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Document 52008IP0183

Principi internazionali di informativa finanziaria e governance dell'Organismo internazionale di normalizzazione contabile
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2008 sui principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS) e la governance dell'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) (2006/2248(INI))

GU C 259E del 29.10.2009, p. 94–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 259/94


Principi internazionali di informativa finanziaria e governance dell'Organismo internazionale di normalizzazione contabile

P6_TA(2008)0183

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2008 sui principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS) e la governance dell'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) (2006/2248(INI))

(2009/C 259 E/17)

Il Parlamento europeo,

visto che il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1),

vista la sua risoluzione del 4 luglio 2006 sui recenti sviluppi e le prospettive in materia di diritto societario (2),

vista la prima relazione della Commissione al Comitato europeo dei valori mobiliari (ESC) e al Parlamento sulla convergenza tra gli IFRS e i principi contabili generalmente ammessi (GAAP) di paesi terzi,

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla governance dell'IASB (Organismo internazionale di normalizzazione contabile) e dell'IASCF (International Accounting Standards Committee Foundation) del luglio 2007,

viste le conclusioni del Consiglio del 10 luglio 2007 sulla governance e il finanziamento dell'IASB e dell'11 luglio 2006 sul finanziamento dell'Organismo internazionale di normalizzazione contabile,

visto il rapporto della BCE del 19 dicembre 2006, dal titolo «Assessment of accounting standards from a financial stability perspective» (valutazione dei principi contabili sotto il profilo della stabilità finanziaria),

vista la lettera dell'EFRAG all'IASB sull'exposure draft (documento d'informazione) relativo ai principi contabili internazionali di informativa finanziaria per le piccole e medie imprese (IFRS per PMI),

viste le lettere inviate il 3 ottobre 2007 dalla presidente della sua commissione per i problemi economici e monetari alla Commissione europea, in risposta alla consultazione della Commissione statunitense di vigilanza sulla borsa valori (SEC), e ai presidenti delle commissioni omologhe del Congresso degli Stati Uniti,

vista la dichiarazione della Commissione, della Financial Services Agency (Agenzia di vigilanza finanziaria) del Giappone, dell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (IOSCO) e della predetta SEC, del 7 novembre 2007, sul rafforzamento della governance dell'IASCF,

vista la decisione della SEC del 21 dicembre 2007 sugli IFRS per le società di emissione straniere,

vista la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (3) e la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (4) (quarta e settima direttiva sul diritto societario),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A6-0032/2008),

A.

considerando che il concetto di IFRS è stato messo a punto al fine di definire concretamente principi globali di informativa finanziaria a livello mondiale per le società quotate in borsa,

B.

considerando che dal gennaio 2005 le società dell'Unione europea quotate in borsa sono tenute ad applicare i principi contabili internazionali nella redazione dei loro conti consolidati,

C.

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, l'IASCF/IASB è stata di fatto elevata al rango di organo normativo,

D.

confermando la sua posizione espressa ai paragrafi da 37 a 39 della suddetta risoluzione del 4 luglio 2006 sui recenti sviluppi e le prospettive in materia di diritto societario,

E.

considerando la necessità che le esperienze e le competenze acquisite dall'Unione europea successivamente all'adozione degli IFRS siano utilizzate nella discussione sull'ulteriore sviluppo dell'IASCF/IASB; considerando che le giurisdizioni che non hanno rinunciato ai propri principi contabili, ma si sono semplicemente impegnate nel processo di convergenza, potrebbero non disporre delle stesse esperienze o competenze,

F.

considerando che i 17 mesi trascorsi prima della nomina del nuovo Presidente dell'IASCF inducono a interrogarsi sull'efficacia dell'attuale processo di selezione e di nomina dei membri di tale organismo,

G.

considerando che l'Unione europea dovrebbe passare da un atteggiamento reattivo a un atteggiamento proattivo nei confronti dell'IASCF/IASB,

