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Document 62017CN0541

Causa C-541/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 15 settembre 2017 — Bundesrepublik Deutschland / Amar Omar

GU C 402 del 27.11.2017, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 15 settembre 2017 — Bundesrepublik Deutschland / Amar Omar

(Causa C-541/17)

(2017/C 402/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland

Resistente: Amar Omar

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione precluda ad uno Stato membro (nel caso di specie: la Germania) di respingere, in quanto inammissibile, una domanda di protezione internazionale, qualora un altro Stato membro (nel caso di specie: la Bulgaria) abbia già concesso lo status di rifugiato in attuazione della facoltà prevista dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE (1), ovvero della disciplina precedente di cui all’articolo 25, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/85/CE (2), nel caso in cui il meccanismo della protezione internazionale, segnatamente le condizioni di vita dei rifugiati riconosciuti nell’altro Stato membro che abbia già concesso protezione internazionale al richiedente (nel caso di specie: la Bulgaria).

a)

non soddisfi i requisiti degli articoli 20 e seguenti della direttiva 2011/95/UE (3) e/o

b)

violi l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ovvero l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

2)

In caso di risposta affermativa ai quesiti a) o b) alla prima questione: se ciò valga anche nel caso in cui

a)

ai rifugiati riconosciuti, nello Stato membro di riconoscimento (nel caso di specie: la Bulgaria) non siano prestati affatto mezzi di sussistenza ovvero in una misura molto contenuta rispetto agli altri Stati membri, senza che questi siano peraltro trattati diversamente dagli stessi cittadini dello Stato membro medesimo,

b)

ai rifugiati riconosciuti, per quanto formalmente equiparati a detti cittadini quanto alle condizioni di vita, l’accesso alle prestazioni connesse a dette condizioni risulti di fatto più difficile e manchi un programma di integrazione adeguatamente dimensionato e adatto alle esigenze particolari della cerchia di persone interessate al fine di garantire una parità di trattamento di fatto con i cittadini.


(1)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

(2)  Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1 o dicembre 2005 , recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU 2005, L 326, pag. 13).

(3)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 , recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).


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