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Document 62011CA0138
Case C-138/11: Judgment of the Court (Third Chamber) of 12 July 2012 (reference for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof — Austria) — Compass-Datenbank GmbH v Republik Österreich (Competition — Article 102 TFEU — Concept of ‘undertaking’ — Data of the companies register stored in a database — Activity of collection and making available of that data in return for remuneration — Refusal by the public authorities to authorise re-utilisation of that data — ‘Sui generis’ right provided for in Article 7 of Directive 96/9/EC)
Causa C-138/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberster Gerichtshof — Austria) — Compass-Datenbank GmbH/Republik Österreich (Concorrenza — Articolo 102 TFUE — Nozione di «impresa» — Dati del registro delle imprese memorizzati in una banca dati — Attività di raccolta e di messa a disposizione di tali dati dietro corrispettivo — Incidenza del rifiuto, da parte delle pubbliche autorità, di autorizzare il riutilizzo di tali detti — Diritto «sui generis» previsto dall’articolo 7 della direttiva 96/9/CE)
Causa C-138/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberster Gerichtshof — Austria) — Compass-Datenbank GmbH/Republik Österreich (Concorrenza — Articolo 102 TFUE — Nozione di «impresa» — Dati del registro delle imprese memorizzati in una banca dati — Attività di raccolta e di messa a disposizione di tali dati dietro corrispettivo — Incidenza del rifiuto, da parte delle pubbliche autorità, di autorizzare il riutilizzo di tali detti — Diritto «sui generis» previsto dall’articolo 7 della direttiva 96/9/CE)
GU C 287 del 22.9.2012, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 287/11 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberster Gerichtshof — Austria) — Compass-Datenbank GmbH/Republik Österreich
(Causa C-138/11) (1)
(Concorrenza - Articolo 102 TFUE - Nozione di «impresa» - Dati del registro delle imprese memorizzati in una banca dati - Attività di raccolta e di messa a disposizione di tali dati dietro corrispettivo - Incidenza del rifiuto, da parte delle pubbliche autorità, di autorizzare il riutilizzo di tali detti - Diritto «sui generis» previsto dall’articolo 7 della direttiva 96/9/CE)
2012/C 287/17
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Compass-Datenbank GmbH
Convenuta: Republik Österreich
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell’articolo 102 TFUE — Normativa nazionale che prevede un corrispettivo per la consultazione del registro pubblico delle imprese (Firmenbuch) e che vieta qualsiasi altro impiego commerciale di detto registro — Nozione di attività economica — Abuso di posizione dominante — Portata della dottrina delle infrastrutture essenziali (essential facilities doctrine)
Dispositivo
L’attività di una pubblica autorità consistente nel memorizzare, in una banca dati, dati che le imprese sono tenute a comunicare in forza di obblighi legali, nel consentire agli interessati di consultare tali dati e/o nel fornire loro copie degli stessi su supporto cartaceo non costituisce un’attività economica e, di conseguenza, nell’ambito di una siffatta attività, tale pubblica autorità non deve essere considerata un’impresa ai sensi dell’articolo 102 TFUE. La circostanza che tale consultazione e/o tale fornitura di copie vengano effettuate dietro pagamento di un corrispettivo previsto dalla legge e non determinato, direttamente o indirettamente, dall’ente di cui trattasi non è atta a modificare la qualificazione giuridica di tale attività. Inoltre, nei limiti in cui tale pubblica autorità vieta qualsiasi impiego ulteriore dei dati in tal modo raccolti e messi a disposizione del pubblico, avvalendosi della tutela sui generis concessale in quanto costitutore della banca dati in questione, a norma dell’articolo 7 della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, o di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale, essa non svolge neppure sotto questo profilo un’attività economica e non deve dunque essere considerata, nell’ambito di tale attività, un’impresa ai sensi dell’articolo 102 TFUE.