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Document 62009TN0051
Case T-51/09: Action brought on 9 February 2009 — Commission v Antiche Terre
Causa T-51/09: Ricorso presentato il 9 febbraio 2009 — Commissione/Antiche Terre
Causa T-51/09: Ricorso presentato il 9 febbraio 2009 — Commissione/Antiche Terre
GU C 82 del 4.4.2009, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/32 |
Ricorso presentato il 9 febbraio 2009 — Commissione/Antiche Terre
(Causa T-51/09)
(2009/C 82/57)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Dal Ferro, avvocato, V. Joris, agente)
Convenuta: Antiche Terre scarl Società Agricola Cooperativa (Arezzo, Italia)
Conclusioni della ricorrente
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Condannare la convenuta alla restituzione della somma capitale di 479 332,40 EUR, oltre agli interessi maturati al tasso di cui all'art. 5.4.3. delle condizioni generali del Contratto (tasso BCE + 2 %) dalla data di ricezione delle somme (dal 4 dicembre 1997 per la somma di 461 979,00 EUR e dal 18 dicembre 1997 per la somma di 17 353,40 EUR) e sino al 1o aprile 2003; oltre agli interessi maturati al medesimo tasso dal 4 gennaio 2004 sino al saldo effettivo, dedotta la somma di 461 979 EUR escussa in data 25 gennaio 2005; |
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In via subordinata condannare la convenuta alla restituzione della somma capitale di 479 332,40 EUR, oltre agli interessi maturati al tasso legale italiano dal 4 gennaio 2004 sino al saldo effettivo, dedotta la somma di 461 979 EUR escussa in data 25 gennaio 2005; |
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Condannare in ogni caso Antiche Terre Società Agricola Cooperativa alla rifusione delle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, presentato ai sensi dell'art. 238 CE, la Commissione chiede il rimborso delle somme anticipate ad Antiche Terre scarl Società Agricola Cooperativa a responsabilità limitata (in seguito «Antiche Terre» o la «convenuta»), nell'ambito del programma THERMIE, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica (10 MWe) attraverso un processo innovativo di combustione di biomasse. Il contratto di riferimento (n. BM/188/96) era stato stipulato dalla ricorrente con la convenuta, in veste di coordinatrice, e due altre società, una con sede in Finlandia e l'altra con sede in Spagna.
Antiche Terre accumulava una serie di ritardi importanti nell'inizio della propria attività; essa chiedeva ed otteneva alcune proroghe nell'ultimazione dei lavori. La convenuta proponeva inoltre una modifica sostanziale dell'impianto che implicava l'abbandono del processo di combustione innovativo di biomasse, la produzione di energia in quantità nettamente inferiore a quanto preventivamente indicato.
La Commissione non poteva autorizzare una tale radicale modifica del progetto che non avrebbe trovato alcuna possibilità di finanziamento nell'ambito del programma THERMIE.
Di conseguenza, constatato che la convenuta non avrebbe realizzato l'impianto secondo quanto indicato nel progetto originariamente presentato, la Commissione si vedeva costretta a recedere dal contratto BM/188/96 precisando inoltre che la mancata realizzazione del progetto originario avrebbe potuto comportare il recupero di tutto o parte dell'anticipo versato alla convenuta.
La Commissione richiedeva quindi più volte ad Antiche Terre la restituzione delle somme anticipate pari a 479 332,40 EUR senza nulla ottenere. Dopo l'escussione della garanzia, e dopo ulteriori richieste di restituzione del saldo, la Commissione adisce quindi il Tribunale di primo grado.