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Termini e condizioni per strumenti finanziari standardizzati

Termini e condizioni per strumenti finanziari standardizzati

 

SINTESI DI:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014: norme per l’applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE?

Stabilisce le norme relative ai termini e alle condizioni uniformi che rendono i cosiddetti strumenti finanziari standardizzati immediatamente disponibili. Questi strumenti sono già conformi al regolamento del Fondo europeo per gli investimenti strategici e alla politica degli aiuti di Stato.

PUNTI CHIAVE

Strumenti finanziari standardizzati

Tali strumenti finanziari sono:

  • concepiti per incoraggiare i paesi dell’Unione europea (UE) a fornire un sostegno finanziario rotativo* piuttosto che a offrire le classiche sovvenzioni;
  • concepiti per combinare risorse pubbliche e private;
  • divisi in diverse categorie:
    • un «prestito con condivisione del rischio» (condivisione dei rischi tra risorse pubbliche e private) e uno «strumento di garanzia limitata» (in cui il denaro pubblico funge da garanzia contro l’insolvenza all’interno del portafoglio prestiti di una banca) mirano a fornire alle piccole e medie imprese (PMI) un migliore accesso ai finanziamenti;
    • un «prestito per la ristrutturazione» concerne progetti di efficienza energetica ed energia rinnovabile nel settore dell’edilizia abitativa;
    • un «fondo di co-investimento» combinerà risorse pubbliche e private per concedere finanziamenti a start-up e PMI;
    • un «fondo di sviluppo urbano» si propone di favorire progetti urbani sostenibili.

Ambito di applicazione

Il regolamento stabilisce le norme che riguardano i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari seguenti:

  • un prestito con condivisione del rischio di portafoglio;
  • una garanzia limitata di portafoglio;
  • un prestito per la ristrutturazione;
  • un fondo di co-investimento;
  • un fondo di sviluppo urbano.

Contenuto di un accordo di finanziamento

Un indice annotato di un accordo di finanziamento tra un’autorità di gestione* e un intermediario finanziario* è contenuto nell’allegato del regolamento. Il contenuto include, tra gli altri:

  • l’ambito di applicazione e l’obiettivo;
  • l’obiettivo della politica;
  • Il rispetto delle norme sugli aiuti di Stato;
  • i risultati attesi;
  • il ruolo e la responsabilità dell’intermediario finanziario;
  • la durata e l’ammissibilità delle spese alla chiusura.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL PRESENTE REGOLAMENTO DI ESECUZIONE?

È in vigore dal 2 ottobre 2014.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Sostegno finanziario rotativo: quelle coinvolte per il «sostegno finanziario rotativo» sono risorse che vengono restituite per un utilizzo futuro. Le norme che riguardano l’utilizzo delle risorse restituite sono contenute negli articoli 44 e 45 del regolamento sulle disposizioni comuni (RDC) sui fondi strutturali e sul fondo di coesione.
Autorità di gestione: un’autorità od organismo pubblico o privato nazionale, regionale o locale, designata dal paese dell’UE per gestire ciascun programma operativo. La stessa autorità di gestione può essere designata per più di un programma operativo.
Intermediario finanziario: un organismo che attua uno strumento finanziario. Tali organismi sono indicati nell’articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b) e c), dell’RDC.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione, dell’ 11 settembre 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari (GU L 271 del 12.9.2014, pag. 16).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 964/2014 sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

DOCUMENTO CORRELATO

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 28.01.2019

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