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Document 62010TN0216
Case T-216/10: Action brought on 10 May 2010 — Monster Cable Products v OHIM — Live Nation (Music) UK Ltd (MONSTER ROCK)
Causa T-216/10: Ricorso proposto il 10 maggio 2010 — Monster Cable Products/UAMI — Live Nation (Music) UK Ltd (MONSTER ROCK)
Causa T-216/10: Ricorso proposto il 10 maggio 2010 — Monster Cable Products/UAMI — Live Nation (Music) UK Ltd (MONSTER ROCK)
GU C 195 del 17.7.2010, p. 25–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/25 |
Ricorso proposto il 10 maggio 2010 — Monster Cable Products/UAMI — Live Nation (Music) UK Ltd (MONSTER ROCK)
(Causa T-216/10)
2010/C 195/39
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Monster Cable Products, Inc. (Brisbane, USA) (rappresentanti: avv.ti O. Günzel e W. von der Osten-Sacken)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Live Nation (Music) UK Ltd (Londra, Regno Unito)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 24 febbraio 2010, procedimento R 216/2009-1, nella parte in cui il ricorso è stato respinto; |
— |
respingere integralmente l’opposizione n. B 754335 avverso la domanda di marchio comunitario n. 3333804 «MONSTER ROCK»; e |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MONSTER ROCK» per prodotti della classe 9.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «MONSTERS OF ROCK» registrato nel Regno Unito con il n. 1313176, per prodotti della classe 16; il marchio denominativo «MONSTERS OF ROCK» registrato nel Regno Unito con il n. 1313177, per prodotti della classe 25; il marchio denominativo «MONSTERS OF ROCK» registrato nel Regno Unito con il n. 1313178, per prodotti della classe 26; il marchio denominativo «MONSTERS OF ROCK» registrato nel Regno Unito con il n. 2299141, per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 25, 41 e 43; il marchio «MONSTERS OF ROCK», notorio (ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di Parigi) nei 15 vecchi Stati membri; il marchio non registrato «MONSTERS OF ROCK» utilizzato nel commercio nei 15 vecchi Stati membri; il nome commerciale «MONSTERS OF ROCK» utilizzato nel commercio nei 15 vecchi Stati membri.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti contestati e rigetto integrale della domanda.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: (i) ha valutato erroneamente l’identità/la somiglianza dei prodotti, (ii) non ha preso in considerazione le differenze tra i marchi, in particolare le loro differenze concettuali, e (iii) non ha determinato la portata della tutela del segno anteriore.