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Document C2005/031/45

Causa T-366/04: Ricorso della Hensotherm AB contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), presentato l'8 settembre 2004

GU C 31 del 5.2.2005, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

5.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 31/22


Ricorso della Hensotherm AB contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), presentato l'8 settembre 2004

(Causa T-366/04)

(2005/C 31/45)

Lingua processuale: lo svedese

L'8 settembre 2004, la Hensotherm AB, con sede in Trelleborg (Svezia), rappresentata dall'avv. Stefan Hallbäck, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Rudolf Hensel GmbH, Börnsen (Germania).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno perché essa esamini nel merito il ricorso proposto dalla ricorrente contro la decisione della divisione di annullamento 11 settembre 2003 a causa dell'inosservanza di forme sostanziali;

in subordine, esaminare il ricorso proposto contro la decisione della divisione d'annullamento 11 settembre 2003 e la decisione della commissione di ricorso 12 luglio 2004, respingendo la domanda di nullità del marchio comunitario, n. 357.863, presentata dalla Rudolf Hensel GmbH;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Marchio comunitario registrato facente oggetto di una domanda di nullità:

Marchio figurativo «HENSOTHERM» per prodotti delle classi 2 e 17 (colori, materie per turare, stoppare e isolare) – marchio comunitario n. 357.863

Titolare del marchio comunitario:

la ricorrente

Parte che ha presentato la domanda di nullità:

Rudolf Hensel GmbH

Marchio del richiedente la pronuncia di nullità:

Il marchio denominativo nazionale «HENSOTHERM» (n. 213.672) per prodotti della classe 2

Decisione della divisione di annullamento:

Annullamento del marchio comunitario «HENSOTHERM» a causa del rischio di confusione con il marchio nazionale precedente «HENSOTHERM» (n. 213.672)

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi del ricorso:

Violazione degli artt. 52, n. 1, lett. a), e 78 del regolamento (CE) n. 40/94.


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