H.

considerando che la crisi dei mutui «subprime» dell'estate 2007 ha posto in rilievo l'importanza dell'insieme dei principi contabili, in particolare i concetti di «fair value» e di «mark-to-market», ai fini della stabilità finanziaria,

Organizzazioni internazionali trasparenti e responsabili

1.   è fermamente convinto della necessità di mettere a punto principi di informativa finanziaria globali di elevata qualità;

2.   rileva che l'IASCF è un organismo privato di autoregolamentazione, elevato al rango di organo normativo nell'Unione europea in virtù del regolamento (CE) n. 1606/2002; riconosce qualche preoccupazione per il fatto che l'IASCF/IASB possono mancare di trasparenza e di responsabilità non essendo subordinati al controllo di un governo eletto democraticamente, in quanto le istituzioni dell'Unione europea non hanno previsto a tal fine le corrispondenti procedure e prassi in materia di consultazione e processo decisionale democratico, che sono abituali nelle loro procedure legislative; si compiace tuttavia che l'IASCF/IASB abbiano tentato di porre rimedio a queste carenze, anche mediante l'organizzazione di riunioni con cadenza semestrale, in occasione delle quali l'IASCF esamina l'attività dell'IASB attraverso analisi dell'impatto dei nuovi principi contabili, e l'introduzione di dichiarazioni formalizzate di feedback riguardo alle osservazioni raccolte nel quadro di consultazioni pubbliche, ecc.;

3.   ritiene che, in mancanza di soluzioni soddisfacenti ai problemi connessi all'assetto e il controllo dell'IASCF/IASB, occorra avviare una riflessione sulle condizioni di integrazione dell'IASCF/IASB nel sistema di governance internazionale, ad esempio il Fondo monetario internazionale, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e la Banca mondiale;

4.   sottolinea la necessità della presenza di un maggior numero di rappresentanti con un'esperienza europea all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione, al fine di legittimare un approccio veramente internazionale e di soddisfare la necessità di una considerazione equilibrata del peso dell'Unione europea, che costituisce di gran lunga lo spazio economico più esteso, nonché l'area con il maggior numero di società che applicano gli IFRS; ritiene che tutti i membri del consiglio di amministrazione/garanti dell'IASCF/IASB dovrebbero provenire da paesi che hanno adottato o intendono adottare gli IFRS; appoggia l'introduzione di una disposizione che preveda un equilibrio geografico minimo nella costituzione dell'IASCF, come proposto dai garanti;

5.   prende atto della crescente dimensione teorica dei progetti IASB, la cui complessità e natura teorica sono tali che in particolare le piccole e medie imprese (PMI) non sempre sono in grado di seguirli;

6.   constata che alcune questioni pratiche cui sono confrontate le imprese non sono adeguatamente tenute in considerazione dall'IASB; ritiene che, dal punto di vista degli utilizzatori, è importante che la presentazione della contabilità sotto forma di rendiconto finanziario si presti ad altri usi, ad esempio a fornire informazioni finanziarie agli investitori e a controllare il rendimento o la gestione finanziaria;

7.   è favorevole ad un dibattito pubblico permanente in merito ai principi contabili; a tal fine, è dell'avviso che l'IASB dovrebbe rafforzare le sue procedure per la consultazione delle parti interessate, affinché si tenga conto delle opinioni di tutti gli utilizzatori degli IFRS e degli investitori;

