Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0556

Causa C-556/18: Ricorso proposto il 30 agosto 2018 — Commissione europea / Regno di Spagna

GU C 381 del 22.10.2018, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/18


Ricorso proposto il 30 agosto 2018 — Commissione europea / Regno di Spagna

(Causa C-556/18)

(2018/C 381/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e S. Pardo Quintillán, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Voglia la Corte di giustizia dichiarare, ai sensi dell’articolo 258, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che il Regno di Spagna, non avendo finalizzato l’informazione e la consultazione pubblica in merito al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici e non avendo adottato, pubblicato e comunicato alla Commissione il riesame e l’aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici relativi ai distretti idrografici di Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma ed el Hierro, ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 7, in combinato disposto con il paragrafo 1 del medesimo articolo, dell’articolo 14 e dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (1);

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

In forza del suo articolo 25, la direttiva 2000/60/CE è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nella GUCE, vale a dire il 22 dicembre 2000. Pertanto, i piani di gestione dei bacini idrografici avrebbero dovuto essere pubblicati, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 6, della medesima direttiva, entro il 22 dicembre 2009 e il primo riesame ed aggiornamento di tali piani avrebbe dovuto essere effettuato, in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 7, della medesima direttiva, entro il 22 dicembre 2015.

La Commissione sostiene che il Regno di Spagna, non avendo finalizzato l’informazione e la consultazione pubblica in merito al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici e non avendo adottato, pubblicato e comunicato alla Commissione il riesame e l’aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici relativi ai distretti idrografici di Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma ed el Hierro entro il termine di due mesi fissato nel suo parere motivato del 5 ottobre 2017, ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza dei precitati articoli e paragrafi della direttiva 2000/60/CE.


(1)   GU 2000, L 327, pag. 1.


Top
  翻译: