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Document C2007/117/02
Case C-71/07 P: Appeal brought on 12 February 2007 by Franco Campoli against the judgment of the Court of First Instance (Second Chamber, Extended Composition) delivered on 29 November 2006 in Case T-135/05 Campoli v Commission
Causa C-71/07 P: Ricorso proposto il 12 febbraio 2007 da Franco Campoli avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda sezione ampliata) 29 novembre 2006 , causa T-135/05, Campoli/Commissione
Causa C-71/07 P: Ricorso proposto il 12 febbraio 2007 da Franco Campoli avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda sezione ampliata) 29 novembre 2006 , causa T-135/05, Campoli/Commissione
GU C 117 del 26.5.2007, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 117 del 26.5.2007, p. 1–2
(MT)
26.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 117/2 |
Ricorso proposto il 12 febbraio 2007 da Franco Campoli avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda sezione ampliata) 29 novembre 2006, causa T-135/05, Campoli/Commissione
(Causa C-71/07 P)
(2007/C 117/02)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Franco Campoli (rappresentanti: avv. G. Vandersanden, L. Levi e S. Rodrigues)
Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Joris e D. Martin, agenti) e Consiglio dell'Unione europea (M. Arpio e I. Šulce, agenti)
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 novembre 2006, nella causa T-135/05; |
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conseguentemente, accogliere le conclusioni del ricorrente in primo grado modificate in considerazione dell'irricevibilità delle domande relative ad assegno di famiglia e assegno scolastico e, pertanto,
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condannare la convenuta alla totalità delle spese, di primo grado e dell'impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente deduce diversi argomenti a sostegno del suo motivo unico, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento e dell'obbligo di motivazione posto al giudice comunitario.
Il detto principio sarebbe stato violato, innanzi tutto, dall'affermazione del Tribunale secondo cui il legislatore può introdurre modifiche in peius allo Statuto purché preveda un periodo transitorio di sufficiente durata. L'esistenza di un periodo transitorio e l'esame della congruità della sua durata sarebbero elementi estranei alla verifica della compatibilità di una nuova misura con il principio della parità di trattamento, la cui osservanza postula che il giudice accerti l'assenza di discriminazioni arbitrarie o manifestamente inadeguate all'obiettivo perseguito dal legislatore comunitario. Ebbene, nella fattispecie, la sentenza impugnata non avrebbe né definito l'obiettivo perseguito dalle nuove regole di fissazione dei coefficienti correttori, né, a fortiori, verificato la sussistenza di discriminazioni arbitrarie o manifestamente inadeguate a tale obiettivo. Il ricorrente aggiunge che, d'altronde, un coefficiente correttore calcolato in funzione del costo medio della vita di un paese sarebbe contrario al tempo stesso all'obiettivo del mantenimento del potere di acquisto dei pensionati e a quello della loro libertà di circolazione e soggiorno, poiché i pensionati residenti nella capitale o in altre città o regioni care di uno Stato avranno un minor potere d'acquisto che i pensionati residenti al di fuori di tale capitale o di tali città e regioni.
Col secondo argomento il ricorrente sostiene, poi, che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il nuovo regime pensionistico comporterebbe in realtà un collegamento con il costo della vita a Bruxelles, di modo che le pensioni dei residenti in Belgio sarebbero calcolate in funzione unicamente del costo della vita nella capitale, mentre le pensioni dei residenti in altre capitali della Comunità sarebbero calcolate applicando un coefficiente correttore rapportato al costo medio della vita nei rispettivi paesi. Il ricorrente contesta peraltro la constatazione del Tribunale secondo cui la legittimità di un atto regolamentare comunitario prescinde dalla maniera in cui questo è messo in pratica, le misure di attuazione essendo strettamente connesse all'atto medesimo, e deduce una violazione dei diritti della difesa e del principio di uguaglianza delle parti in giudizio, in quanto avrebbe avuto conoscenza delle misure di attuazione del nuovo regime pensionistico solo dopo la chiusura della fase scritta.
Con l'ultimo argomento il ricorrente contesta, infine, l'allegazione del Tribunale secondo cui egli non avrebbe avuto interesse ad agire, a titolo dell'art. 241 CE, in riferimento al vantaggio riservato ai pensionati residenti in paesi della Comunità «meno cari». Denunciando la disparità di trattamento tra i pensionati residenti in uno Stato membro «meno caro »e quelli residenti in uno Stato membro «caro», egli criticherebbe, infatti, la violazione del principio di equivalenza del potere di acquisto e mirerebbe, per questa via, a rimettere in discussione il regime pensionistico risultante dal nuovo Statuto e le relative disposizioni transitorie.