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Document 62015FN0006

Causa F-6/15: Ricorso proposto il 21 gennaio 2015 — ZZ/AESA

GU C 107 del 30.3.2015, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 107/40


Ricorso proposto il 21 gennaio 2015 — ZZ/AESA

(Causa F-6/15)

(2015/C 107/53)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: E. Asenov, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea di risolvere il contratto a tempo determinato del ricorrente prima della data di scadenza prevista nel contratto e domanda di risarcimento dei danni e interessi in relazione ai danni materiali e morali derivanti dall’anticipata risoluzione del suo contratto.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione impugnata n. 2014/039/E, del 16 aprile 2014, di risolvere anticipatamente il contratto del ricorrente, confermata dalla decisione n. SR 14-005 dell’AESA, del 27 ottobre 2014.

Concedere il risarcimento dei danni morali sofferti dal ricorrente nella forma di umiliazioni, insulti, offese alla reputazione e peggioramento delle condizioni di salute, a causa della decisione. La valutazione del ricorrente di tali danni morali equivale a EUR 100 000.

Concedere il risarcimento dei danni patrimoniali sofferti dal ricorrente a causa dell’anticipata risoluzione del suo contratto. Essi corrispondono alla differenza tra la retribuzione piena del ricorrente e il risarcimento danni ai sensi dell’articolo 47, lettera b), ii), RAA per il periodo tra l’anticipata risoluzione del contratto del ricorrente e il giorno del suo ripristino o la data in cui tale contratto scade, ossia il 1o novembre 2015. La valutazione della differenza equivale a circa EUR 75 000, tuttavia l’ufficio contabilità dell’AESA può calcolarli in modo più preciso.

Ripristinare la normale esecuzione del contratto del ricorrente e il rapporto di lavoro del ricorrente con l’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

Quanto alle prove:

citare un testimone ai fini della fase orale del procedimento affinché deponga sulla reputazione del ricorrente all’interno della comunità dell’aviazione civile prima dell’illegittima interruzione;

citare un testimone ai fini della fase orale del procedimento affinché deponga sullo stato di salute fisica e mentale del ricorrente durante e dopo l’illegittima interruzione e risoluzione del suo contratto;

disporre che l’AESA fornisca l’elenco dei suoi posti sensibili.

Quanto alle spese, condannare la convenuta alle proprie spese, nonché a quelle sostenute dal ricorrente, inclusi gli onorari dell’avvocato che rappresenta il ricorrente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, le spese dei testimoni e le altre spese sostenute in relazione al procedimento.


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