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Document 52013IP0498
European Parliament resolution of 20 November 2013 on the location of the seats of the European Union’s Institutions (2012/2308(INI))
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 sull'ubicazione delle sedi delle istituzioni dell'Unione europea (2012/2308(INI))
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 sull'ubicazione delle sedi delle istituzioni dell'Unione europea (2012/2308(INI))
GU C 436 del 24.11.2016, p. 2–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 436/2 |
P7_TA(2013)0498
Fissazione delle sedi delle istituzioni dell'Unione europea
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 sull'ubicazione delle sedi delle istituzioni dell'Unione europea (2012/2308(INI))
(2016/C 436/01)
Il Parlamento europeo,
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visti gli articoli 232 e 341 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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visto il protocollo n. 6, allegato ai trattati, sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea, |
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visti gli articoli 10, 14 e 48 del trattato sull'Unione europea (TUE), |
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viste la sua posizione dichiarata su questa materia, in particolare la sua raccomandazione del 21 giugno 1958 (1), la sua risoluzione del 7 luglio 1981 sulla sede delle istituzioni della Comunità europea e segnatamente del Parlamento europeo (2), le sue raccomandazioni per la Conferenza intergovernativa del 13 aprile 2000 (3) nonché le sue risoluzioni annesse ai documenti: la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 intitolata «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva» (4); la sua risoluzione del 10 maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione I — Parlamento europeo (5), la sua risoluzione del 16 febbraio 2012 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2013, sezione I — Parlamento europeo, sezione II — Consiglio, sezione IV — Corte di giustizia, sezione V — Corte dei conti, sezione VI — Comitato economico e sociale europeo, sezione VII — Comitato delle regioni, sezione VIII — Mediatore europeo, sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati, sezione X — Servizio europeo per l'azione esterna (6), la sua risoluzione del 29 marzo 2012 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2013 (7) e la sua risoluzione del 4 luglio 2012 sul mandato per il trilogo relativo al progetto di bilancio 2013 (8), |
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viste le interrogazioni scritte E-000181-2007, E-006174-2009, E-006258-2009, E-002934-2012, E-002935-2012, E-004134-2012 e E-004135-2012 alla Commissione e al Consiglio, |
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viste le relazioni del Segretario generale del settembre 2002 e dell'agosto 2013, riguardanti i costi connessi al mantenimento di tre luoghi di lavoro, |
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vista la relazione del gruppo di lavoro congiunto dell'Ufficio di presidenza e della commissione per i bilanci sul bilancio del Parlamento per il 2012, |
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viste le sue relazioni di attività per il 1993-1999, 1999-2004, 2004-2009 e 2009-2011, |
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vista la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, in particolare la causa C-230/81 (9), la causa C-345/95 (10) e le cause riunite C-237/11 e C-238/11 (11), |
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vista la petizione n. 630/2006, presentata dalla Campagna per una sede unica, alla quale hanno aderito oltre un milione di cittadini dell'Unione, |
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vista la votazione in Aula del 23 ottobre 2012, in cui la maggioranza (78 %) dei suoi deputati ha invitato gli Stati membri a rivedere le loro opinioni sulla questione di Strasburgo quale sede ufficiale del Parlamento; |
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visti l'articolo 5, paragrafo 3, gli articoli 29, 41, 48, 74 bis e 201 nonché l'articolo 202, paragrafo 4, del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per le petizioni (A7-0350/2013), |
A. |
