Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2010_252_R_0101_01

2010/504/UE: Decisione del Parlamento europeo, del 5 maggio 2010 , sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2008, sezione VIII — Mediatore europeo
Risoluzione del Parlamento europeo, del 5 maggio 2010 , recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2008, sezione VIII — Mediatore europeo

GU L 252 del 25.9.2010, p. 101–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/101


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 5 maggio 2010

sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2008, sezione VIII — Mediatore europeo

(2010/504/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2008 (1),

visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all’esercizio 2008 — Volume I (C7-0179/2009) (2),

vista la relazione annuale del Mediatore europeo riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2008, presentata all’autorità competente per il discarico,

viste la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2008 (3) e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate,

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 248 del trattato CE (4),

visto l’articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, nonché l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0070/2010),

1.

concede il discarico al Mediatore europeo per l’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2008;

2.

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Jerzy BUZEK

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GU L 71 del 14.3.2008.

(2)  GU C 273 del 13.11.2009, pag. 1.

(3)  GU C 269 del 10.11.2009, pag. 1.

(4)  GU C 273 del 13.11.2009, pag. 122.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 5 maggio 2010

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2008, sezione VIII — Mediatore europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2008 (1),

visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all’esercizio 2008 — Volume I (C7-0179/2009) (2),

vista la relazione annuale del Mediatore europeo riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2008, presentata all’autorità competente per il discarico,

viste la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2008 (3) e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate,

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 248 del trattato CE (4),

visto l’articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, nonché l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0070/2010),

1.

nota che nel 2008 il Mediatore europeo (il Mediatore) ha avuto a disposizione stanziamenti di impegno per un totale di 9 milioni di EUR (2007: 8,2 milioni di EUR), con un tasso di utilizzazione del 91,51 % inferiore alla media delle altre istituzioni (95,67 %);

2.

nota che la Corte dei conti ha indicato nella sua relazione annuale che l’audit non ha dato luogo a osservazioni significative per quanto riguarda il Mediatore;

3.

nota la tendenza a una crescita continua nel periodo dal 2003 al 2008, nel corso del quale gli stanziamenti d’impegno sono raddoppiati, passando da 4,4 milioni di EUR a 9 milioni di EUR, e il numero di posti è aumentato da 31 a 57 (6 posti aggiuntivi nel 2009), mentre i ricorsi sono aumentati da 2 436 a 3 346 e le nuove inchieste avviate sono passate da 253 a 293; nota che mentre il numero dei posti non era aumentato negli ultimi tre anni, era previsto che esso aumentasse a 63 nel 2009; nota anche che attualmente, dopo la ristrutturazione interna del 2008, 24 dei 57 posti sono destinati all’analisi dei ricorsi e allo svolgimento delle indagini (servizio giuridico), mentre 31 sono destinati alla registrazione, alla distribuzione e al seguito dei ricorsi, nonché a qualsiasi altra attività non direttamente collegata all’attività principale (amministrazione e finanze);

4.

ricorda che l’accordo quadro di cooperazione di durata indefinita tra il Mediatore europeo e il Parlamento, entrato in vigore il 1o aprile 2006, stipula che il Parlamento fornisce taluni servizi amministrativi, tra cui edifici, tecnologie dell’informazione, comunicazioni, servizio giuridico, servizi medici, formazione, traduzione e interpretazione;

5.

nota che le zone prioritarie identificate dal servizio di audit interno, in particolare l’audit delle procedure per gli appalti pubblici, incluso il seguito delle azione non completate, il trattamento per gli stanziamenti per gli audit e il completamento e la relazione sugli audit 2007; si compiace in particolare della conclusione secondo cui la procedura di appalti pubblici è stata notevolmente migliorata e che sono state migliorate due azioni aperte dopo l’audit 2005, nonché il fatto che il processo per la concessione di aiuti osservi il quadro regolamentare, i principi della trasparenza e una sana gestione finanziaria;

6.

nota tuttavia che l’audit interno ha rivelato anche zone dove sono possibili ulteriori miglioramenti, in particolare: le pratiche relative alla procedura di appalti pubblici devono includere informazioni più complete, modifiche della data di fornitura possono essere consentite solo in casi eccezionali, una migliore pianificazione del calendario per le procedure d’appalto e clausole incoerenti presenti nei contratti che devono essere corrette prima della firma; chiede al Mediatore europeo di dar seguito a queste preoccupazioni e riferire al Parlamento nella sua relazione di attività;

7.

si compiace della decisione del Mediatore europeo di pubblicare la dichiarazione annuale degli interessi del Mediatore e del fatto che la dichiarazione sia pubblicata sul sito web del Mediatore stesso;

8.

ribadisce la sua richiesta che il Mediatore europeo includa nella sua relazione di attività un capitolo nel quale si inserisca un resoconto dettagliato del seguito dato nel corso dell’anno alle precedenti decisioni di discarico del Parlamento.


(1)  GU L 71 del 14.3.2008.

(2)  GU C 273 del 13.11.2009, pag. 1.

(3)  GU C 269 del 10.11.2009, pag. 1.

(4)  GU C 273 del 13.11.2009, pag. 122.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


Top
  翻译: