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Document 62011TA0485
Case T-485/11: Judgment of the General Court of 15 July 2015 — Akzo Nobel and Akcros Chemicals v Commission (Competition — Agreements, decisions and concerted practices — European markets for heat stabilisers — Decision finding an infringement of Article 81 EC and Article 53 of the EEA Agreement — Infringement committed by a jointly-held subsidiary — Fines — Joint and several liability of the subsidiary and the parent companies — Ten-year limitation period applicable to one of the parent companies — Decision readopted — Reduction of the amount of the fine imposed on one of the parent companies — Attribution to the subsidiary and the other parent company of the obligation to pay the reduced fine — Rights of the defence)
Causa T-485/11: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Akzo Nobel e Akcros Chemicals/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercati europei degli stabilizzanti termici — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE — Infrazione commessa da una controllata comune — Ammende — Responsabilità solidale della controllata e delle controllanti — Prescrizione decennale per una delle società controllanti — Decisione di riadozione — Riduzione dell’importo dell’ammenda per una delle società controllanti — Imputazione alla controllata e all’altra società controllante dell’obbligo di pagamento dell’importo ridotto — Diritti della difesa»)
Causa T-485/11: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Akzo Nobel e Akcros Chemicals/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercati europei degli stabilizzanti termici — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE — Infrazione commessa da una controllata comune — Ammende — Responsabilità solidale della controllata e delle controllanti — Prescrizione decennale per una delle società controllanti — Decisione di riadozione — Riduzione dell’importo dell’ammenda per una delle società controllanti — Imputazione alla controllata e all’altra società controllante dell’obbligo di pagamento dell’importo ridotto — Diritti della difesa»)
GU C 302 del 14.9.2015, p. 40–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 302/40 |
Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Akzo Nobel e Akcros Chemicals/Commissione
(Causa T-485/11) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercati europei degli stabilizzanti termici - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE - Infrazione commessa da una controllata comune - Ammende - Responsabilità solidale della controllata e delle controllanti - Prescrizione decennale per una delle società controllanti - Decisione di riadozione - Riduzione dell’importo dell’ammenda per una delle società controllanti - Imputazione alla controllata e all’altra società controllante dell’obbligo di pagamento dell’importo ridotto - Diritti della difesa»))
(2015/C 302/51)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Akzo Nobel NV (Amsterdam, Paesi Bassi) e Akcros Chemicals Ltd (Warwickshire, Regno Unito) (rappresentanti: C. Swaak e R. Wesseling, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Ronkes Agerbeek e J. Bourke, successivamente F. Ronkes Agerbeek e P. Van Nuffel, agenti, assistiti da J. Holmes, barrister)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 30 giugno 2011 che modifica la decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38589 — Stabilizzanti termici), nella parte in cui è indirizzata alla Akzo Nobel e alla Akcros Chemicals, o, in via subordinata, la domanda di riduzione dell’importo delle ammende inflitte.
Dispositivo
1) |
La decisione della Commissione del 30 giugno 2011 che modifica la decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38589 — Stabilizzanti termici), è annullata. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |