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Document 52013AE8092

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi COM(2013) 814 final — 2013/0400 (CNS)

GU C 226 del 16.7.2014, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 226/40


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi

COM(2013) 814 final — 2013/0400 (CNS)

2014/C 226/07

Relatore: DANDEA

Il Consiglio dell'Unione europea, in data 16 dicembre 2013, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 115 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi

COM(2013) 814 final — 2013/0400 (CNS).

La sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 13 marzo 2014 (relatore: DANDEA).

Alla sua 497a sessione plenaria, dei giorni 25 e 26 marzo 2014 (seduta del 25 marzo), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 145 voti favorevoli, 3 voti contrari e 10 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la proposta di direttiva (1) recante modifica della direttiva 2011/96/UE relativa al regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie, poiché la considera un importante passo avanti nell'attuazione del Piano d'azione per rafforzare la lotta all'evasione fiscale (2).

1.2

Considerando che gli Stati membri registrano ogni anno perdite per diversi miliardi di euro dovute alle frodi fiscali e all'evasione fiscale, ma anche alla pianificazione fiscale aggressiva che in molti casi si realizza facendo leva sulle carenze e le incongruenze tra le legislazioni nazionali, il CESE ritiene giustificata la proposta della Commissione, che mira all'attuazione della norma generale antiabuso prevista dalla raccomandazione (3) della Commissione.

1.3

Il CESE approva l'armonizzazione del trattamento applicato ai gruppi transfrontalieri in materia di tassazione degli utili, dal momento che è noto che, in determinate circostanze, le disposizioni della vigente direttiva consentono a tali gruppi di avvalersi di strumenti finanziari ibridi, il che permette loro di ottenere vantaggi fiscali che comportano una distorsione della concorrenza nell'ambito del mercato unico.

1.4

Tenuto conto del carattere generale della citata norma antiabuso, il CESE raccomanda agli Stati membri che, nel dare attuazione alla direttiva in esame, tengano presente non solo la raccomandazione della Commissione sulla pianificazione fiscale aggressiva ma anche l'interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'UE, la quale ha stabilito il principio secondo cui nella lotta contro le pratiche commerciali abusive non si può andare oltre il principio generale di diritto comunitario. Il Comitato raccomanda alla Commissione di elaborare una raccomandazione che sia di ausilio agli Stati membri per recepire la direttiva nel modo più corretto sotto il profilo giuridico.

1.5

Il CESE invita gli Stati membri a prefiggersi, nel quadro del recepimento della direttiva, la formulazione di una definizione quanto più possibile chiara dal punto di vista giuridico dei concetti di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 2, della proposta di direttiva, per garantirne un'attuazione quanto più possibile corretta senza generare complicazioni né per le imprese né per le amministrazioni fiscali. Pertanto, sarebbe opportuno che espressioni quali transazione [...] di puro artificio, comportamento ragionevole in ambito commerciale o transazioni [...] di natura circolare venissero trasposte in una forma giuridica quanto più chiara possibile, per evitare l'insorgere di problemi di applicazione della direttiva per le imprese, le amministrazioni fiscali o il sistema giudiziario.

2.   La proposta della Commissione

2.1

La proposta della Commissione intende rimediare alle incongruenze tra le legislazioni nazionali in materia di strumenti finanziari ibridi nel campo di applicazione della direttiva sulle società madri e figlie, e introdurre una norma generale antiabuso al fine di tutelare il funzionamento della direttiva.

2.2

La base giuridica della proposta di direttiva è l'articolo 115 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in forza del quale il Consiglio può stabilire direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno; la Commissione ritiene infatti che la presentazione di una proposta di direttiva sia l'unica opzione possibile per attuare la norma generale antiabuso.

2.3

La proposta è necessaria in quanto la reazione dei singoli Stati membri alle incongruenze tra gli strumenti finanziari ibridi non risolverebbe il problema, dato che quest'ultimo è dovuto in larga misura all'interazione tra le legislazioni nazionali.

