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Document 62008TN0201

Causa T-201/08: Ricorso proposto il 26 maggio 2008 — Market Watch/UAMI — Ares Trading (SEROSLIM)

GU C 197 del 2.8.2008, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 197/27


Ricorso proposto il 26 maggio 2008 — Market Watch/UAMI — Ares Trading (SEROSLIM)

(Causa T-201/08)

(2008/C 197/49)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Market Watch Franchise & Consulting, Inc (Freeport, Bahamas) (rappresentante: avv. J. E. Korab)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ares Trading, SA (Aubonne, Svizzera)

Conclusioni della ricorrente

ritenere ammissibile il ricorso introdotto dalla ricorrente;

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 marzo 2008 nel procedimento R 0805/2007-2 e respingere il ricorso proposto dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso volto ad ottenere la dichiarazione di nullità del marchio comunitario in questione; e

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SEROSLIM» per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35 — domanda n. 4 113 321

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «SEROSTIM» per prodotti della classe 5 — registrazione comunitaria n. 2 405 694

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti della classe 5 e per «saponi, lozioni per capelli e dentifrici» della classe 3

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8 del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché l'aspetto più importante nell'accertare l'eventuale esistenza di un rischio di confusione sarebbe l'impressione generale creata dai due marchi in questione nel pubblico interessato. Inoltre, in tale contesto, l'esistenza del rischio di confusione, rilevante dal punto di vista del diritto dei marchi, dipenderebbe da numerosi fattori, inclusi, ma non limitati ad essi, la notorietà del marchio in questione, le associazioni che i segni utilizzati o registrati sono idonei a produrre nonché il grado di somiglianza tra il marchio e il segno o tra i prodotti e i servizi designati.


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