considerando che l'articolo 341 TFUE stabilisce che le sedi delle istituzioni dell'Unione sono fissate d'intesa comune dai governi degli Stati membri; |
B. |
considerando che la decisione degli Stati membri figura al protocollo n. 6, allegato ai trattati, in cui viene stabilito che Bruxelles è la sede della Commissione, del Consiglio (che nei mesi di aprile, giugno e ottobre si riunisce a Lussemburgo) del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, che Lussemburgo è la sede della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti e della Banca europea per gli investimenti, che Francoforte è la sede della Banca centrale europea e che l'Aia è la sede dell'Ufficio europeo di polizia; |
C. |
considerando che la decisione degli Stati membri su tali sedi è stata raggiunta nel quadro di un accordo più ampio, tenendo conto dell'evoluzione storica dell'Unione europea e delle sue istituzioni, nonché delle considerazioni sulla dispersione geografica; |
D. |
considerando che la presente relazione si incentrerà soprattutto sulla questione della sede e delle modalità di funzionamento del Parlamento, in quanto unica istituzione direttamente eletta dai cittadini europei e direttamente responsabile davanti agli stessi, che svolge un ruolo specifico e unico e la cui funzione ha subito le modifiche più sostanziali rispetto a tutte le altre istituzioni dell'UE; |
E. |
considerando che il protocollo n. 6 allegato ai trattati stabilisce che il Parlamento ha sede a Strasburgo, ove si tengono 12 tornate plenarie mensili, compresa la tornata del bilancio, che le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles, che le sue commissioni si riuniscono a Bruxelles e che il suo segretariato generale e i suoi servizi restano a Lussemburgo; |
F. |
considerando che gli articoli 10 e 14 TUE stabiliscono che il funzionamento dell'Unione europea si fonda sulla democrazia rappresentativa, che i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo e che il Parlamento esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa; |
G. |
considerando che a norma dell'articolo 232 TFUE il Parlamento può approvare il proprio regolamento, in base al quale può stabilire la durata delle sedute plenarie, conformemente ai trattati e alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea; |
H. |
considerando che la Corte di giustizia europea ha affermato che l'ubicazione della sede non deve ostacolare il buon funzionamento del Parlamento; che la Corte ha altresì affermato che, sebbene esistano svantaggi e costi dovuti alla pluralità dei luoghi di lavoro, qualsiasi modifica della sede o dei luoghi di lavoro richiederebbe una modifica del trattato e, pertanto, l'accordo degli Stati membri; |
I. |
considerando che il Parlamento ha subito una completa trasformazione, dall'organo consultivo composto da 78 deputati distaccati che, per motivi principalmente pratici, condividevano le loro strutture con l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa a Strasburgo, al Parlamento a pieno titolo e direttamente eletto composto da 766 deputati che oggi esercita le funzioni di co-legislatore su un piano di parità con il Consiglio; |
J. |
considerando che la crescita della sua capacità legislativa si manifesta nell'aumento del numero di procedure di codecisione (ora procedure legislative ordinarie), passato da 165 nella legislatura 1993-1999 a 454 nella legislatura 2004-2009 e a un numero ancora superiore nell'attuale legislatura; |
K. |
considerando che l'evoluzione del ruolo del Parlamento si riflette anche nell'aumento del 150 % delle riunioni interistituzionali, che sono passate da 16 000 a un numero stimato a 40 000 tra il 2009 e il 2013, e nei costanti negoziati e triloghi con la Commissione, il Consiglio e i singoli Stati membri, che ora partecipano al processo legislativo, il che ha determinato un netto aumento del numero di accordi in prima lettura, dal 28 % nella legislatura 1999-2004 al 72 % nella legislatura 2004-2009; |
L. |
considerando che la struttura del calendario del Parlamento (fissata in occasione del Consiglio europeo di Edimburgo del 1992) è precedente a tutte le modifiche apportate al suo ruolo con l'adozione dei trattati di Maastricht, di Amsterdam, di Nizza e di Lisbona; |
M. |
