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Document 62020CA0130

Causa C-130/20: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n° 3 de Barcelona — Spagna) — YJ / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Articolo 4, paragrafo 1 – Discriminazione fondata sul sesso – Normativa nazionale che prevede il riconoscimento di un’integrazione della pensione per le donne che abbiano avuto un certo numero di figli – Esclusione dal beneficio di tale integrazione della pensione per le donne che abbiano chiesto il pensionamento anticipato – Ambito di applicazione della direttiva 79/7/CEE)

GU C 278 del 12.7.2021, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/20


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona — Spagna) — YJ / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Causa C-130/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7/CEE - Articolo 4, paragrafo 1 - Discriminazione fondata sul sesso - Normativa nazionale che prevede il riconoscimento di un’integrazione della pensione per le donne che abbiano avuto un certo numero di figli - Esclusione dal beneficio di tale integrazione della pensione per le donne che abbiano chiesto il pensionamento anticipato - Ambito di applicazione della direttiva 79/7/CEE)

(2021/C 278/28)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: YJ

Convenuto: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Dispositivo

La direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, non trova applicazione nel caso di una normativa nazionale che prevede, a favore delle donne che abbiano avuto almeno due figli biologici oppure adottati, un’integrazione della pensione per maternità nei casi di pensionamento all’età prevista dalla legge oppure di pensionamento anticipato per taluni motivi previsti dalla legge, ma non nel caso di pensionamento anticipato volontario dell’interessata.


(1)  GU C 201 del 15.6.2020.


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