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Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su risorse proprie

Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su risorse proprie

 

SINTESI DI:

Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria

QUAL È LO SCOPO DI QUESTO ACCORDO INTERISTITUZIONALE?

Nell’arco del periodo del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, l’accordo interistituzionale (AII) si prefigge di:

PUNTI CHIAVE

Tale accordo è costituito da quattro parti.

Parte I: il QFP e strumenti speciali

Questa parte comprende disposizioni complementari relative al QFP per il periodo 2021-2027, tra cui le procedure di mobilitazione di strumenti speciali non contemplati nel QFP:

Parte II: cooperazione interistituzionale in materia di bilancio

Questa parte si propone di migliorare la cooperazione tra il Parlamento, il Consiglio la Commissione in materia di bilancio. Ciò comprende:

  • l’accordo tra le tre istituzioni relativo all’agevolazione dell’adozione di un nuovo QFP proposto o di una revisione proposta all’attuale QFP tramite misure necessarie, quali riunioni e scambi di informazioni;
  • la trasparenza di bilancio, che implica che la Commissione debba redigere una relazione annuale in merito:
    • alle attività e alle passività dell’Unione, comprese quelle derivanti da operazioni di assunzione e di concessione di prestiti;
    • a interventi finanziari dell’Unione non contemplati nel bilancio generale della stessa, quali il precedente Fondo europeo di sviluppo;
    • alle spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito della cooperazione rafforzata, in caso non siano comprese nel bilancio generale;
    • a come il bilancio dell’Unione europea sostiene: La Commissione preparerà inoltre una relazione annuale sull’attuazione dello strumento dell'Unione per la ripresa (NextGenerationEU).
  • la modalità di incorporazione delle regolamentazioni finanziarie negli atti legislativi e di trattamento delle stesse nel contesto della procedura di bilancio annuale;
  • regole specifiche sulle spese relative agli accordi di pesca e al finanziamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC).

Parte III: sana gestione finanziaria dei fondi dell’Unione

Questa parte è dedicata alla programmazione finanziaria, il che significa che la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio e al Parlamento la programmazione finanziaria per il QFP due volte all’anno (con l'eccezione di alcune categorie), strutturata con voci, ambito politico e linea di bilancio, individuando altresì la legislazione in vigore e distinguendo tra programmi pluriennali e azioni annuali.

La parte III riguarda inoltre le procedure di cooperazione che si applicano al momento dell’istituzione di una nuova agenzia, o quando la modifica a un atto giuridico riguardante una determinata agenzia comporterebbe ripercussioni sulle sue risorse. Una procedura analoga è adottata quando si prevede l’istituzione di una nuova scuola europea.

Parte IV: protezione del bilancio dell’Unione: dati relativi ai beneficiari

Al fine di rafforzare la protezione del bilancio dell’Unione e lo strumento di ripresa dell’Unione contro frodi e irregolarità, le istituzioni concordano l’introduzione di misure normalizzate volte alla raccolta, al confronto e all’aggregazione dei dati relativi ai destinatari e ai beneficiari finali dei finanziamenti dell’Unione per finalità di controllo e verifiche ispettive. In particolare:

  • per garantire l’efficacia di controlli e verifiche ispettive, occorre raccogliere dati sulle persone che in definitiva beneficeranno, in modo diretto o indiretto, del finanziamento dell’Unione in virtù di una gestione condivisa e di progetti e riforme che hanno ricevuto sostegno dal dispositivo per la ripresa e la resilienza;
  • la Commissione renderà disponibile un sistema di informazione e monitoraggio integrato e interoperabile, compreso uno strumento unico di estrazione dei dati e di valutazione dei rischi per accedere e analizzare i dati. La Commissione, l’ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e altri organi inquirenti e di controllo dell’Unione dovrebbero disporre dell’accesso ai dati per effettuare la supervisione delle verifiche ispettive degli Stati membri dell’Unione.

Due allegati costituiscono parte integrante dell’AII.

L’allegato I stabilisce ulteriori norme dettagliate per la cooperazione tra le istituzioni nel corso della procedura di bilancio. Esse comprendono:

  • l’accordo su un calendario realistico;
  • la definizione delle priorità;
  • il delineamento del progetto di bilancio e l’aggiornamento delle previsioni;
  • le specifiche procedure decisionali nelle diverse fasi del processo di bilancio;
  • i bilanci rettificativi;
  • il punto degli impegni in sospeso (non ancora tradotti in pagamenti);
  • la cooperazione per quanto concerne lo strumento dell’Unione per la ripresa.

L’allegato II enuncia i principi della cooperazione interistituzionale al fine di introdurre nuove risorse proprie nell’ottica di coprire le spese previste legate al rimborso dello strumento NextGenerationEU.

In una prima fase, sarà introdotta una nuova risorsa propria a partire dal 1o gennaio 2021, composta da una quota delle entrate provenienti dai contributi nazionali, calcolata in base al peso dei rifiuti di imballaggi in plastica non riciclati.

Inoltre, la Commissione proporrà al Consiglio l’introduzione di nuove risorse proprie basate su un’imposta digitale e un meccanismo di adeguamento delle emissioni di carbonio alle frontiere. La Commissione revisionerà altresì il sistema di scambio delle quote di emissione nella primavera del 2021 e sulla base di ciò proporrà al Consiglio una nuova risorsa propria a giugno 2021.

Si prevede che l’introduzione di tali tre nuove risorse proprie avverrà entro il 1o gennaio 2023, a patto che siano state espletate le necessarie procedure legislative. Ciò costituirà la seconda fase.

Come terza fase, la Commissione si prefigge di proporre al Consiglio, entro giugno 2024, una nuova risorsa propria complementare. La proposta potrebbe assumere la forma di una tassa sulle transazioni finanziarie e di un contributo finanziario relativo al settore aziendale o a una nuova base imponibile comune. Si prevede che tali misure saranno introdotte entro il 2026 a patto che siano state espletate le necessarie procedure legislative.

DA QUANDO SI APPLICA L’ACCORDO?

L’accordo interistituzionale è entrato in vigore il 16 dicembre 2020.

CONTESTO

Nel dicembre 2020, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l’introduzione di nuove risorse proprie.

L’accordo interistituzionale è stato adottato contestualmente al regolamento del quadro finanziario pluriennale (QFP), il piano settennale dell’Unione europea per il periodo 2021-2027.

L’accordo interistituzionale appartiene al pacchetto legislativo pertinente al QFP.

  • Il QFP 2021-2027 è definito nel dettaglio nel regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 (si veda la sintesi).
  • Le nuove regole riguardanti la modalità di finanziamento dell’Unione sono stabilite nella decisione in materia di risorse proprie: decisione (UE, Euratom) 2020/2053 (si veda la sintesi).
  • Lo strumento dell’Unione europea per la ripresa a sostegno della ripresa in seguito alla pandemia di COVID-19 è delineato nel regolamento (UE) 2020/2094.

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l’introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che definisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 2012/2002 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 06.04.2021

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