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Document 62016CA0073
Case C-73/16: Judgment of the Court (Second Chamber) of 27 September 2017 (request for a preliminary ruling from the Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovakia) — Peter Puškár v Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy (Reference for a preliminary ruling — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Articles 7, 8 and 47 — Directive 95/46/EC — Articles 1, 7 and 13 — Processing of personal data — Article 4(3) TEU — Drawing up of a list of personal data — Subject matter — Tax collection — Fight against tax fraud — Judicial review — Protection of fundamental rights and freedoms — Legal action dependent on a requirement of a prior administrative complaint — Whether that list is permissible as evidence — Rules on the lawfulness of the processing of personal data — Performance of a task carried out in the public interest by the controller)
Causa C-73/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — Peter Puškár / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy (Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 7, 8 e 47 — Direttiva 95/46/CE — Articoli 1, 7 e 13 — Trattamento dei dati personali — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Redazione di un elenco di dati personali — Oggetto — Riscossione delle imposte — Lotta alla frode fiscale — Sindacato giurisdizionale — Tutela delle libertà e dei diritti fondamentali — Esperibilità del ricorso giurisdizionale a condizione di previo reclamo amministrativo — Ammissibilità di detto elenco quale mezzo di prova — Presupposti di liceità di un trattamento dei dati personali — Esecuzione di compiti di interesse pubblico del responsabile del trattamento)
Causa C-73/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — Peter Puškár / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy (Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 7, 8 e 47 — Direttiva 95/46/CE — Articoli 1, 7 e 13 — Trattamento dei dati personali — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Redazione di un elenco di dati personali — Oggetto — Riscossione delle imposte — Lotta alla frode fiscale — Sindacato giurisdizionale — Tutela delle libertà e dei diritti fondamentali — Esperibilità del ricorso giurisdizionale a condizione di previo reclamo amministrativo — Ammissibilità di detto elenco quale mezzo di prova — Presupposti di liceità di un trattamento dei dati personali — Esecuzione di compiti di interesse pubblico del responsabile del trattamento)
GU C 402 del 27.11.2017, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 402/4 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — Peter Puškár / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy
(Causa C-73/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 7, 8 e 47 - Direttiva 95/46/CE - Articoli 1, 7 e 13 - Trattamento dei dati personali - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Redazione di un elenco di dati personali - Oggetto - Riscossione delle imposte - Lotta alla frode fiscale - Sindacato giurisdizionale - Tutela delle libertà e dei diritti fondamentali - Esperibilità del ricorso giurisdizionale a condizione di previo reclamo amministrativo - Ammissibilità di detto elenco quale mezzo di prova - Presupposti di liceità di un trattamento dei dati personali - Esecuzione di compiti di interesse pubblico del responsabile del trattamento))
(2017/C 402/04)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parti
Ricorrente: Peter Puškár
Resistenti: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy
Dispositivo
1) |
L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che subordina la possibilità di esperire un ricorso giurisdizionale, da parte di una persona che afferma sia stato violato il suo diritto alla tutela dei dati personali garantito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, al previo esaurimento dei rimedi disponibili dinanzi alle autorità amministrative nazionali, a condizione che le modalità concrete di esercizio di detti rimedi non pregiudichino eccessivamente il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi a un giudice di cui a tale disposizione. È importante, in particolare, che l’esaurimento dei rimedi disponibili dinanzi alle autorità amministrative nazionali non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, produca la sospensione della prescrizione dei diritti considerati e non provochi costi eccessivi. |
2) |
L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale respinga, quale mezzo di prova di una violazione della tutela dei dati personali conferita dalla direttiva 95/46, un elenco, quale l’elenco controverso, presentato dalla persona interessata e contenente dati personali di quest’ultima, qualora tale persona si sia procurata l’elenco senza il consenso, richiesto per legge, del responsabile del trattamento di detti dati, a meno che tale rigetto sia previsto dalla normativa nazionale e rispetti al tempo stesso il contenuto essenziale del diritto ad un ricorso effettivo e il principio di proporzionalità. |
3) |
L’articolo 7, lettera e), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un trattamento dei dati personali da parte delle autorità di uno Stato membro ai fini della riscossione delle imposte e della lotta alla frode fiscale, come quello a cui si procede con la redazione di un elenco di persone del tipo oggetto del procedimento principale, senza il consenso delle persone interessate, a condizione, da un lato, che a tali autorità siano stati affidati compiti di interesse pubblico dalla normativa nazionale ai sensi di detta disposizione, la redazione di tale elenco e l’iscrizione in quest’ultimo del nome delle persone interessate siano effettivamente idonee e necessarie al raggiungimento degli obiettivi perseguiti e sussistano elementi sufficienti per presumere che le persone interessate figurino a ragione in tale elenco e, dall’altro lato, che siano soddisfatte tutte le condizioni di liceità di tale trattamento dei dati personali imposte dalla direttiva 95/46. |