This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62019TN0330
Case T-330/19: Action brought on 31 May 2019 — PNB Banka and Others v ECB
Causa T-330/19: Ricorso proposto il 31 maggio 2019 — PNB Banka e a./BCE
Causa T-330/19: Ricorso proposto il 31 maggio 2019 — PNB Banka e a./BCE
GU C 270 del 12.8.2019, p. 32–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/32 |
Ricorso proposto il 31 maggio 2019 — PNB Banka e a./BCE
(Causa T-330/19)
(2019/C 270/34)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: PNB Banka AS (Riga, Lettonia) CR e CT (rappresentanti: O. Behrends e M. Kirchner, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della BCE, del 21 marzo 2019, riguardante il progetto di acquisizione di partecipazioni qualificate della banca di destinazione da parte dei ricorrenti. |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono otto motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il periodo di valutazione per la BCE ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/EU (1) era scaduto prima della decisione impugnata e che quindi non era più possibile per la BCE opporsi al progetto di acquisizione. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della BCE, della procedura istituita dall’articolo 15 del regolamento MVU (2) e dagli articoli da 85 a 87 del regolamento quadro sul MVU (3). |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata si basa su un’interpretazione e un’applicazione errate dei criteri di valutazione ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2013/36/UE e della trasposizione effettuata dalla Lettonia. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte della BCE, del principio di proporzionalità. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla mancata considerazione, da parte della BCE, non della natura discrezionale della decisione di opporsi al progetto di acquisizione. |
6. |
Sesto motivo, vertente sullo snaturamento, da parte della BCE, degli elementi di fatto del caso. |
7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione, da parte della BCE, dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto. |
8. |
Ottavo motivo, vertente sulla violazione, da parte della BCE, del principio del nemo auditur poiché non essa ha tenuto conto della propria responsabilità per la perdita di fiducia nel processo di regolamentazione. |
(1) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).
(2) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).
(3) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (BCE/2014/17) (GU 2014, L 141, pag. 1).