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Document 62014CN0314

Causa C-314/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 1 ° luglio 2014 — Sanoma Media Finland Oy/Nelonen Media, Helsinki

GU C 292 del 1.9.2014, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 292/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 1o luglio 2014 — Sanoma Media Finland Oy/Nelonen Media, Helsinki

(Causa C-314/14)

2014/C 292/25

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Sanoma Media Finland Oy/Nelonen Media, Helsinki

Resistente: Viestintävirasto

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE (1) debba essere interpretato nel senso che osta ad un’interpretazione di norme nazionali secondo cui non viene considerato stacco pubblicitario la ripartizione dello schermo televisivo con la quale il programma audiovisivo viene tenuto distinto dalla pubblicità televisiva, allorché una parte dello schermo è riservata ai titoli di coda del programma e un’altra parte alla presentazione in un riquadro del palinsesto delle successive trasmissioni del canale di un’emittente televisiva, e né sullo schermo diviso né successivamente viene trasmesso un segnale acustico o ottico che indichi espressamente l’inizio di un’interruzione pubblicitaria.

2)

Se, tenuto conto del fatto che la direttiva 2010/13 ha il carattere di regolamentazione minima, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’articolo 23, paragrafo 2, della suddetta direttiva debba essere interpretato nel senso che non è compatibile con tale norma classificare come «spot pubblicitari» ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva, segni distintivi di sponsor trasmessi in contemporanea a programmi diversi da quelli sponsorizzati, di cui occorre tener conto nel calcolo della quantità massima di pubblicità consentita.

3)

Se, tenuto conto del fatto che la direttiva 2010/13 ha il carattere di regolamentazione minima, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la nozione di «spot pubblicitari» contenuta all’articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva, insieme all’espressione che precisa il tempo massimo a disposizione per la pubblicità «la percentuale (…) in una determinata ora d’orologio non deve superare il 20 %», debba essere interpretata nel senso che non è compatibile con tale norma includere nel tempo utilizzato per la pubblicità i «secondi neri» che intercorrono tra i singoli spot pubblicitari e al termine di un’interruzione pubblicitaria.


(1)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010 , relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) GU L 95, pag. 1.


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