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Document 62017TN0400
Case T-400/17: Action brought on 27 June 2017 — Deza v Commission
Causa T-400/17: Ricorso proposto il 27 giugno 2017 — Deza/Commissione
Causa T-400/17: Ricorso proposto il 27 giugno 2017 — Deza/Commissione
GU C 293 del 4.9.2017, p. 37–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 293/37 |
Ricorso proposto il 27 giugno 2017 — Deza/Commissione
(Causa T-400/17)
(2017/C 293/46)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Repubblica ceca) (rappresentante: P. Dejl, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
ILa ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare parzialmente il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (il «regolamento CLP»), nella parte in cui classifica ed etichetta la sostanza antrachinone inserendo la seguente voce nella tabella 3 della parte 3 dell’allegato VI al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio: numero della sostanza 606-151-00-4; dati di identificazione internazionale: antrachinone; numero CE: 201-549-0; numero CAS: 84-65-1; codici di classe e di categoria di pericolo: Carc. IB; codici di indicazioni di pericolo: H350; pittogrammi, codici di avvertenza: GHS08 Dgr; codici di indicazioni di pericolo: H350; |
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condannare la ricorrente alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un’illegittima e manifestamente errata classificazione ed etichettatura della sostanza antrachinone come sostanza cancerogena di categoria 1B conformemente alla tabella 3 della parte 3 dell’allegato I al regolamento CLP.
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della ricorrente e dei principi sanciti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’illegittima e manifestamente errata classificazione ed etichettatura della sostanza antrachinone come sostanza cancerogena di categoria 1B conformemente alla tabella 3 della parte 3 dell’allegato I al regolamento CLP ha determinato la violazione, in particolare, del diritto della ricorrente al rispetto della proprietà e del principio della certezza del diritto. |