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Document 62013CA0295
Case C-295/13: Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 4 December 2014 (request for a preliminary ruling from the Landgericht Darmstadt — Germany) — H, acting as liquidator in the insolvency of G.T. GmbH v H.K. (Reference for a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Judicial cooperation in civil matters — Jurisdiction of the courts of a Member State in which insolvency proceedings have been opened for an action in respect of insolvency against a defendant domiciled in a non-member State — Action brought against the managing director of a company for reimbursement of payments made after that company has become insolvent or after it has been established that its liabilities exceed its assets)
Causa C-295/13: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Darmstadt — Germania) — H, in veste di curatore fallimentare della G.T. GmbH/H. K. (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro di avvio della procedura di insolvenza per un’azione diretta nei confronti di un soggetto residente in uno Stato terzo — Azione diretta contro l’amministratore di una società volta alla ripetizione di pagamenti effettuati successivamente all’insorgere dell’insolvenza di detta società ovvero successivamente all’accertamento della situazione di sovraindebitamento della stessa)
Causa C-295/13: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Darmstadt — Germania) — H, in veste di curatore fallimentare della G.T. GmbH/H. K. (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro di avvio della procedura di insolvenza per un’azione diretta nei confronti di un soggetto residente in uno Stato terzo — Azione diretta contro l’amministratore di una società volta alla ripetizione di pagamenti effettuati successivamente all’insorgere dell’insolvenza di detta società ovvero successivamente all’accertamento della situazione di sovraindebitamento della stessa)
GU C 46 del 9.2.2015, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 46/9 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Darmstadt — Germania) — H, in veste di curatore fallimentare della G.T. GmbH/H. K.
(Causa C-295/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro di avvio della procedura di insolvenza per un’azione diretta nei confronti di un soggetto residente in uno Stato terzo - Azione diretta contro l’amministratore di una società volta alla ripetizione di pagamenti effettuati successivamente all’insorgere dell’insolvenza di detta società ovvero successivamente all’accertamento della situazione di sovraindebitamento della stessa))
(2015/C 046/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Darmstadt
Parti
Ricorrente: H, in veste di curatore fallimentare della G.T. GmbH
Convenuto: H. K.
Dispositivo
1) |
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro nel cui territorio sia stata avviata la procedura di insolvenza relativa al patrimonio di una società sono competenti, sulla base di tale disposizione, a pronunciarsi in merito ad un’azione, come quella oggetto del procedimento principale, promossa dal curatore fallimentare di tale società nei confronti dell’amministratore della società stessa, volta ad ottenere la rifusione di pagamenti eseguiti successivamente all’insorgere dell’insolvenza della società medesima ovvero successivamente all’accertamento della situazione di sovraindebitamento della stessa. |
2) |
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro nel cui territorio sia stata avviata una procedura di insolvenza relativa al patrimonio di una società sono competenti a pronunciarsi in merito ad un’azione come quella oggetto del procedimento principale, promossa dal curatore fallimentare di tale società nei confronti dell’amministratore della società stessa volta ad ottenere la rifusione di pagamenti eseguiti successivamente all’insorgere dell’insolvenza della società stessa ovvero successivamente all’accertamento della situazione di sovraindebitamento, nel caso in cui tale amministratore non risieda in un altro Stato membro, bensì, come nel caso del procedimento principale, in uno Stato contraente della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, la cui conclusione è stata approvata a nome della Comunità con la decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008. |