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Document 62012TN0363

Causa T-363/12: Ricorso proposto l' 8 agosto 2012 — Harper Hygienics/UAMI — Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty)

GU C 355 del 17.11.2012, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 355/27


Ricorso proposto l'8 agosto 2012 — Harper Hygienics/UAMI — Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty)

(Causa T-363/12)

2012/C 355/59

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: Harper Hygienics S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: R. Rumpel, consulente legale)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Clinique Laboratories LLC (New York, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 maggio 2012 (procedimento R 1134/2011-2) recante rifiuto di registrazione del marchio comunitario «CLEANIC natural beauty» per prodotti delle classi 3, 5 e 16;

modificare la decisione impugnata, registrando il marchio per tutti i prodotti e servizi di cui trattasi;

Condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l’elemento verbale «CLEANIC natural beauty» per prodotti delle classi 3, 5 e 16

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchi comunitari n. 54 429, per prodotti delle classi 3, 14, 25 e 42, nonché n. 2 294 429 per prodotti delle classi 35 e 42, e inoltre marchio nazionale (polacco) n. 51 732, per prodotti delle classi 3 e 5

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1) nella parte riguardante la constatazione della somiglianza dei marchi e della possibilità di un rischio di confusione per il consumatore, e inoltre dell’articolo 8, paragrafo 5 di detto regolamento.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, del 24.3.2009, pag. 1)


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