8.   ritiene tuttavia che la governance e la rendicontabilità debbano essere migliorati mediante le seguenti misure:

a)

la creazione di un organo di controllo pubblico in cui siano rappresentate tutte le parti interessate pubbliche dell'IASCF/IASB, in particolare i legislatori e i supervisori; la creazione di un organo che consenta agli attori di mercato rappresentativi, inclusi gli estensori e gli utilizzatori delle giurisdizioni in cui l'applicazione degli IFRS è obbligatoria, di presentare agli organi direttivi dell'IASCF/IASB una relazione annuale sul funzionamento della normalizzazione contabile internazionale;

b)

l'incarico a tale organo di vigilanza di scegliere e di nominare i garanti (trustees), in base a una procedura trasparente che garantisca la competenza dei candidati e una rappresentanza geografica equilibrata di tutte le parti interessate, in modo da rendere più trasparente la procedura di nomina dei garanti e di rafforzare nettamente la loro legittimità;

c)

la garanzia che sia migliorata la composizione dell'IASB, del Consiglio consultivo di normalizzazione (SAC) e dell'International Financial Reporting Interpretation Committee e che i garanti vigilino affinché la procedura di nomina sia trasparente e gli interessi dei vari gruppi siano debitamente tenuti in considerazione;

d)

il rafforzamento della partecipazione dei garanti alla sorveglianza dell'IASB e del suo programma di lavoro, in particolare per quanto riguarda le modalità di elaborazione dello stesso e di attribuzione dei mandati all'IASB;

e)

la garanzia, nella costituzione dell'IASCF, che l'IASB metta a punto soluzioni contabili non solo tecnicamente corrette, ma che riflettano anche ciò gli utilizzatori (investitori, supervisori) e gli estensori dei conti giudicano necessario e possibile; e

f)

la realizzazione di valutazioni d'impatto di tutti i progetti, al fine di determinarne il rapporto costi-benefici (segnatamente per le imprese interessate) e in particolare le ripercussioni sulla stabilità finanziaria;

9.   constata che con la summenzionata dichiarazione del 7 novembre 2007, la Commissione cerca — come aveva fatto nell'aprile 2006 definendo un calendario con le autorità statunitensi —di esperire soluzioni laddove, ai fini di efficacia e di legittimità, sarebbe preferibile svolgere un processo aperto di consultazione e di dibattito al quale la presente risoluzione potrebbe fornire un contributo;

10.   chiede che i miglioramenti della rendicontabilità e del governo dell'IASCF/IASB non creino un'eccessiva burocrazia ed evitino una politicizzazione inopportuna delle questioni tecniche;

11.   ritiene che, prima di procedere all'elaborazione di un principio, l'IASB debba tener conto delle esigenze e delle informazioni pertinenti di cui gli utilizzatori (revisori contabili, investitori, supervisori) ritengono di aver bisogno;

12.   invita l'IASB a effettuare, prima dell'adozione di un nuovo principio, studi di impatto su tutte le parti interessate, tenendo conto della diversità geografica e delle strutture di mercato accoglie favorevolmente l'annuncio dei garanti dell'IASCF della loro intenzione di fare riferimento, nella loro relazione annuale per il 2007, a verifiche post-attuazione e a dichiarazioni di feedback;

13.   ritiene che l'uso di parti degli IFRS non solamente come ultima opzione andrebbe a scapito delle società dell'Unione europea quotate in borsa;

14.   ritiene che in questo settore il diritto di iniziativa della Commissione debba essere combinato con un adeguato processo di consultazione preliminare;

15.   concorda con il Consiglio sul fatto che le misure adottate al fine di migliorare la struttura di governance dell'IASB devono essere attuate sulla base di un adeguato programma di lavoro; ritiene che lo stesso principio valga per le misure proposte dal Parlamento;

16.   ritiene che il Parlamento dovrebbe essere seriamente consultato in tempo utile in merito al piano di lavoro, nonché alla definizione di priorità e alla direzione di nuovi progetti relativi alla definizione di nuovi principi; invita al riguardo ad avviare una consultazione tempestiva del Parlamento;