considerando che il Consiglio e il Consiglio europeo hanno già concentrato le loro attività a Bruxelles, dove ora si tengono esclusivamente tutte le riunioni del Consiglio europeo, che in precedenza si tenevano sempre nel paese della Presidenza di turno; |
N. |
considerando che la distanza geografica tra le sedi ufficiali degli organi colegislativi, 435 km, isola il Parlamento non soltanto dal Consiglio e dalla Commissione, ma anche da altri soggetti quali ONG, organizzazioni della società civile e rappresentanze degli Stati membri e da una delle più grandi comunità del giornalismo internazionale al mondo; |
O. |
considerando che, secondo le stime, i costi aggiuntivi annuali derivanti dalla dispersione geografica del Parlamento sono compresi tra 156 milioni di EUR e 204 milioni di EUR (12), ovvero ammontano a un importo equivalente a circa al 10 % del bilancio annuale del Parlamento, mentre l'impatto ambientale è altrettanto importante in quanto le emissioni di CO2 associate agli spostamenti da e verso i tre luoghi di lavoro sono comprese, secondo le stime, tra 11 000 (13) e 19 000 tonnellate (14); |
P. |
considerando che le attuali modalità di lavoro del Parlamento impongono costi e trasferimenti supplementari anche alle altre istituzioni dell'Unione europea, in particolare alla Commissione e al Consiglio, alle rappresentanze degli Stati membri dell'UE, ai giornalisti e ai rappresentanti della società civile; |
Q. |
considerando che il 78 % di tutte le missioni del personale statutario del Parlamento (in media 3 172 al mese) sono la diretta conseguenza della sua dispersione geografica; che, sebbene gli edifici del Parlamento a Strasburgo siano attualmente utilizzati per soli 42 giorni all'anno (restando inutilizzati l'89 % del tempo), è necessario provvedere al loro riscaldamento, al personale di servizio e alla loro manutenzione durante tutto l'anno; |
R. |
considerando che la spesa imputabile alla dispersione geografica del Parlamento costituisce un importante ambito di potenziali risparmi, in particolare alla luce dell'attuale clima economico; |
S. |
considerando che il Parlamento, sin dalla sua proposta avanzata nel 1958 di avere la propria sede in prossimità del Consiglio e della Commissione, ha ripetutamente espresso in numerose relazioni e dichiarazioni il proprio auspicio di dotarsi di modalità operative più pratiche ed efficienti; |
T. |
considerando che i cittadini dell'UE — tra cui quelli (oltre un milione) che hanno aderito alla petizione intesa a chiedere una sede unica — hanno ripetutamente espresso il proprio malcontento nei confronti della situazione vigente; |
U. |
considerando che le norme riguardanti l'autonomia organizzativa del Parlamento rientrano fra le questioni fondamentali attinenti alle prerogative parlamentari; |
V. |
considerando che, oltre alle questioni prese in esame nella presente relazione, esistono anche altre problematiche fondamentali direttamente connesse alla posizione del Parlamento e alla sua funzione all'interno della struttura istituzionale dell'Unione europea, che finora non hanno ancora ricevuto una risposta convincente; considerando che tali problematiche irrisolte riguardano aspetti del diritto di voto, norme su un'area protetta, problemi d'immunità e questioni connesse allo statuto dei deputati, e che la loro soluzione dovrebbe rientrare nell'ambito del diritto all'autonomia organizzativa del Parlamento, esercitato sotto forma di potere decisionale generale, oppure, quanto meno, nel campo di applicazione della procedura legislativa ordinaria basata sulla codecisione; |
1. |
ritiene che si debba riconoscere al Parlamento europeo, in quanto unico organo di rappresentanza diretta dei cittadini europei, la prerogativa di determinare le proprie modalità di funzionamento, compreso il diritto di decidere dove e quando tenere le proprie riunioni; |
2. |
concorda con il principio secondo cui il Parlamento europeo risulterebbe più efficace, più efficiente in termini di costi e più rispettoso dell'ambiente se fosse situato in un unico luogo; osserva inoltre che il protrarsi del trasferimento mensile fra Bruxelles e Strasburgo è divenuto una problematica negativa emblematica per la maggior parte dei cittadini dell'Unione europea e tale da nuocere alla reputazione dell'UE, soprattutto in un momento in cui la crisi finanziaria si è tradotta in gravi e dolorosi tagli alla spesa negli Stati membri; |
3. |
