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Document 62012TN0363
Case T-363/12: Action brought on 8 August 2012 — Harper Hygienics v OHIM — Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty)
Causa T-363/12: Ricorso proposto l' 8 agosto 2012 — Harper Hygienics/UAMI — Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty)
Causa T-363/12: Ricorso proposto l' 8 agosto 2012 — Harper Hygienics/UAMI — Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty)
GU C 355 del 17.11.2012, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 355/27 |
Ricorso proposto l'8 agosto 2012 — Harper Hygienics/UAMI — Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty)
(Causa T-363/12)
2012/C 355/59
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il polacco
Parti
Ricorrente: Harper Hygienics S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: R. Rumpel, consulente legale)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Clinique Laboratories LLC (New York, Stati Uniti)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 maggio 2012 (procedimento R 1134/2011-2) recante rifiuto di registrazione del marchio comunitario «CLEANIC natural beauty» per prodotti delle classi 3, 5 e 16; |
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modificare la decisione impugnata, registrando il marchio per tutti i prodotti e servizi di cui trattasi; |
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Condannare il convenuto alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l’elemento verbale «CLEANIC natural beauty» per prodotti delle classi 3, 5 e 16
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchi comunitari n. 54 429, per prodotti delle classi 3, 14, 25 e 42, nonché n. 2 294 429 per prodotti delle classi 35 e 42, e inoltre marchio nazionale (polacco) n. 51 732, per prodotti delle classi 3 e 5
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1) nella parte riguardante la constatazione della somiglianza dei marchi e della possibilità di un rischio di confusione per il consumatore, e inoltre dell’articolo 8, paragrafo 5 di detto regolamento.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, del 24.3.2009, pag. 1)