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Document 62017TN0323
Case T-323/17: Action brought on 29 May 2017 — Martinair Holland v Commission
Causa T-323/17: Ricorso proposto il 29 maggio 2017 — Martinair Holland/Commissione
Causa T-323/17: Ricorso proposto il 29 maggio 2017 — Martinair Holland/Commissione
GU C 239 del 24.7.2017, p. 51–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 239/51 |
Ricorso proposto il 29 maggio 2017 — Martinair Holland/Commissione
(Causa T-323/17)
(2017/C 239/65)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Martinair Holland NV (Haarlemmermeer, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Smeets, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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in via principale, annullare integralmente la decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo) per violazione del divieto di arbitrarietà e del principio della parità di trattamento, come illustrato nel primo motivo di ricorso, nonché per difetto di competenza in materia di trasporto aereo dagli aeroporti all’esterno del SEE agli aeroporti all’interno del SEE, come esposto nel secondo motivo di ricorso; o |
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in subordine, annullare l’articolo 1, paragrafi 2, lettera d), e 3, lettera d), della decisione impugnata, nella parte in cui vi si dichiara che la ricorrente ha commesso un’infrazione nel settore del trasporto aereo dagli aeroporti all’esterno del SEE agli aeroporti all’interno del SEE, come spiegato nel secondo motivo di ricorso; e |
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annullare l’articolo 1, paragrafi 1, lettera d), 2, lettera d), 3, lettera d), e 4, lettera d), della decisione impugnata, nella parte in cui si afferma che l’infrazione unica e continuata includeva il mancato pagamento di commissioni sui supplementi, come illustrato nel terzo motivo di ricorso; e |
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condannare la Commissione alle spese del presente procedimento in caso di annullamento integrale o parziale della decisione impugnata da parte del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del divieto di arbitrarietà e del principio della parità di trattamento.
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2. |
Secondo motivo, vertente sul difetto di competenza in materia di trasporto aereo di merci da aeroporti all’esterno del SEE ad aeroporti all’interno del SEE.
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3. |
Terzo motivo, vertente sull’omessa motivazione e su un errore manifesto di valutazione con riferimento all’affermazione secondo cui il mancato pagamento di commissioni sui supplementi costituisce un elemento separato dell’infrazione.
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