ritiene perfettamente legittimo avviare un dibattito sul diritto di stabilire le proprie modalità di funzionamento, compreso il diritto di decidere dove e quando tenere le proprie riunioni; |
4. |
si impegna, pertanto, ad avviare una procedura ordinaria di revisione del trattato a norma dell'articolo 48 TUE al fine di proporre le modifiche all'articolo 341 TFUE e al protocollo n. 6 necessarie per consentire al Parlamento di decidere l'ubicazione della propria sede e la propria organizzazione interna; |
5. |
decide di non formulare alcuna raccomandazione sulle sedi delle altre istituzioni dell'Unione europea; |
6. |
ritiene che sarà necessario valutare le ripercussioni finanziarie ed economiche del cambiamento della sede o del luogo di lavoro e di concordare un'adeguata compensazione onde garantire che si continuino a utilizzare gli attuali edifici del Parlamento; |
7. |
riconosce che qualsiasi futura decisione del Parlamento sulle sue modalità di funzionamento deve prevedere un tempo sufficiente per le discussioni e la riflessione nonché per una corretta transizione; |
8. |
chiede alla Corte dei conti, o a un'analoga agenzia indipendente, di fornire un'analisi esaustiva dei potenziali risparmi per il bilancio dell'UE qualora il Parlamento avesse un'unica sede; chiede che tale analisi includa gli aspetti di bilancio e i costi accessori, così come le economie derivanti da una minore perdita di tempo di lavoro e da una maggiore efficienza; |
9. |
invita l'Ufficio di presidenza del Parlamento a commissionare all'Eurobarometro, o a un analogo servizio professionale di sondaggi d'opinione, un'indagine sulle opinioni dei cittadini europei in merito alla prospettiva di mantenere i tre luoghi di lavoro del Parlamento, che faccia specifico riferimento ai costi economici, ambientali e di efficienza di tale assetto e che dovrà essere conclusa entro il 1o gennaio 2014; |
10. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Consiglio europeo nonché ai Capi di Stato e di governo e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU 9 del 26.7.1958, pagg. 210 e 234.
(2) GU C 234 del 14.9.1981, pag. 22.
(3) GU C 40 del 7.2.2001, pag. 409.
(4) GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 89.
(5) GU L 286 del 17.10.2012, pag. 3.
(6) GU C 249 E del 30.8.2013, pag. 18.
(7) GU C 257 E del 6.9.2013, p. 104.
(8) Testi approvati, P7_TA(2012)0289.
(9) Causa C-230/81, Granducato di Lussemburgo/Parlamento europeo.
(10) Causa C-345/95, Repubblica francese/Parlamento europeo.
(11) Cause C-237/11 e C-238/11, Repubblica francese/Parlamento europeo.
(12) La relazione del 2002 del Segretario generale del Parlamento europeo è l'ultima stima complessiva dei costi disponibile. L'intervallo da 169 a 204 milioni di EUR l'anno, confermato dalla relazione 2012 del gruppo di lavoro congiunto dell'Ufficio di presidenza e della commissione per i bilanci, è calcolato considerando che all'importo stimato di 148 milioni di EUR va aggiunto il costo di ammortamento annuale di 28,3 milioni di EUR per gli edifici di Strasburgo, di cui occorre tenere conto a partire dal momento dell'acquisto degli stessi. In base a una risposta fornita dal Segretario generale il 30 agosto 2013 alle richieste di cui al paragrafo 10 della risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2014, i costi supplementari della sede di Strasburgo sono stimati a 103 milioni di EUR, e ammontano a un importo totale di 156 milioni di EUR quando vi si aggiungono le cifre stimate per l'ammortamento e il mancato utilizzo degli spazi indicate nella relazione 2012 del gruppo di lavoro congiunto.
(13) «The three places of work of the European Parliament — Financial, environmental and regional impacts of geographic dispersion» (I tre luoghi di lavoro del Parlamento europeo: conseguenze finanziarie, ambientali e regionali della dispersione geografica), nota elaborata dal Segretario generale del Parlamento europeo il 30 agosto 2013 in risposta alla richiesta di cui al paragrafo 10 della risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2014.
(14) «European Parliament two-seat operation: Environmental costs, transport & energy» (Il funzionamento con due sedi del Parlamento europeo: costi ambientali, trasporti ed energia), relazione elaborata dalla Eco-Logica Ltd. per conto del gruppo Verts/ALE, novembre 2007.