17.   ritiene che la struttura finanziaria dell'IASCF/IASB, basata attualmente per lo più su contributi volontari anche di imprese e società di revisione contabile, sollevi dei problemi; a tale proposito, chiede all'IASCF/IASB di verificare in che modo possa essere modificato il sistema finanziario cosicché, in primo luogo, i paesi che fanno parte di tutti i gruppi di utilizzatori partecipino adeguatamente al finanziamento, in secondo luogo, siano evitati i conflitti di interesse tra i finanziatori e gli utilizzatori e, in terzo luogo, sia garantito un accesso universale ai principi contabili; chiede che la Commissione valuti se e a quali condizioni potrebbe contribuire al finanziamento;

18.   ritiene che un finanziamento trasparente e stabile dell'IASCF/IASB rivesta un'importanza fondamentale; invita la Commissione a esaminare se e come potrebbe essere messo a punto un metodo di finanziamento dell'Unione europea;

Applicazione degli IFRS nell'Unione europea

19.   ritiene indispensabile che la Comunità si esprima in modo più coerente al fine di esercitare la massima influenza durante l'intero processo di elaborazione, interpretazione e applicazione dei principi contabili;

20.   prende atto del contributo degli IFRS nel garantire una maggiore comparabilità dei bilanci tra paesi, tra concorrenti nell'ambito dello stesso settore industriale e tra i diversi settori industriali;

21.   prende atto dei meriti degli IFRS, che non riguardano solamente gli aspetti tecnici contabili, ma sono vantaggiosi anche per i mercati dei capitali e per l'Unione europea in quanto leader mondiale;

22.   constata che la Tavola rotonda sull'applicazione uniforme degli IFRS nell'Unione europea (5), avviata dalla Commissione nel 2004 all'inizio dell'attuale legislatura, non ha risposto alle aspettative quanto alla sua capacità di esprimere chiaramente il punto di vista e gli interessi dell'Unione europea;

23.   sottolinea che il successo degli IFRS dipende dalla coerenza in sede di adozione e di applicazione, ma ricorda che si tratta di norme basate su principi e che pertanto la coerenza non dovrebbe essere perseguita a scapito di un giudizio professionale;

24.   concorda con il Consiglio sul fatto che le conclusioni della summenzionata tavola rotonda devono essere tenute maggiormente in considerazione nei lavori dell'IASB sui principi;

25.   constata che alla procedura europea di omologazione comunitaria partecipano numerosi soggetti; sottolinea, in particolare, che la Commissione riceve contributi da vari soggetti le cui competenze presentano evidenti sovrapposizioni; rileva al riguardo che ciò lascia spazio a un miglioramento dell'efficienza e della trasparenza della procedura;

26.   ritiene che i forum nell'ambito dei quali la Comunità riesce a fare ascoltare la propria voce (il Comitato di regolamentazione contabile o l'EFRAG) non le consentono di interagire su un piano di parità con gli Stati che dispongono di strutture basate sui poteri centrali di regolatori e supervisori (quali ad esempio il Financial Accounting Standards Board e la SEC negli Stati Uniti o l'Accounting Standards Board e l'Agenzia di vigilanza finanziaria in Giappone);

27.   è del parere che la creazione di una struttura più razionalizzata a livello di Unione europea, che tenga conto delle strutture nazionali per le questioni relative ai principi contabili, potrebbe eventualmente contribuire alla semplificazione, in particolare laddove siano stati sciolti alcuni organi esistenti, rafforzando contestualmente il ruolo che l'Unione europea dovrebbe svolgere a livello globale; invita la Commissione a elaborare e a presentare una proposta, di concerto con il Parlamento europeo, con gli Stati membri e con il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, relativa alla creazione di una struttura a livello di Unione europea che costituisca un interlocutore legittimo sul piano internazionale e garantisca un'interpretazione e un'applicazione uniformi dei principi;

