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Document 62011CN0261
Case C-261/11: Action brought on 26 May 2011 — European Commission v Kingdom of Denmark
Causa C-261/11: Ricorso proposto il 26 maggio 2011 — Commissione europea/Regno di Danimarca
Causa C-261/11: Ricorso proposto il 26 maggio 2011 — Commissione europea/Regno di Danimarca
GU C 238 del 13.8.2011, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 238/5 |
Ricorso proposto il 26 maggio 2011 — Commissione europea/Regno di Danimarca
(Causa C-261/11)
2011/C 238/09
Lingua processuale: il danese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, N. Fenger, agenti)
Convenuto: Regno di Danimarca
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che il Regno di Danimarca, avendo adottato e mantenuto in vigore una normativa sulla tassazione immediata in uscita di trasferimenti di elementi patrimoniali di una società in un altro Stato membro senza tassare analoghi trasferimenti di elementi patrimoniali all’interno dei confini danesi, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’art. 31 dell’Accordo SEE. |
— |
condannare il Regno di Danimarca alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Ai sensi della normativa tributaria danese il trasferimento di elementi patrimoniali di un’impresa ai fini di impiegarli fuori della Danimarca viene considerato una vendita e tassato di conseguenza, mentre l’attività dell’impresa entro i confini dello Stato si considera cessata solo quando gli elementi patrimoniali di cui trattasi sono effettivamente venduti. Un’impresa che trasferisce elementi patrimoniali tra diversi centri di attività all’interno della Danimarca non viene quindi tassata sul valore di tali elementi patrimoniali in relazione a detto trasferimento. Invece, nel caso in cui la stessa impresa trasferisca elementi patrimoniali ad un centro di attività stabile fuori della Danimarca, sarà immediatamente tassata sul loro valore come se fossero stati venduti.
A parere della Commissione tale disparità di trattamento costituisce un ostacolo alla libertà di stabilimento incompatibile con l’art. 49 TFUE. La Commissione non contesta la tassazione che gli Stati membri impongono sulle plusvalenze accumulate da un’impresa quando era stabilita in Danimarca. Tuttavia, la Commissione considera che i fattori generatori di obblighi fiscali devono essere gli stessi — in particolare la realizzazione dell’attivo o qualsiasi fattore che comporti una rettifica dell’ammortamento — sia che gli elementi patrimoniali di cui trattasi vengano trasferiti al di fuori del territorio danese sia che vi rimangano.
Secondo la Commissione, non vi è alcuna giustificazione per il recupero immediato delle plusvalenze non realizzate al momento del trasferimento di elementi patrimoniali dalla Danimarca ad un altro Stato membro, qualora questo tipo di imposizione non esista in situazioni nazionali paragonabili. In tale contesto, il Regno di Danimarca potrebbe, per esempio, determinare il valore delle plusvalenze non realizzate sulle quali intende conservare la propria giurisdizione fiscale, purché ciò non implichi l’immediata esigibilità dell’imposta né altre condizioni legate al differimento del suo pagamento.