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Scambi intracomunitari di pollame e uova da cova

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Scambi intracomunitari di pollame e uova da cova

 

SINTESI DI:

Direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi non UE di pollame e uova da cova

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Stabilisce requisiti sanitari per il pollame vivo e le uova da cova, quando questi vengono scambiati tra i paesi dell’Unione europea (UE) o importati da un paese non UE nell’UE per impedire l’ingresso e la diffusione di infezione del pollame.

PUNTI CHIAVE

  • I settori cui si applica la presente direttiva sono:
    • pollame di più di 72 ore (galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, e uccelli corridori) allevato o tenuto in cattività ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;
    • pulcini di un giorno, ovvero tutti i volatili di meno di 72 ore, che non sono stati ancora nutriti; tuttavia, le anatre di Barberia (Cairina moschata) possono essere nutrite;
    • uova da cova.
  • La direttiva non si applica al pollame destinato a mostre, concorsi o competizioni.
  • Il pollame e le uova da cova possono essere scambiati solo all’interno dell’UE, quando provengono da stabilimenti che:
    • soddisfano le rigorose condizioni di igiene stabilite nella direttiva;
    • applicano un programma di sorveglianza approvato, comprese le ispezioni veterinarie e la segnalazione di sospetta malattia;
    • tengono un registro per un massimo di 2 anni.
  • L’allevamento deve seguire per quanto possibile, il principio del «tutto dentro tutto fuori», con la pulizia e disinfezione dopo lo spopolamento di ogni gruppo e il ripopolamento con nuovo pollame.
  • Le uova devono essere raccolte almeno ogni giorno e il più presto possibile dopo la posa delle uova, pulite e disinfettate, e collocate in un confezionamento nuovo o pulito e disinfettato. Gli incubatoi devono essere separati dagli impianti d’allevamento.
  • Le uova da cova devono provenire da branchi che hanno soggiornato, da più di 6 settimane, in uno o più stabilimenti approvati e devono essere disinfettate.
  • I pulcini di un giorno devono provenire da uova da cova che soddisfano i requisiti di cui sopra, oltre a non presentare alcun sospetto di malattia.
  • Il pollame riproduttore deve avere soggiornato (dopo la schiusa o da oltre 6 settimane) in uno o più stabilimenti approvati, deve soddisfare le condizioni di vaccinazione, deve essere sottoposto a un esame sanitario entro le 48 ore precedenti la spedizione (prima della selezione per la macellazione).
  • Il pollame da macello e il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento deve provenire da un’azienda in cui ha soggiornato dopo la schiusa o da oltre 21 giorni, non soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria. Il branco deve essere sottoposto a visita veterinaria entro 5 giorni (48 ore per la selvaggina) precedenti la spedizione.
  • Requisiti meno rigorosi si applicano alle spedizioni di pollame e di uova da cova qualora si tratti di partite di meno di venti unità.
  • Il trasporto di pollame e uova da cova deve essere conforme alle condizioni specifiche relative ai contenitori e ai veicoli usati. Tutte le spedizioni devono essere accompagnate da un certificato sanitario firmato da un veterinario ufficiale.
  • Pollame e uova da cova possono essere importati nell’UE solo da paesi riconosciuti con condizioni sanitarie almeno equivalenti a quelle vigenti nell’UE, come la notifica obbligatoria di influenza aviaria e malattia di Newcastle.
  • Per garantire la corretta applicazione della direttiva, esperti veterinari dei paesi dell’UE e della Commissione europea effettuano controlli in loco.
  • La Commissione viene assistita nella gestione delle condizioni di polizia sanitaria applicabili al commercio e l’importazione di pollame e uova da cova stabiliti nella presente direttiva dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
  • La direttiva sarà abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/429 a partire dal 20 aprile 2021.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

È in vigore dal 1o gennaio 2010. Essa ha codificato la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.

CONTESTO

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione del 30 marzo 2020 relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19)

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pagg. 74-113)

Modifiche successive alla direttiva 2009/158/CE del Consiglio sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pagg. 1-94)

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pagg. 1-208)

Ultimo aggiornamento: 04.05.2020

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