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Document 62017CN0541
Case C-541/17: Request for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht (Germany) lodged on 15 September 2017 — Bundesrepublik Deutschland v Amar Omar
Causa C-541/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 15 settembre 2017 — Bundesrepublik Deutschland / Amar Omar
Causa C-541/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 15 settembre 2017 — Bundesrepublik Deutschland / Amar Omar
GU C 402 del 27.11.2017, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 402/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 15 settembre 2017 — Bundesrepublik Deutschland / Amar Omar
(Causa C-541/17)
(2017/C 402/16)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland
Resistente: Amar Omar
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il diritto dell’Unione precluda ad uno Stato membro (nel caso di specie: la Germania) di respingere, in quanto inammissibile, una domanda di protezione internazionale, qualora un altro Stato membro (nel caso di specie: la Bulgaria) abbia già concesso lo status di rifugiato in attuazione della facoltà prevista dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE (1), ovvero della disciplina precedente di cui all’articolo 25, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/85/CE (2), nel caso in cui il meccanismo della protezione internazionale, segnatamente le condizioni di vita dei rifugiati riconosciuti nell’altro Stato membro che abbia già concesso protezione internazionale al richiedente (nel caso di specie: la Bulgaria).
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2) |
In caso di risposta affermativa ai quesiti a) o b) alla prima questione: se ciò valga anche nel caso in cui
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(1) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).
(2) Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1 o dicembre 2005 , recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU 2005, L 326, pag. 13).
(3) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 , recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).