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Document 62015FN0006
Case F-6/15: Action brought on 21 January 2015 — ZZ v EASA
Causa F-6/15: Ricorso proposto il 21 gennaio 2015 — ZZ/AESA
Causa F-6/15: Ricorso proposto il 21 gennaio 2015 — ZZ/AESA
GU C 107 del 30.3.2015, p. 40–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 107/40 |
Ricorso proposto il 21 gennaio 2015 — ZZ/AESA
(Causa F-6/15)
(2015/C 107/53)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: E. Asenov, avvocato)
Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea di risolvere il contratto a tempo determinato del ricorrente prima della data di scadenza prevista nel contratto e domanda di risarcimento dei danni e interessi in relazione ai danni materiali e morali derivanti dall’anticipata risoluzione del suo contratto.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione impugnata n. 2014/039/E, del 16 aprile 2014, di risolvere anticipatamente il contratto del ricorrente, confermata dalla decisione n. SR 14-005 dell’AESA, del 27 ottobre 2014. |
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Concedere il risarcimento dei danni morali sofferti dal ricorrente nella forma di umiliazioni, insulti, offese alla reputazione e peggioramento delle condizioni di salute, a causa della decisione. La valutazione del ricorrente di tali danni morali equivale a EUR 100 000. |
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Concedere il risarcimento dei danni patrimoniali sofferti dal ricorrente a causa dell’anticipata risoluzione del suo contratto. Essi corrispondono alla differenza tra la retribuzione piena del ricorrente e il risarcimento danni ai sensi dell’articolo 47, lettera b), ii), RAA per il periodo tra l’anticipata risoluzione del contratto del ricorrente e il giorno del suo ripristino o la data in cui tale contratto scade, ossia il 1o novembre 2015. La valutazione della differenza equivale a circa EUR 75 000, tuttavia l’ufficio contabilità dell’AESA può calcolarli in modo più preciso. |
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Ripristinare la normale esecuzione del contratto del ricorrente e il rapporto di lavoro del ricorrente con l’Agenzia europea per la sicurezza aerea. |
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Quanto alle prove:
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Quanto alle spese, condannare la convenuta alle proprie spese, nonché a quelle sostenute dal ricorrente, inclusi gli onorari dell’avvocato che rappresenta il ricorrente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, le spese dei testimoni e le altre spese sostenute in relazione al procedimento. |