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Document 62015TN0303

Causa T-303/15: Ricorso proposto il 1o giugno 2015 — Barqawi/Consiglio

GU C 245 del 27.7.2015, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 245/45


Ricorso proposto il 1o giugno 2015 — Barqawi/Consiglio

(Causa T-303/15)

(2015/C 245/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ahmad Barqawi (Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: J.-P. Buyle e L. Cloquet, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/375 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte relativa al ricorrente;

annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte relativa al ricorrente;

condannare il Consiglio a tutte le spese del procedimento, incluse quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un processo equo, poiché il ricorrente non è mai stato sentito prima dell’adozione delle sanzioni in esame.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti, in quanto il Consiglio non ha fornito la prova dei fatti riferiti alla base della motivazione delle misure adottate.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione del principio generale di proporzionalità.

4.

Quarto motivo, relativo ad una violazione sproporzionata del diritto della proprietà e del diritto di svolgere un’attività professionale.

5.

Quinto motivo, relativo ad uno sviamento di potere. Il ricorrente fa valere che, poiché le misure adottate dal Consiglio non hanno alcun effetto sul regime siriano e il ricorrente ha sempre rispettato le sanzioni imposte dalla comunità internazionale ed è rimasto sempre indipendente dal regime in vigore, vi sono motivi di ritenere che le misure impugnate siano state adottate per motivi diversi da quelli ivi contenuti (esclusione dal mercato — trattamento di favore nei confronti di altri operatori).

6.

Sesto motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione, dato che la motivazione del Consiglio a sostegno delle misure impugnate è succinta e non fa riferimento ad alcun elemento concreto o data che consentirebbe al ricorrente di identificare le operazioni commerciali che gli sono contestate.


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