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Document 62016CA0684

Causa C-684/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV / Tetsuji Shimizu (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Organizzazione dell’orario di lavoro — Direttiva 2003/88/CE — Articolo 7 — Diritto alle ferie annuali retribuite — Normativa nazionale che prevede la perdita delle ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità finanziaria per tali ferie se il lavoratore non ha formulato una richiesta di ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro — Direttiva 2003/88/CE — Articolo 7 — Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 31, paragrafo 2 — Invocabilità nell’ambito di una controversia tra privati)

GU C 16 del 14.1.2019, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 16/5


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV / Tetsuji Shimizu

(Causa C-684/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7 - Diritto alle ferie annuali retribuite - Normativa nazionale che prevede la perdita delle ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità finanziaria per tali ferie se il lavoratore non ha formulato una richiesta di ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7 - Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 31, paragrafo 2 - Invocabilità nell’ambito di una controversia tra privati))

(2019/C 16/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV

Convenuto: Tetsuji Shimizu

Dispositivo

1)

L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo — automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un’indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, se gli sia possibile pervenire a un’interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell’Unione.

2)

Qualora sia impossibile interpretare una normativa nazionale come quella discussa nel procedimento principale in modo da garantirne la conformità all’articolo 7 della direttiva 2003/88 e all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, deriva da quest’ultima disposizione che il giudice nazionale, investito di una controversia tra un lavoratore e il suo ex datore di lavoro avente qualità di privato, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che, ove detto datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto ai sensi del diritto dell’Unione, il lavoratore medesimo non possa essere privato dei diritti da lui maturati a dette ferie annuali retribuite, né, correlativamente, e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, essere privato dell’indennità finanziaria per le ferie non godute, il cui pagamento è direttamente a carico, in tal caso, del datore di lavoro interessato.


(1)  GU C 104 del 3.4.2017.


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