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Document 62011CA0518
Case C-518/11: Judgment of the Court (Third Chamber) of 7 November 2013 (request for a preliminary ruling from the Gerechtshof te Amsterdam — Netherlands) — UPC Nederland BV v Gemeente Hilversum (Electronic communications networks and services — Directives 97/66/EC, 2002/19/EC, 2002/20/EC, 2002/21/EC and 2002/22/EC — Scope ratione materiae — Provision of a basic package of radio and television programmes via cable — Sale by a municipality of its cable network to a private undertaking — Contractual clause concerning the tariff — Powers of the national regulatory authorities — Principle of sincere cooperation)
Causa C-518/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — UPC Nederland BV/Gemeente Hilversum (Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttive 97/66/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE — Ambito di applicazione ratione materiae — Fornitura di un pacchetto di base di programmi radiofonici e televisivi accessibile via cavo — Cessione da parte di un comune della sua rete via cavo a un’impresa privata — Clausola contrattuale riguardante la tariffa — Competenze delle autorità nazionali di regolamentazione — Principio di leale cooperazione)
Causa C-518/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — UPC Nederland BV/Gemeente Hilversum (Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttive 97/66/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE — Ambito di applicazione ratione materiae — Fornitura di un pacchetto di base di programmi radiofonici e televisivi accessibile via cavo — Cessione da parte di un comune della sua rete via cavo a un’impresa privata — Clausola contrattuale riguardante la tariffa — Competenze delle autorità nazionali di regolamentazione — Principio di leale cooperazione)
GU C 9 del 11.1.2014, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/4 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — UPC Nederland BV/Gemeente Hilversum
(Causa C-518/11) (1)
(Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttive 97/66/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE - Ambito di applicazione ratione materiae - Fornitura di un pacchetto di base di programmi radiofonici e televisivi accessibile via cavo - Cessione da parte di un comune della sua rete via cavo a un’impresa privata - Clausola contrattuale riguardante la tariffa - Competenze delle autorità nazionali di regolamentazione - Principio di leale cooperazione)
2014/C 9/05
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof te Amsterdam
Parti
Ricorrente: UPC Nederland BV
Convenuta: Gemeente Hilversum
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te Amsterdam — Interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108, pag. 7), della direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag.33), nonché della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51) — Fornitura di un pacchetto di programmi radiofonici e televisivi liberamente accessibili via cavo — Comune che ha ceduto la sua impresa operante via cavo — Limitazione dei prezzi al dettaglio — Regole di concorrenza — Applicazione da parte dei giudici nazionali.
Dispositivo
1) |
L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), dev’essere interpretato nel senso che un servizio consistente nella fornitura di un pacchetto di base di programmi radiofonici e televisivi accessibile via cavo e la cui fatturazione comprende i costi di trasmissione nonché la remunerazione degli enti radiotelevisivi e i diritti corrisposti agli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore per la diffusione del contenuto delle opere rientra nella nozione di «servizio di comunicazione elettronica» e, pertanto, nell’ambito di applicazione ratione materiae sia di tale direttiva sia delle direttive 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), che costituiscono il nuovo quadro normativo applicabile ai servizi di comunicazione elettronica, nei limiti in cui tale servizio comprenda principalmente la trasmissione dei contenuti televisivi sulla rete di teledistribuzione via cavo fino al terminale ricevente del consumatore finale. |
2) |
Tali direttive devono essere interpretate nel senso che, a decorrere dalla scadenza del loro termine di trasposizione, esse non consentono che un ente come quello di cui al procedimento principale, che non ha la qualità di autorità nazionale di regolamentazione, intervenga direttamente sulle tariffe applicate al consumatore finale per la fornitura di un pacchetto di base di programmi radiofonici e televisivi accessibile via cavo. |
3) |
Le medesime direttive devono essere interpretate nel senso che non consentono, in circostanze analoghe a quelle del procedimento principale e tenuto conto del principio di leale cooperazione, che un ente che non ha la qualità di autorità nazionale di regolamentazione si avvalga, nei confronti di un fornitore di pacchetti di base di programmi radiofonici e televisivi accessibili via cavo, di una clausola contenuta in un contratto concluso prima dell’adozione del nuovo quadro normativo applicabile ai servizi di comunicazione elettronica e che limita la libertà tariffaria di tale fornitore. |