Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XX0929(01)

Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 27 aprile 2016 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso M.7612 Hutchison 3G UK/Telefónica UK — Relatore: Svezia

GU C 357 del 29.9.2016, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 357/12


Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 27 aprile 2016 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso M.7612 Hutchison 3G UK/Telefónica UK

Relatore: Svezia

(2016/C 357/06)

1.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1).

2.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione notificata abbia una dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

Definizione dei mercati

3.

Il Comitato consultivo concorda con le definizioni dei mercati geografici e del prodotto rilevanti indicate dalla Commissione nel progetto di decisione.

4.

In particolare, il Comitato consultivo conviene che si dovrebbero distinguere i seguenti mercati:

a)

mercato dei servizi di telecomunicazione mobile al dettaglio nel Regno Unito. Una minoranza non è d’accordo;

b)

mercato all’ingrosso di servizi di accesso e raccolta delle chiamate nell’ambito di reti pubbliche di telefonia mobile nel Regno Unito.

Valutazione sotto il profilo della concorrenza

5.

Il Comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo la quale l’operazione notificata rischia di dar luogo a effetti orizzontali non coordinati che ostacolerebbero in modo significativo la concorrenza effettiva sul mercato dei servizi di telecomunicazione mobile al dettaglio nel Regno Unito, principalmente a causa dell’eliminazione degli importanti vincoli concorrenziali che O2 e Three esercitano l’una sull’altra, nonché della riduzione della pressione concorrenziale sui restanti concorrenti.

6.

Il Comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo la quale l’operazione notificata rischia di dar luogo a effetti orizzontali non coordinati che ostacolerebbero in modo significativo la concorrenza effettiva sul mercato dei servizi di telecomunicazione mobile al dettaglio nel Regno Unito, a causa della riduzione della pressione competitiva esercitata da BT/EE o Vodafone, o da entrambi, nonché della riduzione complessiva degli investimenti nelle reti a livello di settore come conseguenza dei piani di consolidamento delle reti dell’entità risultante dalla concentrazione.

7.

Il Comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo la quale l’operazione notificata rischia di dar luogo a effetti orizzontali non coordinati che ostacolerebbero in modo significativo la concorrenza effettiva sul mercato all’ingrosso dei servizi di accesso e raccolta delle chiamate nell’ambito di reti pubbliche di telefonia mobile nel Regno Unito, principalmente a causa dell’eliminazione degli importanti vincoli concorrenziali che O2 e Three esercitano l’una sull’altra, nonché della riduzione della pressione concorrenziale sui restanti concorrenti.

Mezzo di ricorso

8.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni proposti dalla parte notificante il 6 aprile 2016 ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni non rispondano alle preoccupazioni della Commissione relative al mercato dei servizi di telecomunicazione mobile al dettaglio nel Regno Unito.

9.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni proposti dalla parte notificante il 6 aprile 2016 ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni non rispondano alle preoccupazioni della Commissione relative al mercato all’ingrosso di servizi di accesso e raccolta delle chiamate nell’ambito di reti pubbliche di telefonia mobile nel Regno Unito.

10.

Il Comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione secondo la quale l’operazione notificata è suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

11.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione notificata debba pertanto essere dichiarata incompatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


Top
  翻译: