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Document C2004/262/52
Order of the Court of First Instance of 8 July 2004 in Case T-338/03: Eridania Sadam and Others v Commission of the European Communities (Common organisation of the markets in the sugar sector — Price regime — Regionalisation — Deficit areas — Classification of Italy — Marketing year 2003/2004 — Regulation No 1158/2003 — Action for annulment — Natural and legal persons — Inadmissibility)
Ordinanza del Tribunale di primo grado, 8 luglio 2004, nella causa T-338/03, Eridania Sadam e altri contro Commissione delle Comunità europee (Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero — Regime dei prezzi — Regionalizzazione — Zone deficitarie — Classificazione dell'Italia — Campagna di commercializzazione 2003/2004 — Regolamento n. 1158/2003 — Ricorso di annullamento — Persone fisiche e giuridiche — Irricevibilità)
Ordinanza del Tribunale di primo grado, 8 luglio 2004, nella causa T-338/03, Eridania Sadam e altri contro Commissione delle Comunità europee (Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero — Regime dei prezzi — Regionalizzazione — Zone deficitarie — Classificazione dell'Italia — Campagna di commercializzazione 2003/2004 — Regolamento n. 1158/2003 — Ricorso di annullamento — Persone fisiche e giuridiche — Irricevibilità)
GU C 262 del 23.10.2004, p. 27–27
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
23.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 262/27 |
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
8 luglio 2004
nella causa T-338/03, Eridania Sadam e altri contro Commissione delle Comunità europee (1)
(Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero - Regime dei prezzi - Regionalizzazione - Zone deficitarie - Classificazione dell'Italia - Campagna di commercializzazione 2003/2004 - Regolamento n. 1158/2003 - Ricorso di annullamento - Persone fisiche e giuridiche - Irricevibilità)
(2004/C 262/52)
Lingua processuale: l'italiano
Nella causa T-338/03, Eridania Sadam SpA, con sede in Bologna (Italia), Italia Zuccheri SpA, con sede in Bologna (Italia), Zuccherificio del Molise SpA, con sede in Termoli (Italia), CO.PRO.B – Cooperativa Produttori Bieticoli a responsabilità limitata, con sede in Minerbio (Italia), SFIR – Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA, con sede a Cesana (Italia), rappresentate dagli avv.ti G. Pittalis, I. Vigliotti, G.M Roberti, P. Ziotti e A. Franchi, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. L. Visaggio, con domicilio eletto in Lussemburgo), sostenuta dal Consiglio dell'Unione europea (agente: sig. F. Ruggeri Laderchi), avente ad oggetto la domanda di annullamento dell'art. 1, lett. c), del regolamento (CE) della Commissione 30 giugno 2003, n. 1158/2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, i prezzi d'intervento privati dello zucchero bianco (GU L 162, pag. 24), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dal sig. M. Vilaras e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Bialecka, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato, l'8 luglio 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
Non vi è luogo a statuire sulle domande d'intervento dell'Azienda Agricola Palazzina s.s. e a., dell'Associazione Nazionale Bieticoltori, del Consorzio Nazionale Bieticoltori e dell'Associazione Bieticoltori Italiani. |
3) |
Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione. |
4) |
Il Consiglio sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 289 del 29.11.2003.