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Document 62018CN0163
Case C-163/18: Request for a preliminary ruling from the Rechtbank Noord-Nederland (Netherlands) lodged on 1 March 2018 — HQ, on her own behalf and as the legal representative of her minor child IP, JO v Aegean Airlines SA
Causa C-163/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord Nederland (Paesi Bassi) il 1° marzo 2018 — HQ, in nome proprio e in qualità di rappresentante legale del figlio minore IP, JO / Aegean Airlines SA
Causa C-163/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord Nederland (Paesi Bassi) il 1° marzo 2018 — HQ, in nome proprio e in qualità di rappresentante legale del figlio minore IP, JO / Aegean Airlines SA
GU C 182 del 28.5.2018, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 182/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord Nederland (Paesi Bassi) il 1o marzo 2018 — HQ, in nome proprio e in qualità di rappresentante legale del figlio minore IP, JO / Aegean Airlines SA
(Causa C-163/18)
(2018/C 182/12)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Noord Nederland
Parti
Ricorrenti: HQ, in nome proprio e in qualità di rappresentante legale del figlio minore IP, JO
Resistenti: Aegean Airlines SA
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004 (1) debba essere interpretato nel senso che un passeggero che, a norma della direttiva 90/[314]/CEE (2) sui viaggi «tutto compreso» (come trasposta nel diritto nazionale), abbia il diritto di esigere il rimborso del prezzo del suo biglietto dall’organizzatore del suo viaggio, non può chiedere detto rimborso al vettore aereo. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se un passeggero possa comunque chiedere il rimborso del prezzo del suo biglietto al vettore aereo, qualora sia plausibile che l’organizzatore del suo viaggio, nel caso in cui fosse responsabile, non è economicamente in grado di rimborsare effettivamente il biglietto e detto organizzatore non ha adottato alcuna misura per garantire il rimborso. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
(2) Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU 1990, L 158, pag. 59).