28.   si compiace del modo in cui ha esercitato la sua autorità in questo settore e sottolinea che con la modifica della procedura di comitatologia il Parlamento sarà maggiormente coinvolto nell'elaborazione e nell'omologazione degli IFRS; constata, tuttavia, che il Parlamento parteciperà formalmente solo all'ultima fase della procedura di omologazione; chiede, anche per ragioni di risparmio di tempo, la garanzia che il Parlamento europeo sia consultato seriamente in merito alla procedura sin dall'elaborazione del programma di lavoro dell'IASB e dall'esame del progetto relativo a un nuovo principio contabile, onde evitare di creare una variante comunitaria degli IFRS o di dover apportare modifiche in una fase successiva;

29.   chiede che un principio contabile possa essere elaborato e modificato solo qualora ne sia stata accertata l'effettiva necessità e utilità, sulla base di un'accurata analisi costi-benefici e un adeguato processo di consultazione preliminare;

30.   ritiene che occorra prestare una particolare attenzione quanto meno ai seguenti aspetti:

a)

impostazione quadro dell'IASB (base concettuale per le attività dell'IASB): ricorda a tale riguardo che i bilanci vengono redatti non solo per gli investitori sul mercato dei capitali, ma anche per numerosi altri soggetti, quali ad esempio i creditori, i lavoratori dipendenti, le autorità, i proprietari e i clienti;

b)

marchio IAS/IFRS (presentazione dei bilanci): sottolinea che l'IASB dovrebbe elaborare soluzioni tenendo conto delle esigenze delle diverse giurisdizioni che applicano gli IFRS in maniera vincolante;

c)

IAS 23 e IAS 39: invita l'IASB ad inglobare nell'IAS 32 una definizione di fondi propri che consenta a tutte le forme societarie, in particolare alle cooperative e alle società di persone, di dichiarare in bilancio come fondi propri il capitale messo a disposizione dagli azionisti, nonché a trovare una soluzione, in relazione alla contabilizzazione delle operazioni di copertura (hedge accounting), che si fondi sull'effettiva gestione del rischio da parte degli istituti bancari;

d)

aggregazioni di imprese (contabilizzazione delle acquisizioni di altre imprese): ricorda che l'IASB dovrebbe mettere a punto soluzioni per quanto concerne il campo di applicazione del principio del fair value;

e)

criterio del fair value: ritiene che l'IASB dovrebbe adottare la sua decisione sulla base dell'esito della consultazione e limitare l'applicazione di tale principio tenuto conto delle conseguenze di un siffatto processo;

f)

concessioni di servizio (accordi in base ai quali un'impresa — il concessionario — mediante un contratto con un concedente — normalmente un governo — riceve il diritto e si assume l'obbligo di fornire servizi pubblici); ricorda che occorre individuare soluzioni equilibrate;

g)

rendicontazione dei risultati (descrizione e presentazione di tutti i cambiamenti constatati nell'attivo e nel passivo, risultanti da transazioni o altri eventi che non siano connessi alle transazioni di proprietà); rammenta la necessità di individuare soluzioni equilibrate;

31.   è del parere che l'applicazione del principio del fair value possa essere onerosa per le società e possa portare a valutazioni non realistiche; ad esempio in assenza di una valutazione da parte di mercati reali, l'applicazione del principio del fair value potrebbe non essere indicativa del valore reale delle società; ritiene inoltre che occorra tener presente che l'applicazione del principio del fair value alle attività e passività finanziarie non conduce sempre a valutazioni realistiche;

32.   ritiene che l'elaborazione, l'entrata in vigore e l'interpretazione degli IFRS, in considerazione dei potenziali legami tra tali principi e la fiscalità, possano avere un impatto alquanto sostanziale sugli Stati membri;

33.   si compiace della prassi sviluppata dalla sua commissione per i problemi economici e monetari sin dall'inizio dell'attuale legislatura di tenere una volta all'anno un'audizione con il Presidente dell'IASB e incontri informali con i membri dell'IASCF e chiede che in futuro i Presidenti dell'IASB e dell'IASCF trasmettano una relazione annuale al Parlamento su tutte le questioni rilevanti per quest'ultimo (in particolare il programma di lavoro, le decisioni in materia di personale, il finanziamento, i principi controversi);

