Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CA0487

Causa C-487/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo — Spagna) — Vueling Airlines S.A./Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia (Rinvio pregiudiziale — Trasporto aereo — Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell’Unione europea — Regolamento (CE) n. 1008/2008 — Libertà in materia di tariffe — Registrazione dei bagagli — Supplemento di prezzo — Nozione di «tariffa aerea passeggeri»  — Tutela dei consumatori — Inflizione di un’ammenda al vettore a causa di una clausola contrattuale abusiva — Norma di diritto nazionale secondo cui il trasporto del passeggero e la registrazione di un bagaglio devono essere compresi nel prezzo di base del biglietto aereo — Compatibilità con il diritto dell’Unione)

GU C 421 del 24.11.2014, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 421/5


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo — Spagna) — Vueling Airlines S.A./Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

(Causa C-487/12) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Trasporto aereo - Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 1008/2008 - Libertà in materia di tariffe - Registrazione dei bagagli - Supplemento di prezzo - Nozione di «tariffa aerea passeggeri» - Tutela dei consumatori - Inflizione di un’ammenda al vettore a causa di una clausola contrattuale abusiva - Norma di diritto nazionale secondo cui il trasporto del passeggero e la registrazione di un bagaglio devono essere compresi nel prezzo di base del biglietto aereo - Compatibilità con il diritto dell’Unione))

2014/C 421/06

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo

Parti

Ricorrente: Vueling Airlines S.A.

Convenuto: Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

Dispositivo

L’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che obbliga i vettori aerei, in tutte le circostanze, a trasportare non solo il passeggero, ma anche i bagagli registrati dello stesso, a condizione che tali bagagli posseggano determinati requisiti relativi in particolare al loro peso, per il prezzo del biglietto aereo e senza che possa essere richiesto alcun supplemento di prezzo per il trasporto di detti bagagli.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.


Top
  翻译: