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Document 62017TN0400

Causa T-400/17: Ricorso proposto il 27 giugno 2017 — Deza/Commissione

GU C 293 del 4.9.2017, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 293/37


Ricorso proposto il 27 giugno 2017 — Deza/Commissione

(Causa T-400/17)

(2017/C 293/46)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Repubblica ceca) (rappresentante: P. Dejl, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

ILa ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (il «regolamento CLP»), nella parte in cui classifica ed etichetta la sostanza antrachinone inserendo la seguente voce nella tabella 3 della parte 3 dell’allegato VI al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio: numero della sostanza 606-151-00-4; dati di identificazione internazionale: antrachinone; numero CE: 201-549-0; numero CAS: 84-65-1; codici di classe e di categoria di pericolo: Carc. IB; codici di indicazioni di pericolo: H350; pittogrammi, codici di avvertenza: GHS08 Dgr; codici di indicazioni di pericolo: H350;

condannare la ricorrente alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un’illegittima e manifestamente errata classificazione ed etichettatura della sostanza antrachinone come sostanza cancerogena di categoria 1B conformemente alla tabella 3 della parte 3 dell’allegato I al regolamento CLP.

La classificazione e l’etichettatura non erano basate su elementi di prova sufficienti ottenuti da studi affidabili e accettabili che dimostrassero il nesso di causalità tra la sostanza antrachinone in quanto tale e una maggiore incidenza di tumori nelle sperimentazioni animali ai sensi dei punti 3.6.1 e 3.6.2 della parte 3 dell’allegato I al regolamento CLP.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della ricorrente e dei principi sanciti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

L’illegittima e manifestamente errata classificazione ed etichettatura della sostanza antrachinone come sostanza cancerogena di categoria 1B conformemente alla tabella 3 della parte 3 dell’allegato I al regolamento CLP ha determinato la violazione, in particolare, del diritto della ricorrente al rispetto della proprietà e del principio della certezza del diritto.


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