34.   esprime preoccupazione, pur sostenendo l'intenzione dell'IASB di migliorare i principi esistenti, per il fatto che l'effettuazione di continui adeguamenti e persino di piccole modifiche possa risultare dispendiosa e sfociare in costosi cambiamenti per le società di grandi dimensioni; è dell'avviso che sarebbe opportuno apportare modifiche solamente qualora esse risultino necessarie sulla base di un'analisi costi-benefici;

Gli IFRS per le PMI

35.   constata che l'IASB sta realizzando un'ampia consultazione nonché verifiche sul campo in merito al proprio exposure draft sugli IFRS per le PMI; chiede che in futuro i risultati ottenuti da tali consultazioni e verifiche vengano tenuti più seriamente in considerazione rispetto a quanto avvenuto con il documento di informazione sugli IFRS per le PMI; rileva che ciò è necessario qualora l'Unione europea intenda tener conto degli IFRS per le PMI oppure adottare principi comunitari per le PMI con l'obiettivo di farli convergere con gli IFRS per le PMI;

36.   ritiene che vi sia un ampio consenso tra le PMI sul fatto che l'IFRS proposto dall'IASB risulta eccessivamente complesso per le PMI e che in molti casi si rinvii ancora al volume completo degli IFRS («full IFRS»); ritiene che gli obblighi connessi siano troppo estesi e che l'onere relativo all'obbligo di fornire informazioni sia sproporzionato rispetto ai benefici che ne derivano; è preoccupato per il fatto che l'exposure draft è stato elaborato assumendo come riferimento PMI di dimensioni relativamente grandi (con oltre 50 dipendenti), mentre che la maggior parte delle PMI hanno dimensioni inferiori; rileva che l'intenzione dell'IASB di modificare i principi ogni due anni è una fonte di preoccupazione per le PMI; osserva tuttavia che ciò potrebbe rappresentare una valida soluzione transitoria per le PMI di dimensioni maggiori o in espansione, ma sottolinea che non dovrebbe costituire una tappa di armonizzazione obbligatoria;

37.   ritiene che il fatto di promuovere (o di incoraggiare) l'applicazione su base volontaria degli IFRS non sia privo di rischi; è del parere che se alcuni Stati membri decidessero di applicare gli IFRS definitivi per le PMI, nella versione decisa dell'IASB, ciò causerebbe una frammentazione del mercato interno e potrebbe addirittura essere dannoso per la contabilità delle PMI nell'intera Unione europea;

38.   sottolinea che all'IASB non è stato attribuito alcun mandato politico relativo all'elaborazione di IFRS per le PMI; rileva che la procedura di omologazione è valida solamente per i principi contabili internazionali e le interpretazioni per le società quotate in borsa; osserva altresì che la procedura di omologazione non può essere utilizzata per l'omologazione degli IFRS per le PMI;

39.   propone di valutare innanzitutto se le PMI dell'Unione europea trarranno vantaggi da un principio elaborato dall'IASB; rileva che l'IASB si considera solitamente un organismo di normalizzazione a tutela degli interessi degli investitori sul mercato dei capitali; riconosce che nelle sue conclusioni («Basis for conclusions») l'IASB conferma che le esigenze delle PMI e quelle degli investitori sul mercato dei capitali non sono identiche; si chiede se all'interno dell'IASB esista attualmente un equilibrio sufficiente per quanto riguarda le PMI; riconosce tuttavia che da altre parti del mondo potrebbe provenire una richiesta di elaborazione di principi per le PMI e propone di procedere ad una valutazione più esaustiva di tale richiesta; sottolinea che ciò non pregiudica l'accettazione da parte dell'Unione europea di un ulteriore principio;

