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Document 62016CA0073

Causa C-73/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — Peter Puškár / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy (Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 7, 8 e 47 — Direttiva 95/46/CE — Articoli 1, 7 e 13 — Trattamento dei dati personali — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Redazione di un elenco di dati personali — Oggetto — Riscossione delle imposte — Lotta alla frode fiscale — Sindacato giurisdizionale — Tutela delle libertà e dei diritti fondamentali — Esperibilità del ricorso giurisdizionale a condizione di previo reclamo amministrativo — Ammissibilità di detto elenco quale mezzo di prova — Presupposti di liceità di un trattamento dei dati personali — Esecuzione di compiti di interesse pubblico del responsabile del trattamento)

GU C 402 del 27.11.2017, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — Peter Puškár / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy

(Causa C-73/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 7, 8 e 47 - Direttiva 95/46/CE - Articoli 1, 7 e 13 - Trattamento dei dati personali - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Redazione di un elenco di dati personali - Oggetto - Riscossione delle imposte - Lotta alla frode fiscale - Sindacato giurisdizionale - Tutela delle libertà e dei diritti fondamentali - Esperibilità del ricorso giurisdizionale a condizione di previo reclamo amministrativo - Ammissibilità di detto elenco quale mezzo di prova - Presupposti di liceità di un trattamento dei dati personali - Esecuzione di compiti di interesse pubblico del responsabile del trattamento))

(2017/C 402/04)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrente: Peter Puškár

Resistenti: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy

Dispositivo

1)

L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che subordina la possibilità di esperire un ricorso giurisdizionale, da parte di una persona che afferma sia stato violato il suo diritto alla tutela dei dati personali garantito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, al previo esaurimento dei rimedi disponibili dinanzi alle autorità amministrative nazionali, a condizione che le modalità concrete di esercizio di detti rimedi non pregiudichino eccessivamente il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi a un giudice di cui a tale disposizione. È importante, in particolare, che l’esaurimento dei rimedi disponibili dinanzi alle autorità amministrative nazionali non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, produca la sospensione della prescrizione dei diritti considerati e non provochi costi eccessivi.

2)

L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale respinga, quale mezzo di prova di una violazione della tutela dei dati personali conferita dalla direttiva 95/46, un elenco, quale l’elenco controverso, presentato dalla persona interessata e contenente dati personali di quest’ultima, qualora tale persona si sia procurata l’elenco senza il consenso, richiesto per legge, del responsabile del trattamento di detti dati, a meno che tale rigetto sia previsto dalla normativa nazionale e rispetti al tempo stesso il contenuto essenziale del diritto ad un ricorso effettivo e il principio di proporzionalità.

3)

L’articolo 7, lettera e), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un trattamento dei dati personali da parte delle autorità di uno Stato membro ai fini della riscossione delle imposte e della lotta alla frode fiscale, come quello a cui si procede con la redazione di un elenco di persone del tipo oggetto del procedimento principale, senza il consenso delle persone interessate, a condizione, da un lato, che a tali autorità siano stati affidati compiti di interesse pubblico dalla normativa nazionale ai sensi di detta disposizione, la redazione di tale elenco e l’iscrizione in quest’ultimo del nome delle persone interessate siano effettivamente idonee e necessarie al raggiungimento degli obiettivi perseguiti e sussistano elementi sufficienti per presumere che le persone interessate figurino a ragione in tale elenco e, dall’altro lato, che siano soddisfatte tutte le condizioni di liceità di tale trattamento dei dati personali imposte dalla direttiva 95/46.


(1)  GU C 165 del 10.5.2016.


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