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Document C2004/106/70
Case C-139/04: Actionbrought on 15 March 2004 by the Commission ofthe European Communities against the Italian Republic
Causa C-139/04: Ricorso del 15 marzo 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee.
Causa C-139/04: Ricorso del 15 marzo 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee.
GU C 106 del 30.4.2004, p. 40–41
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
30.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/40 |
Ricorso del 15 marzo 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee.
(Causa C-139/04)
(2004/C 106/70)
Il 15 marzo 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Gregorio Valero Jordana e Roberto Amorosi, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
— |
constatare che la Repubblica Italiana avendo comunicato, solo in parte, alla Commissione i metodi utilizzati per la valutazione preliminare della qualità dell'aria di cui all'articolo 3, per quanto riguarda le sostanze coperte dalla direttiva 1999/30/CE (1), e avendo inviato, peraltro dopo il 30 settembre 2002, il questionario adottato dalla decisione 2001/839/CE (2), fornendo solo alcune delle informazioni relative al 2001 sulle sostanze coperte dalla direttiva 1999/30/CE, come previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera a, sottoparagrafi i) ii), e comma 1, lettera b, della direttiva 1996/62/CE (3), è venuta meno, rispettivamente, agli obblighi derivanti dall'articolo 11 della direttiva 1996/62/CE, in combinazione con l'articolo 4, comma 1, della stessa direttiva e con la direttiva 1999/30/CE e agli obblighi derivanti dall'articolo 11 della direttiva 1996/62/CE in combinazione con l'articolo 4, comma 1, della stessa direttiva, con la direttiva 1999/30/CE e con l'articolo 1 della decisione 2001/839/CE; |
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condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti:
La gestione delle informazioni trasmesse dall'Italia spetta alle Regioni ed alcune di esse risultano aver adempiuto agli obblighi indicati nel parere motivato. A tutt'oggi tuttavia la Commissione non ha ancora ricevuto informazioni sui metodi utilizzati per la valutazione preliminare della qualità dell'aria, di cui all'articolo 5 della direttiva 96/62/CE, per quanto riguarda le sostanze coperte dalla direttiva 1999/30/CE, dalle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria, Veneto. Inoltre, risultano mancanti i questionari riguardanti l'anno 2001 sulle sostanze coperte dalla direttiva 99/30/CE, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a, sottoparagrafi i), 99) e comma 1, lettera b, della direttiva 96/62/CE, delle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Provincia Autonoma di Bolzano e Umbria.
(1) GU L 163 del 29/06/1999, p. 41
(2) GU L 319 del 04/12/2001, p. 45
(3) GU L 296 del 21/11/1996, p. 55