40.   ricorda che il quadro giuridico per i conti annuali delle PMI nell'Unione europea è costituito dalla quarta e dalla settima direttiva sul diritto societario e che deve ancora essere accertato qual è il rapporto tra gli IFRS proposti dall'IASB per le PMI e la quarta e settima direttiva sul diritto societario; ritiene che tali direttive potrebbero costituire la base per gli obblighi contabili per le PMI dell'Unione europea, incluse le società di persone;

41.   ritiene che l'Unione europea dovrebbe valutare attentamente i vantaggi derivanti dall'impegno a rispettare un IFRS per le PMI o in alternativa dall'elaborazione di una propria soluzione globale e indipendente per le PMI; è altresì del parere che una soluzione a livello di Unione europea potrebbe inserirsi nel quadro concettuale degli IFRS, senza tuttavia obbligare le PMI ad applicare integralmente questi ultimi;

42.   ritiene che gli obblighi contabili per le PMI dell'Unione europea debbano corrispondere alle esigenze degli utilizzatori e raccomanda pertanto di procedere a una nuova analisi accurata delle loro esigenze;

43.   incoraggia la Commissione, alla luce di quanto precede, a proseguire le sue attività sulla semplificazione del diritto societario e sui metodi di contabilità e di revisione contabile per le PMI, applicando gli atti legislativi pertinenti, in particolare la quarta e la settima direttiva sul diritto societario;

44.   rileva che le norme in materia di contabilità influiscono sensibilmente sul diritto commerciale nel suo insieme e che un nuovo IFRS per le PMI avrebbe ripercussioni di ampia portata su questa categoria di imprese e, in particolare, inciderebbe notevolmente sulle legislazioni nazionali in materia di fiscalità delle imprese; constata che un IFRS per le PMI basato sul principio del fair value è contrario al principio del mantenimento del capitale, che prevale in altre giurisdizioni, e non è sempre nell'interesse (fiscale) delle PMI;

45.   ritiene che un IFRS per le PMI debba tener conto del fatto che nell'Unione europea esistono diverse forme di imprese (ad esempio le società di persone e le cooperative) e che debba pertanto includere una definizione chiara dei fondi propri che tenga conto delle particolari esigenze delle PMI;

46.   si rammarica che il progetto di IFRS per le PMI non tenga adeguatamente conto del fatto che i destinatari dei conti delle PMI sono essenzialmente azionisti personali, creditori, partner commerciali e dipendenti piuttosto che investitori anonimi come nel caso delle società quotate in borsa, e che i predetti destinatari sono maggiormente interessati a un rapporto d'affari a lungo termine che non a un investimento a breve termine;

47.   invita la Commissione a organizzare un'ampia procedura di consultazione su un quadro contabile per le PMI a livello di Unione europea sulla falsariga delle proposte legislative abituali e a revocare il proprio impegno ad attuare e ad adottare IFRS per le PMI, evitando in tal modo un'applicazione parallela di norme nell'Unione europea fino a quando tale processo interno all'Unione stessa non sarà stato concluso; incoraggia la Commissione a esaminare l'opportunità di ridurre l'onere amministrativo per le PMI nel settore della rendicontazione e della revisione contabile;

48.   riconosce tuttavia che esiste una necessità generale di semplificare la contabilità e le misure di revisione contabile per le PMI e ricorda che le queste ultime creano posti di lavoro e costituiscono un motore di crescita economica;

Calendario per la convergenza e l'equivalenza

49.   ricorda che l'obiettivo ultimo dell'insieme degli attori internazionali deve essere l'adozione degli IFRS; prende atto della tensione esistente tra l'intenzione di raggiungere una massima convergenza e il desiderio di preservare la piena competenza dell'Unione europea quanto alla possibilità di discostarsi dal consenso raggiungibile a livello globale; rileva che le deroghe ai principi globali andrebbero limitate al minimo necessario nell'Unione europea e in altre parti del mondo; ritiene che i paesi terzi dovrebbero trattare con l'Unione europea in quanto singola entità e non separatamente con i 27 Stati membri, e che i processi di convergenza avviati con sistemi preesistenti possono essere accettati soltanto delle tappe intermedie;

