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Document 62010TN0216

Causa T-216/10: Ricorso proposto il 10 maggio 2010 — Monster Cable Products/UAMI — Live Nation (Music) UK Ltd (MONSTER ROCK)

GU C 195 del 17.7.2010, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 195/25


Ricorso proposto il 10 maggio 2010 — Monster Cable Products/UAMI — Live Nation (Music) UK Ltd (MONSTER ROCK)

(Causa T-216/10)

2010/C 195/39

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Monster Cable Products, Inc. (Brisbane, USA) (rappresentanti: avv.ti O. Günzel e W. von der Osten-Sacken)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Live Nation (Music) UK Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 24 febbraio 2010, procedimento R 216/2009-1, nella parte in cui il ricorso è stato respinto;

respingere integralmente l’opposizione n. B 754335 avverso la domanda di marchio comunitario n. 3333804 «MONSTER ROCK»; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MONSTER ROCK» per prodotti della classe 9.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «MONSTERS OF ROCK» registrato nel Regno Unito con il n. 1313176, per prodotti della classe 16; il marchio denominativo «MONSTERS OF ROCK» registrato nel Regno Unito con il n. 1313177, per prodotti della classe 25; il marchio denominativo «MONSTERS OF ROCK» registrato nel Regno Unito con il n. 1313178, per prodotti della classe 26; il marchio denominativo «MONSTERS OF ROCK» registrato nel Regno Unito con il n. 2299141, per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 25, 41 e 43; il marchio «MONSTERS OF ROCK», notorio (ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di Parigi) nei 15 vecchi Stati membri; il marchio non registrato «MONSTERS OF ROCK» utilizzato nel commercio nei 15 vecchi Stati membri; il nome commerciale «MONSTERS OF ROCK» utilizzato nel commercio nei 15 vecchi Stati membri.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti contestati e rigetto integrale della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: (i) ha valutato erroneamente l’identità/la somiglianza dei prodotti, (ii) non ha preso in considerazione le differenze tra i marchi, in particolare le loro differenze concettuali, e (iii) non ha determinato la portata della tutela del segno anteriore.


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