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Document 62012TN0531
Case T-531/12: Action brought on 6 December 2012 — Tifosi Optics v OHIM — Tom Tailor (T)
Causa T-531/12: Ricorso proposto il 6 dicembre 2012 — Tifosi Optics/UAMI — Tom Tailor (T)
Causa T-531/12: Ricorso proposto il 6 dicembre 2012 — Tifosi Optics/UAMI — Tom Tailor (T)
GU C 46 del 16.2.2013, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 46/18 |
Ricorso proposto il 6 dicembre 2012 — Tifosi Optics/UAMI — Tom Tailor (T)
(Causa T-531/12)
2013/C 46/34
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tifosi Optics, Inc. (Watkinsville, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti A. Tornato e D. Hazan)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tom Tailor GmbH (Amburgo, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare integralmente la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 17 settembre 2012, nel procedimento R 729/2011-2; e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «T», per prodotti delle classi 9 e 25 — domanda di marchio comunitario n. 8543183
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione di marchio comunitario n. 1368232 del marchio figurativo «T», per prodotti delle classi 9, 18 e 25; registrazione di marchio comunitario n. 2747996 del marchio figurativo «T», per prodotti delle classi 3, 6, 9, 14, 18, 21, 24, 25 e 28
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto in toto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di marchio comunitario
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.