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Document 62019CN0214

Causa C-214/19 P: Impugnazione proposta il 7 marzo 2019 dalla achtung! GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 10 gennaio 2019, causa T-832/17, achtung! GmbH/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

GU C 238 del 15.7.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 238/4


Impugnazione proposta il 7 marzo 2019 dalla achtung! GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 10 gennaio 2019, causa T-832/17, achtung! GmbH/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-214/19 P)

(2019/C 238/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: achtung! GmbH (rappresentanti: G.J. Seelig e D. Bischof, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 10 gennaio 2019 nella causa T-832/17,

accogliere i capi 1 e 3 delle conclusioni rese in primo grado nel ricorso del 22 dicembre 2017,

condannare l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale anche alle ulteriori spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce i seguenti tre motivi di impugnazione:

 

Il primo motivo di impugnazione si basa su un’erronea valutazione in diritto del carattere distintivo del marchio richiesto «achtung!» (denominativo e figurativo) ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio (1). Il Tribunale, nella decisione impugnata, sarebbe incorso in un errore di diritto statuendo che un segno è privo di qualsiasi carattere distintivo quando può essere percepito, in uno dei suoi possibili significati, come messaggio promozionale. Inoltre, il Tribunale non avrebbe effettuato la valutazione del carattere distintivo sulla base del segno richiesto «achtung!» bensì del concetto «Achtung» («Attenzione»). Nella valutazione del carattere distintivo il Tribunale inoltre avrebbe mosso dal presupposto di elementi di fatto inesatti, senza acquisire prove sulle questioni rilevanti per la controversia.

 

Il secondo motivo di impugnazione verte parimenti su un’erronea valutazione in diritto del carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio. Il Tribunale, nella decisione contestata, avrebbe erroneamente mosso dal presupposto che la qualità di prodotti e servizi di essere «oggetto di azioni promozionali» costituirebbe una caratteristica comune atta a giustificare il diniego in blocco del carattere distintivo per tutti i prodotti e i servizi designati nella domanda.

 

Il terzo motivo di ricorso verte su una violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione. Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto omettendo di esaminare se la commissione di ricorso si sia occupata in modo sufficientemente approfondito delle rilevanti registrazioni anteriori della ricorrente e se, nell’adottare la sua decisione, abbia esaminato se si dovesse decidere analogamente o meno. La totale assenza di considerazione delle registrazioni anteriori identiche presso l’EUIPO costituirebbe un errore di diritto.


(1)  Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154 pag. 1)


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