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Document 62016CA0224

Causa C-224/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia na mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri) / Nachalnik na Mitnitsa Burgas (Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Transito esterno — Trasporto di merci su strada in base a carnet TIR — Articolo 267 TFUE — Competenza della Corte a interpretare gli articoli 8 e 11 della convenzione TIR — Non appuramento dell’operazione TIR — Responsabilità dell’associazione garante — Articolo 8, paragrafo 7, della convenzione TIR — Obbligo di chiedere il pagamento, nella misura del possibile, alla(e) persona(e) direttamente tenuta(e) al pagamento prima di reclamarlo all’associazione garante — Note esplicative allegate alla convenzione TIR — Regolamento (CEE) n.°2454/93 — Articolo 457, paragrafo 2 — Codice doganale comunitario — Articoli 203 e 213 — Persone che hanno acquisito o detenuto la merce sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che essa era stata sottratta al controllo doganale)

GU C 22 del 22.1.2018, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 22/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia na mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri) / Nachalnik na Mitnitsa Burgas

(Causa C-224/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Transito esterno - Trasporto di merci su strada in base a carnet TIR - Articolo 267 TFUE - Competenza della Corte a interpretare gli articoli 8 e 11 della convenzione TIR - Non appuramento dell’operazione TIR - Responsabilità dell’associazione garante - Articolo 8, paragrafo 7, della convenzione TIR - Obbligo di chiedere il pagamento, nella misura del possibile, alla(e) persona(e) direttamente tenuta(e) al pagamento prima di reclamarlo all’associazione garante - Note esplicative allegate alla convenzione TIR - Regolamento (CEE) n.o2454/93 - Articolo 457, paragrafo 2 - Codice doganale comunitario - Articoli 203 e 213 - Persone che hanno acquisito o detenuto la merce sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che essa era stata sottratta al controllo doganale))

(2018/C 022/09)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia na mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri)

Convenuto: Nachalnik na Mitnitsa Burgas

Dispositivo

1)

La Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione degli articoli 8 e 11 della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR, firmata a Ginevra il 14 novembre 1975 e approvata a nome della Comunità economica europea dal regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, nella versione modificata e in forma consolidata pubblicata dalla decisione 2009/477/CE del Consiglio, del 28 maggio 2009.

2)

L’articolo 8, paragrafo 7, della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR, approvata a nome della Comunità dal regolamento n. 2112/78, nella versione modificata e in forma consolidata pubblicata dalla decisione 2009/477, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, le autorità doganali hanno adempiuto l’obbligo, enunciato in tale disposizione, di richiedere il pagamento dei dazi e delle tasse all’importazione di cui trattasi, nella misura del possibile, al titolare del carnet TIR in quanto persona direttamente tenuta al pagamento di tali somme, prima di reclamarle all’associazione garante.

3)

L’articolo 203, paragrafo 3, terzo trattino, e l’articolo 213 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, devono essere interpretati nel senso che la circostanza che un destinatario abbia acquisito o detenuto una merce sapendo che era stata trasportata con carnet TIR e il fatto che non è accertato che tale merce sia stata presentata all’ufficio doganale di destinazione e ivi dichiarata, non sono di per sé sufficienti per considerare che un siffatto destinatario sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che tale merce è stata sottratta al controllo doganale ai sensi della prima di tali disposizioni cosicché egli debba essere considerato debitore in solido per l’obbligazione doganale in forza della seconda di tali disposizioni.


(1)  GU C 243 del 4.7.2016.


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