50.   rileva l'importanza e l'opportunità di definire principi globali e di garantire la convergenza e riconosce che la convergenza globale dei principi contabili procede a ritmi sempre più serrati;

51.   sostiene l'idea della convergenza e dell'equivalenza; sottolinea tuttavia che la convergenza con i principi di alcuni paesi terzi deve basarsi su una valutazione preliminare dei vantaggi e dell'impatto che tale cambiamento avrebbe sugli estensori e gli utilizzatori dei rendiconti finanziari dell'Unione europea, in particolare sulle PMI, e invita l'IASB a tenerne conto nella sua attività;

52.   constata che i lavori sulla convergenza stanno avanzando e prevede il pericolo che in tale processo si tenga probabilmente conto soprattutto del contesto economico e del diritto societario dei grandi paesi terzi, mentre il contesto dell'Unione europea svolgerebbe un ruolo di secondo piano;

53.   prende atto che il 20 giugno 2007 la SEC ha proposto di approvare i bilanci presentati da società emittenti straniere senza riconciliazioni, a condizione che essi fossero redatti sulla base della versione inglese degli IFRS quale adottata dall'IASB; sottolinea l'obiettivo è che gli IFRS incorporati dall'Unione europea nella legislazione in vigore siano approvati dalla SEC;

54.   si compiace dei progressi compiuti nell'attuazione del calendario definito dall'Unione europea e dagli Stati Uniti in materia di contabilità e del recente annuncio da parte della SEC di autorizzare le società di emissione private straniere a presentare bilanci conformi agli IFRS senza riconciliazione con i GAAP statunitensi; appoggia l'approccio illustrato dalla Commissione nella sua lettera indirizzata alla SEC del 26 settembre 2007;

55.   ricorda che la determinazione dell'Unione europea nell'esigere che tutte le società quotate in borsa redigano i loro conti consolidati conformemente agli IFRS, a decorrere dall'inizio del 2005, ha contribuito notevolmente ad accrescere l'interesse globale per gli IFRS;

56.   ricorda che il 30 aprile 2007 il Presidente degli Stati Uniti d'America, la Presidente del Consiglio europeo e il Presidente della Commissione europea hanno firmato una dichiarazione congiunta UE-USA a seguito del summit annuale, che sul tema dell'informativa finanziaria prevede: «Mercati finanziari. Promuovere e adoperarsi per garantire le condizioni per il riconoscimento, entro il 2009 o possibilmente prima, dei Principi contabili generalmente ammessi statunitensi e dei Principi internazionali di informativa finanziaria in entrambe le giurisdizioni, senza bisogno di riconciliazioni.»;

57.   ricorda che la questione a tutt'oggi irrisolta dell'attribuzione della competenza in materia di interpretazione definitiva degli IFRS tra le diverse giurisdizioni che li applicano, con il conseguente rischio di interpretazioni contraddittorie; sottolinea che solo le autorità e i tribunali europei possono dare un'interpretazione definitiva degli IFRS comunitari e invita la Commissione a garantire che questa situazione rimanga immutata; ritiene che la Commissione debba sviluppare, in collaborazione con gli Stati membri e con il Parlamento europeo, un sistema che garantisca un'interpretazione e un'applicazione uniformi degli IFRS in tutta l'Unione europea;

*

* *

58.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, all'International Accounting Standards Committee Foundation e all'Organismo internazionale di normalizzazione contabile.


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 114.

(3)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(4)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(5)  Alla tavola rotonda partecipano rappresentanti dell'IASB, del Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, dell'EFRAG, della Fédération des Experts Comptables Européens (FEE), di Businesseurope, di società di revisione contabile e della Commissione europea; si tratta di un forum di discussione su questioni fondamentali, senza dare alcuna interpretazione dei principi esistenti.


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