2.4

Sebbene l'attuale direttiva sulle società madri e figlie contenga una clausola antiabuso, questa manca di chiarezza ed è fonte potenziale di confusione. L'inserimento nella direttiva di una norma generale antiabuso, che sia conforme al contenuto della raccomandazione della Commissione, servirà ad eliminare questi punti pochi chiari e offrirà agli Stati membri uno strumento più efficace.

3.   Osservazioni generali e specifiche

3.1

Il CESE si è espresso (4) a favore della presente proposta di modifica della direttiva sulle società madri e figlie, e ha raccomandato agli Stati membri di darle attuazione in tempi ragionevoli.

3.2

Nel quadro di tale revisione, il Comitato ha chiesto di introdurre l'obbligo per le imprese multinazionali di redigere separatamente la situazione contabile per ogni paese in cui esse operano, precisando il volume della produzione realizzata e gli utili registrati. La presentazione dei dati contabili sotto questa forma faciliterebbe l'individuazione dei soggetti che abusano del transfer pricing, ossia della fissazione dei prezzi delle transazioni infragruppo, o che promuovono la pianificazione fiscale aggressiva. Inoltre, il Comitato ha raccomandato l'adozione di un regolamento sulla tassazione degli utili delle imprese sulla base di un insieme di norme comuni. Il CESE deplora che nell'elaborare la proposta di direttiva in esame non si sia tenuto adeguatamente conto di questi elementi.

3.3

Il CESE esorta la Commissione ad assistere gli Stati membri nell'attuazione della direttiva. Per far ciò, la Commissione dovrebbe presentare una raccomandazione atta a chiarire gli aspetti legati al recepimento, sotto il profilo giuridico, dei concetti ricompresi nella norma generale antiabuso.

3.4

Il Comitato sottolinea che dare attuazione alla direttiva introducendo una serie di definizioni formulate assai genericamente può creare gravi difficoltà sia alle imprese che alle amministrazioni fiscali.

3.5

Nel quadro dell'attuazione dell'articolo 1 bis, paragrafo 2, della proposta di direttiva occorre una definizione chiara del concetto di transazione [...] di puro artificio. Il CESE raccomanda in proposito agli Stati membri di avvalersi delle disposizioni contenute nella Guida dell'OCSE (5), in particolare di quelle sulle ristrutturazioni di imprese. Raccomanda inoltre di avvalersi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE in merito al concetto di wholly artificial arrangements («costruzioni di puro artificio»). Una transazione non va automaticamente considerata «di puro artificio» o «artificiosa» per il semplice fatto che essa viene realizzata nella forma più vantaggiosa sotto il profilo fiscale.

3.6

Nel quadro dell'attuazione dell'articolo 1 bis, paragrafo 2, lettera b), della proposta di direttiva, il CESE ritiene necessario definire chiaramente il concetto di comportamento ragionevole in ambito commerciale. L'inserimento nella legislazione nazionale di una formula di questo tipo senza che ne venga data una definizione chiara creerà delle difficoltà per il sistema giudiziario in caso di vertenze che abbiano per oggetto il «comportamento in ambito commerciale».

3.7

Il Comitato ritiene necessario, nel quadro dell'attuazione della proposta di direttiva, chiarire gli aspetti relativi alle transazioni «di natura circolare». Nella pratica commerciale esistono transazioni circolari dotate di sostanza economica e che vengono realizzate nel rispetto delle norme di legge: tali transazioni dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione delle disposizioni fiscali che recepiranno la proposta di direttiva in esame.

3.8

Il CESE esorta gli Stati membri a sfruttare l'opportunità offerta dal recepimento della direttiva in esame per semplificare le legislazioni nazionali in materia di tassazione degli utili. Potrebbe trattarsi di un primo passo verso l'armonizzazione a livello europeo delle norme in questo settore.

Bruxelles, 25 marzo 2014

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  COM(2013) 814 final.

(2)  COM(2012) 722 final.

(3)  C(2012) 8806 final.

(4)  GU C 67 del 6.3.2014, pag. 68.

(5)  OECD Model Tax Convention (Modello di convenzione fiscale dell'OCSE), capitolo C5, articoli 9181 e 9182.


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