai documenti e ai dati o l'accesso ai dati personali non possa essere concesso per ragioni legate alla tutela dei dati personali, della riservatezza, della sicurezza o di motivi di pubblico interesse, la Commissione e la struttura esecutiva specifica comunicano per iscritto al consiglio scientifico i motivi per i quali l'accesso non può essere concesso nonché qualsiasi informazione in materie che esse ritengano di poter fornire in base alle disposizioni normative.
Articolo 6
Remunerazione dei membri del consiglio scientifico diversi dal presidente del CER
Le norme relative alla remunerazione dei membri del consiglio scientifico diversi dal presidente del CER e al rimborso delle loro spese di viaggio e soggiorno sono stabilite all'allegato II.
Articolo 7
Abrogazione
La decisione 2007/134/CE è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2014.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2013
Per la Commissione
Máire GEOGHEGAN-QUINN
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965.
(2) Decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Idee» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), GU L 400 del 30.12.2006, pag. 243.
(3) Decisione 2007/134/CE della Commissione, del 2 febbraio 2007, che istituisce il Consiglio europeo della ricerca, GU L 57 del 24.2.2007, pag. 14.
(4) Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari, GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(5) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO I
Membri del consiglio scientifico
Nome e istituto |
Fine del mandato |
Klaus BOCK, Fondazione nazionale danese per la ricerca |
31 dicembre 2016 |
Nicholas CANNY, Università nazionale d'Irlanda, Galway |
31 dicembre 2014 |
Sierd A.P.L. CLOETINGH, Università di Utrecht |
31 dicembre 2015 |
Tomasz DIETL, Accademia polacca delle scienze |
31 dicembre 2014 |
Daniel DOLEV, Università ebraica di Gerusalemme |
31 dicembre 2014 |
Athene DONALD, Università di Cambridge |
31 dicembre 2016 |
Barbara ENSOLI, Istituto Superiore di Sanità, Roma |
31 dicembre 2016 |
Pavel EXNER, Accademia ceca delle scienze |
31 dicembre 2014 |
Nuria Sebastian GALLES, Università Pompeu Fabra, Barcellona |
31 dicembre 2016 |
Reinhard GENZEL, Istituto Max Planck di fisica extraterrestre |
31 dicembre 2016 |
Carl-Henrik HELDIN, Istituto Ludwig per la ricerca sul cancro, Uppsala |
31 dicembre 2014 |
Timothy HUNT, Fondazione britannica per la ricerca sul cancro, South Mimms |
31 dicembre 2014 |
Matthias KLEINER, Università tecnica di Dortmund |
31 dicembre 2016 |
Éva KONDOROSI, Accademia ungherese delle scienze |
31 dicembre 2016 |
Mart SAARMA, Università di Helsinki |
31 dicembre 2014 |
Nils Christian STENSETH, Università di Oslo |
31 dicembre 2017 |
Martin STOKHOF, Università di Amsterdam |
31 dicembre 2017 |
Anna TRAMONTANO, Università Sapienza di Roma |
31 dicembre 2014 |
Isabelle VERNOS, Centro di regolazione genomica, Barcellona |
31 dicembre 2014 |
Reinhilde VEUGELERS, Università cattolica di Lovanio |
31 dicembre 2016 |
Michel WIEVIORKA, Centro di analisi e d'intervento sociologico, Parigi |
31 dicembre 2017 |
ALLEGATO II
Norme relative alla remunerazione dei membri del consiglio scientifico diversi dal presidente del CER, ai sensi dell'articolo 6
1. |
La remunerazione dei membri del consiglio scientifico diversi al presidente del CER nonché le relative spese di viaggio e di soggiorno corrispondenti allo svolgimento delle proprie mansioni è a carico della struttura esecutiva specifica conformemente a un contratto che include le condizioni stabilite ai punti da 2 a 5. |
2. |
Il compenso dei vicepresidenti del consiglio scientifico è di 3 500 EUR per la partecipazione all'intera riunione plenaria o di 1 750 EUR per la partecipazione a parte di essa. |
3. |
Il compenso degli altri membri di cui al punto 1 è di 2 000 EUR per la partecipazione all'intera riunione plenaria o di 1 000 EUR per la partecipazione a parte di essa. |
4. |
Il pagamento è autorizzato dal direttore della struttura esecutiva specifica o da un/a suo/a supplente debitamente autorizzato/a sulla base di un elenco delle presenze convalidato dal presidente del CER e dal direttore della struttura esecutiva specifica o da loro supplenti. L'elenco delle presenze indica se la partecipazione di ciascun membro riguarda l'intera durata della riunione («intera») o meno («parziale»). |
5. |
Per riunioni diverse dalle plenarie, la struttura esecutiva specifica rimborserà se del caso le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del consiglio scientifico necessarie per lo svolgimento delle loro mansioni in base al loro contratto e alle regole della Commissione sulla remunerazione degli esperti esterni (1). |
6. |
Le remunerazioni e le spese di viaggio e di soggiorno sono imputate al bilancio operativo assegnato al programma specifico istituito dalla decisione 2013/743/UE. |
(1) Decisione C(2007) 5858 della Commissione.